Art. 9 Revoca 1. Il Ministero procede alla revoca dell'agevolazione, secondo quanto previsto dal comma 4, nei casi in cui le imprese debitrici siano assolte, con sentenza passata in giudicato intervenuta prima del completo rimborso del finanziamento agevolato, per i delitti di cui sono state imputate nel procedimento penale in cui la PMI beneficiaria e' risultata parte offesa. 2. Il Ministero procede alla revoca totale del finanziamento agevolato, secondo quanto previsto dal comma 5, nei casi in cui la PMI beneficiaria: a) abbia reso nelle DSAN, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento dichiarazioni mendaci o erronee ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; b) non sia stata in possesso, all'atto di presentazione della domanda di cui all'art. 6, dei requisiti di cui all'art. 3; c) non consenta i controlli del Ministero o degli altri soggetti incaricati. 3. Il Ministero procede alla revoca parziale del finanziamento agevolato, secondo quanto previsto dal comma 6, nei casi in cui la PMI beneficiaria: a) non abbia rimborsato le rate del finanziamento agevolato per due scadenze consecutive previste dal piano di ammortamento; b) sia in liquidazione, ovvero sia stata aperta nei suoi confronti un'altra procedura concorsuale con finalita' liquidatorie e cessazione dell'attivita'. 4. Nel caso di revoca dell'agevolazione di cui al comma 1, consistente nell'ammontare dell'ESL del finanziamento agevolato calcolato secondo quanto previsto all'art. 5, il Ministero definisce un nuovo piano di ammortamento per il capitale ancora a scadere, regolato al tasso d'interesse di cui all'art. 5, comma 2, e la PMI beneficiaria e' tenuta a corrispondere al Ministero le rate non ancora rimborsate come definite dal nuovo piano di ammortamento. 5. Nel caso di revoca totale del finanziamento di cui al comma 2, la PMI beneficiaria restituisce al Ministero gli interessi sulle rate rimborsate calcolati al tasso di cui all'art. 5, comma 2, incrementato di tre punti percentuali e il capitale ancora a scadere maggiorato degli interessi allo stesso tasso. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del finanziamento agevolato alla PMI beneficiaria fino alla data dell'effettiva restituzione al Ministero delle somme erogate. 6. Nel caso di revoca parziale del finanziamento agevolato di cui al comma 3, lo stesso e' revocato per la quota ancora non rimborsata al Ministero alla data della revoca. La PMI beneficiaria restituisce al Ministero l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di revoca del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al Ministero delle somme erogate.