IL RETTORE 
 
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del  Sannio,  emanato
con  decreto  rettorale  13  giugno  2012,  n.  781,  pubblicato  nel
Supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, Serie generale, del 3 luglio 2012, n. 153, e modificato con
decreto rettorale del 17 giugno 2016, n. 588, ed, in particolare, gli
articoli 42 e 44; 
  Visto l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  che
disciplina l'attribuzione degli incarichi  di  funzioni  dirigenziali
nelle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, i commi 5,  5-bis
e 6, i quali prevedono che tali incarichi  possano  essere  conferiti
rispettivamente: 
    ai   dirigenti   appartenenti   al   ruolo   dell'amministrazione
conferente (comma 5); 
    ai  dirigenti  non  appartenenti  al  ruolo  dell'amministrazione
conferente ma ai ruoli di  altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. 1 comma 2 del  citato  decreto  legislativo  n.  165  (comma
5-bis); 
    a  «...  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
professionale, non rinvenibile nei  ruoli  dell'amministrazione,  che
abbiano svolto attivita' in organismi  ed  enti  pubblici  o  privati
ovvero in aziende pubbliche o private con  esperienza  acquisita  per
almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o  che  abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,  culturale
e   scientifica   desumibile   dalla   formazione   universitaria   e
postuniversitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  e  da   concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese  quelle  che  conferiscono  gli
incarichi,  in  posizioni  funzionali  previste  per  l'accesso  alla
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della  docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli  avvocati  e  dei
procuratori dello Stato» (comma 6); 
  Vista la deliberazione n. SCCLEG/19/2013/PREV assunta  dalla  Corte
dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimita' sugli  atti
del Governo e delle amministrazioni pubbliche, che ha precisato che: 
    «mentre gli incarichi  di  cui  al  comma  5-bis  possono  essere
conferiti,  nella  percentuale  di  legge,  "anche  a  dirigenti  non
appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23", la disposizione di cui  al
successivo comma  6  individua  tra  i  destinatari  degli  ulteriori
incarichi dirigenziali ivi  contemplati  "persone  di  particolare  e
comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto  attivita'
(...) in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza"; 
    - nel primo caso, presupposto  indefettibile  per  l'attribuzione
dell'incarico e' il possesso della qualifica  dirigenziale  da  parte
del soggetto  incaricando,  laddove,  con  riferimento  alla  diversa
ipotesi di cui al  successivo  comma  6,  tale  requisito  soggettivo
lascia  il  posto  al   possesso   di   "particolare   e   comprovata
qualificazione professionale", "acquisita per almeno  un  quinquennio
in funzioni  dirigenziali",  ovvero,  ancora,  al  possesso  di  "una
particolare specializzazione professionale, culturale e  scientifica"
desumibile da concrete esperienze di lavoro  maturate  "in  posizioni
funzionali previste per l'accesso alla dirigenza", dunque, in estrema
sintesi, prive del requisito della qualifica dirigenziale"»; 
  Considerato  che  il  comma  5-bis,  inoltre,  stabilisce  che  gli
incarichi ai dirigenti di  altre  amministrazioni  pubbliche  possono
essere conferiti nel limite del  15%  della  dotazione  organica  dei
dirigenti di prima fascia e del 10% dei dirigenti di seconda  fascia,
percentuali elevabili fino ad un massimo del 25 e del 18  per  cento,
con  contestuale   diminuzione   della   percentuale   di   incarichi
conferibili alle  persone  di  particolare  e  comprovata  esperienza
professionale (di cui al comma 6 della stessa norma), laddove  per  i
casi previsti dal comma  6,  i  limiti  percentuali  degli  incarichi
conferibili sono il 10 per cento dei dirigenti di prima fascia e  l'8
per cento dei dirigenti di seconda fascia  della  dotazione  organica
dell'amministrazione pubblica che intendesse conferirli; 
  Visto l'art. 42 dello  statuto  dell'Universita'  degli  studi  del
Sannio, rubricato «Personale dirigente e tecnico-amministrativo»  che
dispone che: 
    «1. L'Universita', nella sua autonomia, definisce,  con  delibera
del  Consiglio  di  amministrazione,  il  fabbisogno  triennale   del
personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo, necessario
al perseguimento dei propri fini istituzionali. 
    2. Gli incarichi  di  livello  dirigenziale  sono  conferiti,  in
conformita' a quanto previsto dalle vigenti disposizioni  legislative
e contrattuali, con atto  del  direttore  generale  ai  dirigenti  in
servizio di ruolo dell'Universita' degli studi del Sannio o di  altra
sede universitaria. 
    3. La valutazione dei dirigenti  spetta  al  direttore  generale,
secondo le modalita' definite dalle vigenti disposizioni  legislative
e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. 
    4. Gli incarichi di livello dirigenziale sono a tempo determinato
e possono essere revocati, con atto del  direttore  generale,  previa
contestazione all'interessato  e  contraddittorio,  per  i  risultati
particolarmente  negativi  della  attivita'  amministrativa  e  della
gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche'  in
caso di grave  inosservanza  delle  direttive  impartite  dall'organo
competente o di ripetuta valutazione negativa. 
    5. Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma  possono
essere conferiti a tempo determinato, nei limiti dell'otto per  cento
della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia a persone di
particolare e comprovata qualificazione  professionale,  che  abbiano
svolto attivita' in organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita  per  almeno  un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che  abbiano  conseguito  una
particolare specializzazione professionale, culturale  e  scientifica
desumibile dalla formazione  universitaria  e  postuniversitaria,  da
pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze  di   lavoro
maturate, anche presso amministrazioni  pubbliche,  ivi  comprese  le
istituzioni  universitarie,  in  posizioni  funzionali  previste  per
l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature  e  dei  ruoli  degli
avvocati e procuratori dello Stato. 
    6. Gli incarichi dirigenziali di cui  al  comma  5  del  presente
articolo vengono conferiti mediante procedure selettive  disciplinate
con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione. 
    7. I dirigenti: 
      a) curano l'attuazione  di  programmi,  obiettivi,  progetti  e
gestioni ad essi assegnati dal direttore generale; 
      b) formulano, nell'ambito delle proprie competenze, proposte  e
pareri  al  direttore  generale,  adottando   i   relativi   atti   e
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di  spesa  e  di
acquisizione delle entrate; 
      c) esercitano tutte le funzioni ad essi delegate dal  direttore
generale; 
      d) dirigono, coordinano e controllano le attivita' degli uffici
che  da  essi  dipendono  e   dei   responsabili   dei   procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 
      e) provvedono alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse
finanziarie  e  strumentali  assegnate  ai  propri  uffici  ed   alla
valutazione conseguente. 
    8.  L'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  di  ruolo  avviene
esclusivamente a seguito di concorso per esami secondo  le  modalita'
stabilite delle vigenti disposizioni normative. 
    9. Il personale tecnico ed amministrativo svolge, nel rispetto di
quanto  previsto  dalla  contrattazione  collettiva  di  lavoro,  sia
nazionale che integrativa, le mansioni corrispondenti alle  categorie
professionali e alle aree  funzionali  di  appartenenza,  nell'ambito
degli uffici e delle strutture alle quali e' assegnato ...». 
  Atteso che: 
    il  comma  2  dell'art.  42  del  vigente  statuto   prevede   il
conferimento di incarichi dirigenziali, senza alcun limite, oltre che
ai dirigenti in servizio di ruolo dell'Universita' del Sannio,  anche
ai dirigenti di altra sede universitaria, in  difformita'  da  quanto
previsto  dal  comma  5  dell'art.  19  del  decreto  legislativo  n.
165/2001; 
    il comma 5 del medesimo articolo si limita a  stabilire  che  gli
incarichi dirigenziali a tempo determinato possano  essere  conferiti
ai soggetti di cui all'art 19, comma 6, del  decreto  legislativo  n.
165/2001, nei limiti previsti dallo stesso comma; 
    la predetta disposizione ricalca pedissequamente l'art. 19, comma
6,  mentre  nulla  prevede  invece  sulla  possibilita'  di  affidare
incarichi dirigenziali a dirigenti appartenenti  ai  ruoli  di  altre
amministrazioni pubbliche, ai sensi e nei limiti  previsti  dall'art.
19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001; 
    inoltre, l'art. 42, comma 6,  dello  Statuto  prescrive  che  gli
incarichi dirigenziali a tempo determinato vengano conferiti mediante
procedure selettive disciplinate con apposito regolamento,  approvato
dal Consiglio di amministrazione, che,  a  tutt'oggi,  non  e'  stato
emanato; 
  Considerato che  l'Universita'  del  Sannio  intende  procedere  al
conferimento di incarichi dirigenziali a tempo  determinato  previsti
dall'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001,  anche
al fine di procedere alla temporanea sostituzione del  dott.  Gaetano
Telesio, unico dirigente di ruolo  di  questo  Ateneo,  collocato  in
aspettativa per il periodo di un triennio a decorrere dal 17  ottobre
2016; 
  Valutata l'opportunita' di procedere ad una modifica  dell'art.  42
dello statuto della Universita' degli studi del Sannio attualmente in
vigore, come di seguito specificato: 
    - modificare il comma 2 con il seguente testo: «Gli incarichi  di
livello dirigenziale sono conferiti, in conformita' a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con  atto  del
direttore  generale  ai  dirigenti  in  servizio   di   ruolo   della
Universita' degli studi del Sannio» eliminando le parole «o di  altra
sede universitaria»; 
    - modificare il comma 5 con il  seguente  testo:  «Gli  incarichi
dirigenziali di cui al precedente comma possono  essere  conferiti  a
tempo determinato, nei limiti  e  con  le  modalita'  previste  dalla
vigente normativa, anche: 
      a. a dirigenti appartenenti ai ruoli di  altre  amministrazioni
pubbliche, cosi' come  definite  dall'art.  1  comma  2  del  decreto
legislativo n. 165/2001; 
      b.  a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
professionale che abbiano  svolto  attivita'  in  organismi  ed  enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con  esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali,  o  che
abbiano conseguito una  particolare  specializzazione  professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione  universitaria  e
postuniversitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da   concrete
esperienze  di  lavoro   maturate,   anche   presso   amministrazioni
pubbliche, ivi comprese le istituzioni  universitarie,  in  posizioni
funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,  o  che  provengano
dai  settori  della  ricerca,  della  docenza  universitaria,   delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato»; 
    - abrogare il comma 6; 
    - rinumerare conseguentemente gli attuali commi  7,  8  e  9  che
diventano 6, 7 e 8; 
  Visto l'art. 44 dello statuto della  Universita'  degli  studi  del
Sannio, il quale disciplina le «modifiche di statuto» e  prevede,  in
particolare, che: 
    - le «... proposte  di  modifica  dello  statuto  possono  essere
avanzate dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione e da
ciascun Consiglio di Dipartimento, con  deliberazioni  assunte  dalla
maggioranza assoluta dei votanti ...»; 
    - le «... modifiche dello statuto  devono  essere  approvate  dal
Senato accademico  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  previo
parere favorevole espresso del Consiglio di  amministrazione  con  la
medesima maggioranza ...»; 
    - dopo «... la loro  approvazione,  le  modifiche  dello  statuto
vengono sottoposte ai controlli previsti dalla  legislazione  vigente
...»; 
    -  in   «...   assenza   di   rilievi,   o   successivamente   al
perfezionamento del procedimento di  controllo,  le  modifiche  dello
statuto vengono emanate con decreto del Rettore  e  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ...»; 
  Vista la delibera, assunta nella seduta del 24 ottobre 2016, con la
quale il Senato accademico, all'unanimita', ha, tra l'altro, 
    - «proposto, ai sensi dell'art. 44  dello  statuto,  la  seguente
modifica dell'art. 42 dello statuto stesso: 
      modificare il comma 2 con il seguente testo: «Gli incarichi  di
livello dirigenziale sono conferiti, in conformita' a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con  atto  del
direttore  generale  ai  dirigenti  in  servizio   di   ruolo   della
Universita' degli studi del Sannio»; 
      modificare il comma 5 con il  seguente  testo:  «Gli  incarichi
dirigenziali di cui al precedente comma possono  essere  conferiti  a
tempo determinato, nei limiti  e  con  le  modalita'  previste  dalla
vigente normativa, anche: 
        a. a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni
pubbliche, cosi' come  definite  dall'art.  1  comma  2  del  decreto
legislativo n. 165/2001; 
        b. a  persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
professionale che abbiano  svolto  attivita'  in  organismi  ed  enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con  esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali,  o  che
abbiano conseguito una  particolare  specializzazione  professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione  universitaria  e
postuniversitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da   concrete
esperienze  di  lavoro   maturate,   anche   presso   amministrazioni
pubbliche, ivi comprese le istituzioni  universitarie,  in  posizioni
funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,  o  che  provengano
dai  settori  della  ricerca,  della  docenza  universitaria,   delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato»; 
      abrogare il comma 6; 
      rinumerare conseguentemente gli attuali commi  7,  8  e  9  che
diventano 6, 7 e 8...; 
    - approvato fin d'ora tale modifica, subordinatamente  al  parere
favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione ...»; 
  Vista la delibera assunta nella seduta del 25 ottobre 2016, con  la
quale il Consiglio  di  amministrazione  ha,  tra  l'altro,  espresso
parere favorevole alla approvazione della proposta di modifica  delle
vigenti norme statutarie, come innanzi specificata; 
  Vista la nota rettorale del 26 ottobre 2016, numero  di  protocollo
12282, con la quale e' stata  trasmessa  la  documentazione  relativa
alla  modifica  dello  statuto,  come  innanzi  specificata,  per  il
controllo previsto dalla legislazione vigente; 
  Vista la nota del  15  novembre  2016,  registrata  nel  protocollo
generale di ateneo in data 17 novembre 2016 con il numero progressivo
13213,  con  la   quale   il   direttore   generale   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  dott.  Daniele
Livon, ha fatto presente «... con  riferimento  alla  modifica  dello
statuto di codesto Ateneo, trasmessa con nota del  26  ottobre  2016,
prot. n. 12282, per il controllo ex art. 6 della legge  n.  168/1989,
questo Ministero non ha osservazioni da formulare ...»; 
  Attese pertanto, la  necessita'  e  l'urgenza  di  provvedere  alla
emanazione della predetta modifica dello statuto e di istruire l'iter
per la  conseguente  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana,  ai  sensi  dell'art.  44  dello  statuto  della
Universita' degli studi del Sannio; 
  Visto lo statuto della Universita'  degli  studi  del  Sannio,  che
recepisce  la  modifica  dell'art.  42,   deliberata   dagli   organi
accademici, come innanzi specificato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' emanata la modifica dell'art. 42 dello statuto della Universita'
degli studi del Sannio, che  disciplina  il  «Personale  dirigente  e
tecnico-amministrativo», come di seguito riportata: 
    - modificare il comma 2 con il seguente testo: «Gli incarichi  di
livello dirigenziale sono conferiti, in conformita' a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con  atto  del
direttore  generale  ai  dirigenti  in  servizio   di   ruolo   della
Universita' degli Studi del Sannio»; 
    - modificare il comma 5 con il  seguente  testo:  «Gli  incarichi
dirigenziali di cui al precedente comma possono  essere  conferiti  a
tempo determinato, nei limiti  e  con  le  modalita'  previste  dalla
vigente normativa, anche: 
      a. a dirigenti appartenenti ai ruoli di  altre  amministrazioni
pubbliche, cosi' come definite  dall'art.  1,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 165/2001; 
      b.  a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
professionale che abbiano  svolto  attivita'  in  organismi  ed  enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con  esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali,  o  che
abbiano conseguito una  particolare  specializzazione  professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione  universitaria  e
postuniversitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da   concrete
esperienze  di  lavoro   maturate,   anche   presso   amministrazioni
pubbliche, ivi comprese le istituzioni  universitarie,  in  posizioni
funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,  o  che  provengano
dai  settori  della  ricerca,  della  docenza  universitaria,   delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato»; 
    - abrogare il comma 6; 
    - rinumerare conseguentemente gli attuali commi  7,  8  e  9  che
diventano 6, 7 e 8.