Allegato C TRASMISSIONE DEL PROFILO DEL DNA DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE AI LABORATORI DELLA FORZA DI POLIZIA INDIVIDUATA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione, pubblici o privati - che hanno metodi di prova accreditati a norma EN ISO/IEC 17025 per la tipizzazione del DNA da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali, da persone scomparse o dei loro consanguinei, da cadaveri e resti cadaverici non identificati - ai fini dell'inserimento e raffronto tra profili del DNA presenti nella BDN-DNA, trasmettono i profili del DNA, per via telematica, secondo lo schema riportato nella Figura 3 che segue. Il patrimonio tecnologico (asset IT) riferito alle postazioni di lavoro (PdL), viene controllato utilizzando anche strumenti di certificazione digitale, ai fini della trasmissione, per via telematica, dei profili del DNA ai laboratori delle Forze di polizia, secondo lo schema di cui alla Figura 3. La BDN-DNA mette a disposizione del laboratorio dell'istituzione di elevata specializzazione un'applicazione informatica per la trasmissione telematica del profilo del DNA e della documentazione riguardante i metodi di prova accreditati e i tempi di validita' del certificato emesso dall'organismo nazionale di accreditamento, individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il laboratorio della istituzione di elevata specializzazione che ha proceduto alla tipizzazione del DNA a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia da parte dell'Autorita' Giudiziaria, trasmette il profilo del DNA e l'elettroferogramma, ai sensi dell'articolo 6, commi 7, 8 e 9, del Regolamento, unitamente alle seguenti informazioni: - codice dell'ente (art. 2, comma 1, lettera l), del Regolamento); - codice del laboratorio (art. 2, comma 1, lettera m), del Regolamento); - codice del reperto biologico / persone scomparse o dei loro consanguinei/ cadaveri e resti cadaverici non identificati (art. 2, comma 1, lettera p), del Regolamento); - tipologia dell'Ufficio dell'Autorita' Giudiziaria che ha conferito l'incarico di tipizzazione del DNA (ad esempio: "Procura della Repubblica", "Giudice per le indagini preliminari", "Corte di Assise", ecc.); - provincia dell'Ufficio dell'Autorita' Giudiziaria sopra indicata (ad esempio: "RM"); - numero di procedimento penale/anno di riferimento (ad esempio: "PP.1234/2016 RGNR"); - laboratorio delle Forze di polizia individuato all'Autorita' giudiziaria per l'inserimento in Banca Dati (art. 2, comma 1, lettera m), del Regolamento); - motivazione (fattispecie di reato oggetto del procedimento penale, ad esempio: "CP art. 628, Rapina"); - indicazione del numero complessivo dei profili del DNA oggetto della trasmissione (ad esempio: "3"); - il numero di riferimento specifico del profilo del DNA trasmesso (ad esempio: "1 di 3"); - standard internazionale di riferimento utilizzato per la tipizzazione del DNA (ad esempio: "ISO9001", "ISO/IEC 17025", ecc.). L'applicazione informatica messa a disposizione dalla BDN-DNA, prima di consentire la trasmissione telematica, richiede all'operatore del laboratorio dell'istituzione di elevata specializzazione di autocertificare ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, l'accreditamento a norma EN ISO/IEC 17025, cliccando su un apposito pulsante. Il Titolare e il Responsabile (se designato) del trattamento dei dati presso il laboratorio delle istituzioni di elevata specializzazione controllano che le operazioni avvengano nel rispetto delle disposizione in materia di trattamento dei dati personali e delle istruzioni da essi impartite, anche per quanto concerne il profilo della sicurezza. Gli incaricati del trattamento dei profili del DNA presso il laboratorio della istituzione di elevata specializzazione sono designati per il compimento delle operazioni di trattamento dal Titolare o Responsabile (se designato) del trattamento dei dati del laboratorio, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 30 del Codice. L'accesso all'applicazione informatica per la trasmissione dei dati e informazioni sopra indicati e' consentito al Titolare, al Responsabile (se designato), agli incaricati del trattamento, attraverso l'impiego di un sistema di autenticazione con livello di sicurezza 2, definito nell'Allegato A del presente decreto. Il portale per lo scambio dati - IXP acquisisce, dall'applicazione, il profilo del DNA, l'elettroferogramma ed i dati trasmessi dal laboratorio e li pone a disposizione del laboratorio delle Forze di polizia individuato dall'Autorita' Giudiziaria. Gli incaricati del trattamento dei dati, del laboratorio delle Forze di polizia individuato dall'Autorita' Giudiziaria, inseriscono il profilo del DNA nel software CODIS in modalita' "doppio cieco" e l'elettroferogramma nel sistema per la conservazione per gli elettroferogrammi. I canali di comunicazione utilizzati sono soggetti a controllo di firewall alle due estremita', come di seguito riportato in Figura 3. La Figura 3 mostra i componenti dell'architettura IT che permettono la trasmissione alla BDN - DNA dei profili del DNA da parte dei laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione e l'inserimento dei profili del DNA da parte dei laboratori delle Forze di polizia e del Laboratorio centrale. Parte di provvedimento in formato grafico