(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                              TITOLO I 
 
                          PRINCIPI E FONTI 
 
                               Capo I 
 
                              Principi 
 
                               Art. 1. 
 
                            Natura e fini 
 
    1. L'Universita' degli studi del Sannio,  di  seguito  denominata
anche  Universita'  o  Ateneo,   ha   piena   autonomia   statutaria,
regolamentare, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile,  in
armonia con i principi fissati dalla  Costituzione  della  Repubblica
italiana ed, in particolare, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 33 e 34  e
con quanto previsto dalle disposizioni  legislative  e  regolamentari
che concorrono alla disciplina dell'ordinamento universitario. 
    2.  L'Universita'   e'   una   istituzione   pubblica   autonoma,
indipendente  da   qualsiasi   orientamento   ideologico,   politico,
religioso  ed  economico  ed  e'  fondata  sullo  sviluppo  e   sulla
diffusione  delle  conoscenze  e  sulla  inscindibile  sinergia   tra
didattica e ricerca scientifica. 
    Opera per il  progresso  culturale,  civile  ed  economico  della
Repubblica, nell'ambito dell'Unione europea. 
    3.  L'Universita'  ha  quali  fini   istituzionali   primari   la
promozione,  la  organizzazione  e  lo  sviluppo   dell'insegnamento,
dell'alta formazione e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  la
preparazione culturale e professionale degli studenti, la  promozione
nella societa' civile della cultura e delle innovazioni. 
    Nello svolgimento dei propri compiti, l'Universita': 
      a) promuove e riconosce il merito individuale e di gruppo; 
      b) persegue e attesta l'alta qualita' della  propria  attivita'
formativa e scientifica; 
      c) adotta sistemi di monitoraggio e valutazione  delle  proprie
capacita' e dei risultati raggiunti. 
    4.  Per  il   perseguimento   dei   propri   fini   istituzionali
l'Universita', tra l'altro: 
      a) promuove e sviluppa la collaborazione, anche  strutturale  e
sistemica, con la regione e gli enti locali, con altri Atenei, con le
istituzioni pubbliche, nazionali, territoriali  e  locali,  con  enti
culturali e di ricerca, nazionali ed internazionali, con le imprese e
le  associazioni  di  categoria,  con  le  formazioni  sociali  e  le
organizzazioni del mondo del lavoro; 
      b) puo' partecipare a forme  associative  di  diritto  privato,
anche mediante apporto finanziario, e costituire  persone  giuridiche
senza scopo di lucro. 
    5. L'Universita' si riconosce come uno dei  fattori  primari  del
progresso sociale, economico e culturale del territorio e, in  questo
ruolo, interpreta ed orienta le trasformazioni del proprio tempo  con
l'elaborazione, l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze  a
vantaggio degli individui e della societa'; e', inoltre, strumento di
formazione e  promozione  della  persona,  luogo  di  sviluppo  della
ricerca e della conoscenza, polo  di  innovazione  di  metodologie  e
tecniche. 
    6. In attuazione di quanto previsto dal  comma  5,  l'Universita'
propone forme di consultazione con  il  sistema  sociale,  culturale,
politico ed economico, per azioni coordinate e convergenti  di  tutte
le istituzioni che agiscono sul territorio e che  concorrono  al  suo
sviluppo. 
    7. L'Universita'  afferma  la  propria  vocazione  internazionale
attraverso: 
      a) la stabile cooperazione didattica e scientifica nel  sistema
europeo  ed  internazionale  dell'alta  formazione  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica; 
      b) il potenziamento degli scambi culturali; 
      c) la mobilita' di docenti e studenti; 
      d) l'accoglienza di docenti e studenti stranieri; 
      e) il riconoscimento  dei  curricula  didattici,  nel  rispetto
delle disposizioni legislative e regolamentari  che  disciplinano  la
materia e delle regole fissate dalle competenti strutture didattiche,
ferma restando la possibilita' di prevedere, a  tal  fine,  forme  di
studio e selezione svolte in lingua straniera. 
    8. L'Ateneo promuove e valorizza il proprio  patrimonio  storico,
artistico  e   museale,   le   raccolte   librarie,   audiovisive   e
multimediali, le collezioni storiche ed il  materiale  scientifico  e
didattico acquisito durante  la  sua  storia,  anche  allo  scopo  di
preservare la memoria delle  proprie  origini,  la  conoscenza  delle
pratiche didattiche e di ricerca, e rafforzare  e  fare  conoscere  i
valori  identitari  e  le  tradizioni  accademiche  nelle  quali   si
riconosce. 
    9. L'Universita' promuove  le  attivita'  culturali,  sportive  e
ricreative del personale  e  degli  studenti,  e  le  iniziative  che
agevolino la loro consapevolezza comunitaria. 
 
                               Art. 2. 
 
                        Diritti fondamentali 
 
    1.  L'Universita'  e'  una  comunita'  costituita  dal  personale
docente, inteso come l'insieme  dei  professori  e  dei  ricercatori,
dagli studenti, dal personale dirigente, tecnico ed amministrativo, e
che si ispira ai principi di  democrazia,  responsabilita',  rispetto
dei diritti fondamentali della persona, delle  liberta'  personali  e
collettive e del diritto individuale al sapere. 
    2. L'Universita', in attuazione dei principi fissati nel comma 1,
garantisce la liberta' inviolabile di insegnamento e di  ricerca,  il
libero  esercizio  e  sviluppo  della  didattica  e   della   ricerca
scientifica e tecnologica, il pluralismo, la partecipazione attiva  e
il diritto di riunirsi in assemblea, nel rispetto dei  diritti  della
persona costituzionalmente garantiti. 
    A tale fine, e per l'accesso alle cariche elettive in  condizioni
di eguaglianza, l'Universita' promuove con appositi provvedimenti  le
pari opportunita' tra donne e uomini. 
    3.  L'Universita'  promuove  tutte  le  condizioni  che   rendono
effettivo il  diritto  allo  studio,  impegnandosi  a  soddisfare  in
particolare le esigenze  degli  studenti  capaci  e  meritevoli,  sia
attraverso la promozione  di  iniziative  autonome  che  mediante  la
cooperazione con aziende ed agenzie regionali  per  il  diritto  allo
studio, soggetti pubblici e privati. 
    4.  L'Universita'  promuove  tutte  le   iniziative   dirette   a
realizzare e a garantire un alto livello di qualita' e  di  sicurezza
della vita accademica, con  particolare  riferimento  ad  ambienti  e
strutture per l'insegnamento, lo studio, il lavoro e la ricerca. 
    5. L'Universita' promuove, mediante la  formazione  professionale
permanente,  la  crescita  del  personale   dirigente,   tecnico   ed
amministrativo; a tal fine, cura, in conformita'  a  quanto  previsto
dalla  legge  e  dalla  contrattazione  collettiva  di  lavoro,   sia
nazionale che integrativa, la definizione  e  l'attuazione  di  piani
pluriennali  e   di   programmi   annuali   per   la   formazione   e
l'aggiornamento professionale. 
    6.  L'attivita'  dell'Universita'  si  conforma  ai  principi  di
trasparenza, di imparzialita', di pubblicita', di  semplicita'  e  di
snellimento  delle  procedure,  del  controllo   dell'attivita',   di
accessibilita' ai  propri  atti  e  documenti  e  di  verifica  della
efficienza,  della  efficacia  e  della  economicita'  della  propria
azione, anche in relazione agli impatti sociali della stessa. 
    7.  Nel  rispetto  dei  propri  valori   e   del   principio   di
responsabilita',   l'Universita'   si   dota    di    strumenti    di
rendicontazione sociale, ambientale o di sostenibilita'. 
    8. Per una migliore definizione dei propri valori,  l'Universita'
e' dotata di un proprio Codice etico. 
    9. Il Codice etico: 
      a) determina i valori fondamentali della comunita' accademica; 
      b)  promuove  il  riconoscimento  e  il  rispetto  dei  diritti
individuali; 
      c) stabilisce  il  principio,  per  tutti  i  componenti  della
comunita' accademica, della accettazione di doveri e  responsabilita'
nello espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali; 
      d) individua e definisce le regole di condotta della  comunita'
accademica. 
    10. Le disposizioni contenute nel Codice etico  sono  dirette  ad
evitare  ogni  forma  di  discriminazione  e  di  abuso,  nonche'   a
disciplinare i  casi  di  conflitto  di  interessi  e  la  proprieta'
intellettuale. 
    11. Il Codice  etico,  approvato  dal  Senato  accademico  previo
parere favorevole del Consiglio di amministrazione,  e'  emanato  con
decreto del rettore ed e' reso pubblico secondo le modalita' previste
dal Regolamento generale di Ateneo. 
    12. Il Codice etico, in armonia con la normativa sulle infrazioni
disciplinari, definisce le modalita' di accertamento delle violazioni
delle disposizioni  in  esso  contenute  e  di  determinazione  delle
relative sanzioni, che potranno essere individuate  tra  le  seguenti
tipologie: 
      a) decadenza e/o esclusione dagli organi accademici  e/o  dagli
organi delle strutture di ateneo; 
      b) esclusione dalla assegnazione di fondi e contributi  erogati
dall'ateneo; 
      c)  rimprovero  scritto,  sospensione  dal  servizio  e   altre
eventuali sanzioni previste dalla normativa disciplinare. 
    13. Sulle sanzioni da  applicare  in  caso  di  violazione  delle
disposizioni contenute nel  Codice  etico  decide,  su  proposta  del
rettore, il Senato accademico, fatti salvi i  casi  disciplinati  dal
comma 14. 
    14. Nei casi in cui una condotta integri  non  solo  un  illecito
deontologico per violazione del Codice etico, ma  anche  un  illecito
disciplinare,  prevale,  comunque,  la  competenza  del  Collegio  di
disciplina di cui all'art. 33 del presente statuto. 
 
                               Art. 3. 
 
                  Principi ispiratori della ricerca 
 
    1.  L'Universita',  riaffermata  la  pari  rilevanza  del  sapere
umanistico, scientifico e tecnico, fornisce gli  strumenti  necessari
allo svolgimento della ricerca, sia di base che applicata. 
    2. La ricerca, che trova nell'Universita' la sua  sede  primaria,
e'  liberamente  svolta  da  ogni  docente  ai  fini  del   progresso
culturale,  scientifico,  civile  ed  economico   ed   e'   requisito
essenziale per una qualificata attivita' didattica. 
    3. L'Universita' rileva il fabbisogno per l'adeguato  e  completo
sostegno  delle  proprie  attivita'  di  ricerca,  le  programma   in
conseguenza e ne valuta i risultati. 
 
                               Art. 4. 
 
                 Principi ispiratori della didattica 
 
    1. L'Universita' degli studi del Sannio, sulla base dello stato e
dello  sviluppo  della  ricerca,  in  coerenza  con  le  esigenze  di
conoscenza e competenze degli individui e della  societa',  organizza
attivita'   e    servizi    didattici    primariamente    finalizzati
all'acquisizione da parte  degli  studenti  di  una  alta  formazione
culturale, scientifica, tecnica e professionale, nonche'  dei  titoli
di studio universitari che la certificano. 
    2. La progettazione, la organizzazione e la  realizzazione  delle
attivita' e dei servizi didattici sono ispirate: 
      a) alla garanzia del  giusto  riconoscimento  ai  capaci  e  ai
meritevoli, con adeguate misure per divenire tali; 
      b) ai criteri ed ai piu' elevati livelli di qualita' nazionali,
europei ed internazionali della formazione universitaria; 
      c) al diritto di accesso,  di  frequenza  e  di  partecipazione
degli studenti alle attivita' didattiche dell'ateneo; 
      d) alla mobilita' nazionale, europea  ed  internazionale  degli
studenti e dei docenti; 
      e) al bilanciamento dell'impegno e dei carichi didattici  degli
studenti con i tempi previsti per  il  conseguimento  dei  titoli  di
studio; 
      f) all'orientamento e al  tutorato  finalizzati  a  ridurre  il
fenomeno dell'abbandono degli studi universitari e  dei  ritardi  nel
completamento degli studi; 
      g) alla formazione permanente e all'aggiornamento continuo  dei
contenuti, dei metodi e degli strumenti didattici; 
      h) ad una opportuna considerazione anche della rispondenza  tra
la offerta formativa e i  profili  culturali  e  professionali  utili
all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, in coerenza con le
competenze da  essi  acquisite,  fermo  restando  che  la  principale
finalita' delle stesse rimane quella di garantire  l'acquisizione  di
metodologie finalizzate allo sviluppo di un pensiero critico ed  alla
formazione culturale della persona. 
    3. L'Universita' rileva il fabbisogno per l'adeguato  e  completo
sostegno  delle  proprie  attivita'  didattiche,  le   programma   in
conseguenza e ne valuta i risultati. 
 
                               Capo II 
 
                         Fonti regolamentari 
 
                               Art. 5. 
 
                             Regolamenti 
 
    1. Nell'esercizio della propria autonomia, la  Universita'  degli
studi del Sannio si dota di regolamenti di Ateneo  e  di  regolamenti
delle strutture didattiche e di ricerca emanati dal rettore  dopo  la
approvazione da parte degli organi competenti, che entrano in vigore,
salvo diverse disposizioni dei regolamenti  medesimi,  dopo  quindici
giorni dalla loro  contestuale  pubblicazione  nell'Albo  on-line  di
Ateneo,  nell'Albo  pretorio  di  Ateneo,  nonche'  negli  albi   dei
Dipartimenti. 
    Nel Regolamento generale di Ateneo vengono fissate  le  modalita'
di pubblicazione degli atti regolamentari. 
 
                               Art. 6. 
 
                        Regolamenti di Ateneo 
 
    1. Sono regolamenti di Ateneo: 
      a) il Regolamento generale  di  Ateneo,  approvato  dal  Senato
accademico a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  previo  parere
espresso dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta  dei
componenti; 
      b) il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e
la  contabilita',  approvato  dal  Consiglio  di  amministrazione   a
maggioranza assoluta  dei  componenti,  previo  parere  espresso  dai
Consigli di  Dipartimento  e  dal  Senato  accademico  a  maggioranza
assoluta dei componenti; 
      c) il Regolamento didattico di  Ateneo,  approvato  dal  Senato
accademico a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  previo  parere
espresso  dai  Consigli  di   Dipartimento   e   dal   Consiglio   di
amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti; 
      d)  il  Regolamento   di   Ateneo   per   il   monitoraggio   e
l'autovalutazione delle attivita' didattiche e di ricerca,  approvato
dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti in prima
votazione e a  maggioranza  assoluta  dei  presenti  nelle  votazioni
successive, previo parere espresso con le  medesime  maggioranze,  in
prima e in seconda  votazione,  dai  consigli  di  Dipartimento,  dal
Nucleo di valutazione di Ateneo e dal Consiglio di amministrazione; 
      e) il Regolamento di  Ateneo  per  il  controllo  di  gestione,
approvato dal Consiglio di amministrazione,  a  maggioranza  assoluta
dei componenti in  prima  votazione  e  a  maggioranza  assoluta  dei
presenti nelle votazioni successive, previo parere  espresso  con  le
medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dal Nucleo  di
valutazione di Ateneo e dal Senato accademico; 
      f)  il  Regolamento  per  la  disciplina  delle  modalita'   di
selezione del  personale  docente  e  delle  relative  chiamate,  dei
trasferimenti, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato,  e
della mobilita' interna dei docenti, approvato dal Senato accademico,
a maggioranza assoluta  dei  componenti,  in  prima  votazione,  e  a
maggioranza assoluta dei presenti, nelle votazioni successive, previo
parere espresso con le medesime maggioranze, in prima  e  in  seconda
votazione, dal Consiglio di amministrazione; 
      g) il Regolamento di attuazione delle disposizioni in  tema  di
procedimenti  disciplinari,  approvato  dal   Senato   accademico   a
maggioranza dei due terzi dei componenti  in  prima  votazione,  e  a
maggioranza assoluta dei componenti nelle votazioni successive; 
      h) il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca,
approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti
in prima votazione, e  a  maggioranza  assoluta  dei  presenti  nelle
votazioni  successive,  previo  parere  espresso  con   le   medesime
maggioranze, in  prima  e  in  seconda  votazione,  dai  Consigli  di
Dipartimento e dal Consiglio di amministrazione; 
      i)  il  Regolamento  di  Ateneo  per  la   istituzione   e   la
organizzazione dei corsi  di  dottorato  di  ricerca,  approvato  dal
Senato accademico a maggioranza  assoluta  dei  componenti  in  prima
votazione, e a maggioranza  assoluta  dei  presenti  nelle  votazioni
successive, previo parere espresso con le  medesime  maggioranze,  in
prima e in seconda votazione, dai  Consigli  di  Dipartimento  e  dal
Consiglio di amministrazione; 
      j) il Regolamento per la disciplina del  Sistema  bibliotecario
di Ateneo, approvato dal Senato accademico,  a  maggioranza  assoluta
dei componenti, in prima votazione,  e  a  maggioranza  assoluta  dei
presenti, nelle votazioni successive, previo parere espresso  con  le
medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione,  dai  Consigli
di Dipartimento; 
      k) tutti  gli  altri  regolamenti  adottati  in  attuazione  di
disposizioni normative o statutarie che sono approvati, salve diverse
previsioni normative, dal Senato accademico, a  maggioranza  assoluta
dei presenti. 
    2. I regolamenti in materia didattica e  di  ricerca  e  le  loro
modificazioni sono proposti dai competenti Consigli  di  Dipartimento
ed approvati dal Senato accademico, previo parere  del  Consiglio  di
amministrazione. 
 
                               Art. 7. 
 
                    Regolamenti dei Dipartimenti 
 
    1. I Regolamenti dei  Dipartimenti,  nel  rispetto  della  legge,
dello   statuto   e   dei   regolamenti   di   Ateneo,   disciplinano
l'organizzazione e le attivita' di ciascun Dipartimento. 
    In particolare: 
      a) specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio  e
definiscono l'organizzazione  e  la  disciplina  delle  attivita'  di
orientamento e tutorato, facendo anche ricorso ai  servizi  specifici
organizzati dall'Ateneo, nel rispetto del  Regolamento  didattico  di
Ateneo, in ordine  agli  aspetti  comuni  relativi  agli  ordinamenti
didattici, all'attivazione, all'organizzazione, alla realizzazione ed
alla eventuale disattivazione dei cicli  di  studio,  ai  servizi  di
Ateneo di coordinamento e di supporto alle attivita' di  orientamento
e tutorato; 
      b) definiscono il sistema per il monitoraggio e la  valutazione
delle attivita' didattiche e  di  ricerca,  nel  rispetto  di  quanto
previsto  dal  Regolamento  di  Ateneo  per  il  monitoraggio  e   la
autovalutazione delle attivita' didattiche e di ricerca; 
      c) disciplinano ogni altro  aspetto  ad  essi  rimandato  dalla
legge, dallo statuto o dai regolamenti di Ateneo. 
    2. I regolamenti  di  cui  al  presente  articolo,  proposti  dal
Consiglio di Dipartimento di riferimento, sono approvati  dal  Senato
accademico,   previo   parere    favorevole    del    Consiglio    di
amministrazione, ed emanati con decreto del rettore. 
 
                              TITOLO II 
 
            ATTIVITA' E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA 
 
                               Capo I 
 
                  Attivita' didattiche e di ricerca 
 
                               Art. 8. 
 
                     Sistema dei corsi di studio 
 
    1.  L'Universita'   persegue   i   propri   obiettivi   didattici
organizzando un Sistema  di  corsi  di  studio,  in  armonia  con  la
legislazione vigente, nonche' nel rispetto del Regolamento  didattico
di Ateneo, istituiti o erogati presso un Dipartimento. Il Regolamento
didattico di Ateneo puo' prevedere  attivita'  didattiche  e  servizi
congiunti tra piu' dipartimenti. 
    2. I corsi di studio sono tutti quelli previsti  dalla  normativa
vigente e sono definiti  nel  rispetto  di  requisiti,  condizioni  e
vincoli stabiliti dalla legge, nonche' dal Regolamento  didattico  di
Ateneo e dai regolamenti didattici dei singoli corsi. 
    3. Per quanto non stabilito dalla normativa vigente, le modalita'
di  attivazione  e  di  funzionamento  dei  corsi  di   studio   sono
disciplinate dal  presente  statuto,  dal  Regolamento  didattico  di
Ateneo, dai regolamenti dei Dipartimenti e dai regolamenti  didattici
dei singoli corsi. 
    4. L'afferenza di un  corso  di  studio  ad  un  Dipartimento  e'
deliberata dal Senato  accademico,  previo  parere  obbligatorio  dei
Dipartimenti interessati e del Nucleo di valutazione  di  Ateneo,  in
coerenza con il Regolamento didattico di  Ateneo  e  con  l'indirizzo
culturale dei corsi. 
    5.  In  coerenza  col  proprio  Sistema  dei  corsi  di   studio,
l'Universita' rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione
vigente. 
    6. Nel rispetto delle leggi vigenti e in accordo con  la  propria
dichiarazione  di  politica  europea,   l'Universita'   aderisce   ai
programmi di mobilita' degli  studenti  e  dei  docenti  riconosciuti
dalle Universita' dell'Unione europea a qualsiasi livello di corso di
studio. 
 
                               Art. 9. 
 
                     Altre attivita' didattiche 
 
    1. L'Universita' puo' attivare, secondo la disciplina  e  con  le
modalita' previste dal Regolamento  didattico  di  Ateneo,  anche  in
collaborazione con soggetti pubblici o privati: 
      a) servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati  al
completamento della formazione richiesta dai diversi corsi di studio; 
      b) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione ed ai  concorsi  pubblici,  corsi  di
aggiornamento professionale, corsi  di  perfezionamento  scientifico,
corsi di alta formazione  permanente  e  ricorrente  e  corsi  per  i
dipendenti; 
      c)  corsi  di  studio  in  concorso   con   altre   istituzioni
universitarie italiane ed estere sulla base di accordi o a  mezzo  di
apposite persone giuridiche, anche di stampo federativo. 
    2. I soggetti privati di cui al precedente comma  1  sono  scelti
mediante procedure ad evidenza pubblica. 
 
                               Capo II 
 
                            Dipartimenti 
 
                              Art. 10. 
 
                         Principi generali  
 
    1. L'Universita' si articola in  Dipartimenti,  costituiti  sulla
base di  un  progetto  scientifico  e  didattico,  che  espletano  le
funzioni ed erogano i  servizi  finalizzati  allo  svolgimento  della
ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative  e  delle
attivita' rivolte all'esterno, ad esse correlate o accessorie. 
    2. Ad ogni Dipartimento deve afferire almeno un corso di laurea o
di laurea magistrale. 
    3. I corsi di laurea e di laurea magistrale appartenenti  ad  una
medesima classe debbono afferire ad un solo Dipartimento. 
    4. I docenti debbono afferire ad un solo Dipartimento, secondo le
modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo. 
    5. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e  disattivati  con
decreto   del   rettore,   previa   delibera   del    Consiglio    di
amministrazione, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo e  previo
parere obbligatorio del Senato accademico. 
    I  vincoli,  i  criteri  e  le  procedure  di  costituzione,   di
modificazione e di disattivazione dei Dipartimenti sono  disciplinati
dal Regolamento generale di Ateneo, fermo  restando  che  il  termine
entro il quale un Dipartimento, che scende al di sotto dei  requisiti
minimi previsti dalla legge, deve essere disattivato non puo'  essere
superiore ad un anno. 
    In ogni  caso,  il  numero  minimo  per  la  costituzione  di  un
Dipartimento e' di quarantacinque docenti. 
    6. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e  di
spesa, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, dispongono di
spazi, di strutture e  di  una  dotazione  ordinaria,  a  valere  sul
bilancio di Ateneo, assegnata annualmente dal  rettore,  con  proprio
decreto, sulla base della ripartizione deliberata  dal  Consiglio  di
amministrazione, sentito il Senato accademico. 
    Ad essi e' assegnato il personale tecnico  ed  amministrativo  in
numero adeguato al loro funzionamento. 
    7. I titolari di assegni di ricerca, i professori a contratto,  i
docenti in visita svolgono  le  proprie  attivita'  didattiche  e  di
ricerca all'Universita' del Sannio  presso  il  Dipartimento  che  ha
promosso il conferimento dell'assegno, dell'incarico o l'ospitalita'. 
 
                              Art. 11. 
 
                               Organi 
 
    1. Sono organi del Dipartimento: 
      a) il direttore; 
      b) il Consiglio; 
      c) la Giunta, ove prevista e disciplinata  dal  Regolamento  di
Dipartimento; 
      d) la Commissione didattica paritetica. 
 
                              Art. 12. 
 
                      Direttore di Dipartimento 
 
    1. Il direttore e' eletto dal Consiglio  di  Dipartimento  tra  i
professori di ruolo a  tempo  pieno  di  prima  fascia  afferenti  al
Dipartimento. 
    Nelle prime due  votazioni  la  elezione  avviene  a  maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto. 
    Nell'eventuale terza votazione si procede al ballottaggio  tra  i
due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior
numero di voti. 
    In caso di parita' risulta eletto il candidato  piu'  anziano  di
ruolo e, in caso di ulteriore parita', il candidato piu'  giovane  di
eta'. 
    Tale votazione e' valida qualunque sia il numero dei votanti. 
    In caso di indisponibilita' di tutti i professori ordinari  o  di
mancato raggiungimento dei quorum richiesti nelle votazioni  previste
dalla procedura elettorale ad  essi  riservata,  viene  attivata  una
seconda procedura elettorale riservata esclusivamente  ai  professori
di ruolo a tempo pieno di seconda fascia afferenti al Dipartimento. 
    La procedura elettorale riservata ai professori di ruolo a  tempo
pieno di seconda fascia e' identica a quella riservata ai  professori
di ruolo a tempo pieno di prima fascia, con riferimento sia al numero
delle votazioni che alle maggioranze richieste. 
    L'elettorato attivo e' costituito  da  tutti  i  professori  e  i
ricercatori afferenti al  Dipartimento  e  dai  rappresentanti  degli
studenti e  del  personale  tecnico  ed  amministrativo  in  seno  al
Consiglio di Dipartimento. 
    Le procedure e le modalita' per  la  elezione  del  direttore  di
Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. 
    2. Il direttore e' nominato con decreto del  rettore  e  dura  in
carica tre anni accademici. E' rieleggibile immediatamente  una  sola
volta. 
    3. Il direttore puo' designare, tra i professori di ruolo a tempo
pieno, un vicedirettore con funzioni vicarie, che lo  sostituisce  in
caso di  impedimento  o  di  assenza,  secondo  quanto  previsto  dal
Regolamento di Dipartimento. 
    Il vicedirettore e' nominato con  decreto  del  rettore  e  cessa
dall'ufficio insieme con il direttore. 
    4. In caso di anticipata cessazione,  le  funzioni  di  direttore
sono  assunte,  limitatamente  alla  ordinaria  amministrazione,  dal
Decano dei professori di ruolo afferenti al medesimo Dipartimento. 
    Il Decano provvede, inoltre, a convocare il Consiglio nei termini
all'uopo previsti dal Regolamento generale di Ateneo per la indizione
delle nuove elezioni. 
    5. Al Direttore e' corrisposta una indennita'  di  carica,  nella
misura determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione. 
 
                              Art. 13. 
 
               Funzioni del direttore del Dipartimento 
 
    1. Il direttore rappresenta il Dipartimento,  ne  promuove  e  ne
coordina le attivita'. 
    2. Il direttore convoca e presiede il Consiglio di  Dipartimento,
curando l'esecuzione delle sue delibere, e la Giunta, il Comitato per
la didattica e il Comitato per la ricerca, ove previsti. 
    3. Il direttore, anche sulla base del programma  triennale  delle
attivita' dipartimentali approvato  dal  Consiglio  di  Dipartimento,
esercita  il  potere  di  iniziativa,  di  impulso  e   di   proposta
relativamente agli  atti  di  competenza  di  tutti  gli  organi  che
presiede. 
    4. Il direttore di Dipartimento e' responsabile: 
      a) in solido con il segretario amministrativo,  della  gestione
amministrativa e contabile del Dipartimento; 
      b) dei beni e dei fondi di finanziamento di cui il Dipartimento
dispone. 
    5. Il direttore inoltre: 
      a) promuove le attivita' del Dipartimento ed attua i  piani,  i
programmi  e  le  direttive  del  Consiglio  di  Dipartimento  e  gli
indirizzi degli organi di Governo dell'Ateneo; 
      b) stipula i contratti e le convenzioni con soggetti pubblici e
privati per attivita' di ricerca, di formazione, di consulenza  e  di
servizio, previamente approvati dal Consiglio di Dipartimento; 
      c)  provvede  in  merito  alla  distribuzione   delle   risorse
destinate alla incentivazione della didattica tra i corsi  di  studio
attivi presso il Dipartimento,  secondo  i  criteri  e  le  procedure
approvati dal Consiglio di Dipartimento; 
      d) cura la valutazione delle  attivita'  dei  singoli  docenti,
secondo  i  criteri  e  le  procedure  approvati  dal  Consiglio   di
Dipartimento, e propone agli  organi  competenti  la  adozione  delle
misure conseguenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
      e)  cura  le  biblioteche,  le  teche  ed  i   laboratori   che
afferiscono al Dipartimento e quelli interdipartimentali affidati  in
gestione al Dipartimento; 
      f)  segnala  al  rettore  eventuali  infrazioni  commesse   dai
professori e dai ricercatori  che  afferiscono  al  Dipartimento  per
l'avvio del procedimento disciplinare; 
      g) nomina  le  commissioni  per  il  conseguimento  dei  titoli
accademici; 
      h) cura la partecipazione del  Dipartimento  all'organizzazione
ed al funzionamento dei corsi e delle scuole di dottorato di ricerca; 
      i) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate  dallo
statuto, dai regolamenti, dalla normativa vigente o, per delega,  dal
Consiglio di Dipartimento; 
      j) adotta, nei casi di necessita' e di urgenza, i provvedimenti
del Consiglio sottoponendoli al suo esame,  per  la  ratifica,  nella
prima adunanza successiva; 
      k) puo' delegare  proprie  funzioni  a  docenti  di  ruolo  che
afferiscono al Dipartimento. 
    6. Quando almeno  un  quinto  dei  componenti  del  Consiglio  di
Dipartimento ne faccia formale richiesta, con  specifica  indicazione
degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della  seduta,  il
direttore e' tenuto a convocare  il  Consiglio  nei  quindici  giorni
successivi alla ricezione della richiesta. 
    7. I direttori di Dipartimento si riuniscono in forma  collegiale
ogni  qualvolta  ritengano  opportuno  discutere   su   esigenze   di
coordinamento, di collaborazione e di proposta. 
 
                              Art. 14. 
 
               Consiglio di Dipartimento: composizione 
 
    1. Il Consiglio di Dipartimento e' composto: 
      a)  dai  professori  e  dai  ricercatori  di  ruolo   a   tempo
indeterminato che vi afferiscono; 
      b) da una rappresentanza  elettiva  del  personale  tecnico  ed
amministrativo assegnato al Dipartimento pari al sei  per  cento  dei
componenti di cui alla lettera  a),  e,  comunque,  non  inferiore  a
quattro unita'; 
      c) da una  rappresentanza  elettiva  dei  ricercatori  a  tempo
determinato che afferiscono al Dipartimento in misura percentuale non
superiore al cento per cento dei  professori  e  dei  ricercatori  di
ruolo di cui alla lettera a); 
      d) dal segretario amministrativo, con i limiti e  le  modalita'
previste nel comma 2 del presente articolo; 
      e) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti,  per
la prima volta e non oltre il primo anno fuori  corso,  ai  corsi  di
laurea,  di  laurea  magistrale  e  di  dottorato  di  ricerca   pari
complessivamente al cinque per  cento  dei  componenti  di  cui  alla
lettera a), fermo  restando  che  almeno  uno  di  essi  deve  essere
iscritto ad un  corso  di  dottorato  di  ricerca  attivo  presso  il
Dipartimento. 
    Il mandato dei rappresentanti degli  studenti  e'  biennale,  con
possibilita' di rinnovo per una sola volta. 
    Le procedure di elezione, i casi di decadenza e le  modalita'  di
rinnovo del mandato sono definite dal Regolamento generale di Ateneo. 
    I rappresentanti degli studenti non sono computati  ai  fini  del
raggiungimento del numero legale e partecipano con  diritto  di  voto
alle adunanze del Consiglio di  Dipartimento  esclusivamente  per  le
questioni attinenti alle attivita' formative. 
    2. Alle riunioni  del  Consiglio  di  Dipartimento  partecipa  il
segretario amministrativo, con voto  consultivo  e  con  funzioni  di
segretario verbalizzante. 
    3. Le modalita' di designazione e di elezione dei  rappresentanti
di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), e quelle  di  partecipazione
di tutte  le  componenti  alle  adunanze  e  alle  deliberazioni  del
Consiglio di Dipartimento sono definite dal Regolamento  generale  di
Ateneo.  Con  deliberazione  assunta  a  maggioranza   assoluta   dei
componenti, il Consiglio di Dipartimento puo' dotarsi,  nel  rispetto
dei principi fissati  dal  Regolamento  generale  di  Ateneo,  di  un
proprio Regolamento di funzionamento interno. 
 
                               Art. 15 
 
                 Consiglio di Dipartimento: funzioni 
 
    1.  Il  Consiglio  di  Dipartimento  e'  l'organo  di  indirizzo,
programmazione e controllo delle attivita' del Dipartimento. 
    2. Il Consiglio di Dipartimento: 
      a) elegge il direttore del Dipartimento; 
      b)   approva   il   programma   triennale    delle    attivita'
dipartimentali, che contiene l'analisi del fabbisogno della ricerca e
della  didattica,  e  gli  adeguamenti  che  si   dovessero   rendere
necessari; 
      c) coerentemente con la programmazione  di  cui  al  punto  b),
approva i documenti di  previsione  finanziaria  ed  economica,  e  i
successivi documenti di rendicontazione  nonche'  gli  atti  ad  essi
connessi, nei limiti previsti dalla normativa vigente; 
      d) promuove ed organizza le attivita' di ricerca; 
      e) propone il Regolamento di Dipartimento, entro tre mesi dalla
sua costituzione, con deliberazione assunta  a  maggioranza  assoluta
dei componenti, e le sue eventuali, successive modifiche; 
      f) delibera sull'afferenza al Dipartimento dei docenti; 
      g) delibera,  anche  in  considerazione  del  sistema  pubblico
nazionale di valutazione della qualita'  delle  universita'  e  degli
enti di ricerca, i criteri per la  valutazione  dipartimentale  delle
attivita' di ciascun docente; 
      h) autorizza la stipula di contratti e convenzioni con soggetti
pubblici e privati per attivita'  di  ricerca,  di  consulenza  e  di
servizio; 
      i) approva, nel rispetto della programmazione  triennale  delle
attivita' dipartimentali e sentiti i Consigli dei corsi di  laurea  e
di laurea magistrale, le proposte al Consiglio di amministrazione  di
avvio di procedure di valutazione  comparativa  per  le  chiamate  di
professori di prima e di seconda fascia, secondo quanto previsto  dal
Regolamento di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  f),  del  presente
statuto; 
      j) approva, sentiti i Consigli dei corsi di laurea e di  laurea
magistrale,  le  proposte  al   Consiglio   di   amministrazione   di
attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti
di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,
con le modalita' previste  da  apposito  Regolamento,  approvato  dal
Senato  accademico,  previo  parere  favorevole  del   Consiglio   di
amministrazione; 
      k) autorizza l'attivazione delle procedure per il  conferimento
di assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca; 
      l)  propone  agli  organi   competenti   la   istituzione,   la
attivazione, la modifica e la  soppressione  di  corsi  di  studio  e
scuole di dottorato di ricerca; 
      m) approva la costituzione dei consigli di corsi di laurea e di
laurea magistrale e delibera, acquisito il parere degli  interessati,
sulla afferenza dei professori e dei ricercatori ai predetti corsi di
studio, in conformita' alle disposizioni  contenute  nel  Regolamento
didattico di Ateneo; 
      n) approva  i  manifesti  dei  corsi  di  studio  proposti  dai
consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale ed  organizza  le
attivita'  didattiche  conseguenti,  compresa  la  attribuzione   dei
carichi didattici obbligatori; 
      o) autorizza il conferimento di incarichi, a titolo gratuito  o
a titolo oneroso, per lo svolgimento di attivita' di  insegnamento  e
per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche  integrative,
nel rispetto della legge, previa approvazione di  una  programmazione
didattica  che  preveda,   prioritariamente,   la   copertura   degli
insegnamenti di base e caratterizzanti e la verifica  della  relativa
compatibilita' finanziaria; 
      p)  adotta  i  provvedimenti  necessari  al  funzionamento  del
Dipartimento ed assicura il coordinamento degli  obiettivi  formativi
di tutte le attivita' didattiche, di tutorato e di  orientamento  dei
corsi di studio attivi presso il Dipartimento; 
      q) anche su proposta  degli  studenti,  promuove  ed  organizza
attivita' culturali,  formative  e  di  orientamento  destinate  agli
studenti; 
      r) esprime parere vincolante in merito ai congedi per motivi di
studio dei docenti; 
      s) esprime parere obbligatorio al rettore per la autorizzazione
a  svolgere  funzioni  didattiche  e  di  ricerca,  nonche'   compiti
istituzionali e gestionali senza  vincolo  di  subordinazione  presso
enti pubblici e privati che non hanno scopo di  lucro  da  parte  dei
professori e dei ricercatori a tempo pieno, e sul  loro  collocamento
in aspettativa senza assegni; 
      t) esercita tutte le altre attribuzioni espressamente  previste
dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente. 
 
                              Art. 16. 
 
         Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale 
 
    1. I  Consigli  dei  corsi  di  laurea  e  dei  corsi  di  laurea
magistrale sono costituiti dai professori di ruolo e dai  ricercatori
che vi afferiscono. 
    Per piu'  corsi  di  laurea  e  di  laurea  magistrale  fra  loro
culturalmente affini e' possibile costituire un unico Consiglio. 
    Ai Consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea  magistrale
partecipano, inoltre, i rappresentanti degli studenti, in una  misura
percentuale pari al dieci per cento dei professori  di  ruolo  e  dei
ricercatori che afferiscono al corso di laurea o al corso  di  laurea
magistrale. 
    I rappresentanti degli studenti  sono  eletti  tra  gli  studenti
iscritti al corso di laurea o al corso di laurea  magistrale  per  la
prima volta e non oltre il primo anno fuori corso. 
    Le rappresentanze  degli  studenti  durano  in  carica  due  anni
accademici e vengono adeguate all'inizio di ogni anno accademico. 
    Le procedure di elezione delle rappresentanze degli studenti e le
modalita' di adeguamento delle stesse sono definite  nel  Regolamento
generale di Ateneo. 
    Ai Consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea  magistrale
partecipa, altresi',  con  voto  consultivo,  il  responsabile  della
struttura che svolge le  funzioni  di  supporto  amministrativo  alla
didattica. 
    Possono essere invitati alle adunanze  del  Consiglio,  con  voto
consultivo  e  limitatamente  alla  organizzazione  delle   attivita'
didattiche, i docenti incaricati dei corsi di insegnamento. 
    2. Il Consiglio elegge, fra i professori di ruolo  che  vi  fanno
parte, il Presidente, che dura in carica tre anni  accademici  ed  e'
immediatamente rieleggibile una sola volta. 
    Le modalita' di elezione del  Presidente  sono  disciplinate  dal
Regolamento generale di Ateneo. 
    3. Le modalita' di  afferenza  dei  professori  di  ruolo  e  dei
ricercatori  ai  corsi  di  laurea  e  di  laurea   magistrale   sono
disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto  delle
disposizioni  contenute  nell'art.  15,  comma  2,  lettera  m),  del
presente statuto e fermo restando quanto previsto  in  materia  dalla
normativa vigente. 
    4. Ciascun Consiglio: 
      a) cura le attivita' didattiche e vigila sul loro svolgimento; 
      b) propone al Consiglio  di  Dipartimento  il  manifesto  degli
studi dei corsi di laurea o dei corsi di  laurea  magistrale  di  sua
competenza; 
      c) formula, in conformita' alla legge, al Regolamento didattico
di Ateneo e al Regolamento di Dipartimento,  proposte  su  tutti  gli
atti che ordinano e disciplinano la didattica  dei  propri  corsi  di
laurea o di laurea magistrale; 
      d) acquisisce il parere della Commissione didattica  paritetica
sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative ed  i
relativi obiettivi formativi; 
      e) propone la stipula di  contratti,  a  titolo  gratuito  o  a
titolo oneroso, per lo svolgimento di attivita'  di  insegnamento,  e
per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative; 
      f)  propone  al  Consiglio  di  Dipartimento  l'utilizzo  delle
risorse destinate alla incentivazione della didattica; 
      g) propone  al  Consiglio  di  Dipartimento  la  copertura  dei
carichi didattici; 
      h)  provvede  all'organizzazione  ed  allo  svolgimento   delle
attivita' didattiche dei Corsi assolvendo a tutti gli impegni e  agli
obblighi previsti dai Regolamenti che disciplinano la materia; 
      i) collabora al perfezionamento delle procedure di  valutazione
della didattica; 
      j) approva i piani di studio degli studenti e  cura  tutti  gli
adempimenti connessi alla loro carriera; 
      k) assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte
le attivita' didattiche, di tutorato e di orientamento  e  di  quelle
relative alla internazionalizzazione; 
      l) adotta ogni  misura  per  l'incremento  della  qualita'  dei
corsi; 
      m) svolge le  altre  funzioni  che  gli  vengono  espressamente
attribuite dal presente statuto, dai regolamenti  e  dalla  normativa
vigente; 
      n) esprime  pareri  al  Consiglio  di  Dipartimento  in  ordine
all'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le  chiamate
dei professori di prima e di seconda fascia ed alla attivazione delle
procedure di selezione per la stipula dei contratti di  cui  all'art.
24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
    5.  Il  Presidente  convoca  e  presiede   il   Consiglio,   cura
l'attuazione  delle  sue  deliberazioni,  e  puo'   essere   delegato
all'esercizio di funzioni proprie del Consiglio. 
 
                              Art. 17. 
 
                       Giunta del Dipartimento 
 
    1. La Giunta,  ove  prevista  dal  Regolamento  di  Dipartimento,
coadiuva il direttore nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e  svolge
compiti  istruttori  e   propositivi   rispetto   al   Consiglio   di
Dipartimento. 
    La composizione, le modalita' di designazione  dei  membri  della
Giunta e il  suo  funzionamento  sono  disciplinati  dal  Regolamento
generale di Ateneo. 
    2. I membri della Giunta restano in carica tre anni accademici  e
sono rieleggibili immediatamente una sola volta. 
 
                              Art. 18. 
 
                      Comitato per la didattica 
 
    1. Il Comitato per la didattica, ove previsto dal Regolamento  di
Dipartimento, e' costituito dai Presidenti dei Consigli dei corsi  di
laurea e di laurea magistrale che afferiscono al Dipartimento  ed  e'
presieduto dal direttore del Dipartimento o da un suo delegato. 
    Il funzionamento del Comitato per la  didattica  e'  disciplinato
dal Regolamento di Dipartimento. 
    2. Il Comitato per  la  didattica  formula  proposte  ed  esprime
pareri al fine di soddisfare le  necessita'  di  coordinamento  delle
attivita' didattiche. 
    Ulteriori compiti  e  funzioni  del  Comitato  per  la  Didattica
possono essere individuati dal Regolamento didattico di Ateneo e  dal
Regolamento generale di Ateneo. 
 
                              Art. 19. 
 
                       Comitato per la ricerca 
 
    1. Il Comitato per la ricerca, ove previsto  dal  Regolamento  di
Dipartimento,  e'  presieduto  dal  direttore  del  Dipartimento,  e'
composto da un eguale numero  di  professori  ordinari,  associati  e
ricercatori. 
    I  componenti  del  Comitato  per  la  ricerca  sono  eletti  dal
Consiglio  di  Dipartimento  secondo  le   modalita'   definite   dal
Regolamento di Dipartimento. 
    In ogni caso, possono far  parte  del  Comitato  per  la  ricerca
esclusivamente  i  docenti  che  abbiano  un  curriculum  scientifico
adeguato. 
    2.  Il  Comitato  per  la  ricerca  supporta  il   direttore   di
Dipartimento nelle funzioni di coordinamento e di  valutazione  della
ricerca, e, in particolare: 
      a) esprime pareri e formula proposte per  il  monitoraggio,  la
rilevazione della  qualita'  e  la  valutazione  delle  attivita'  di
ricerca, nonche' per la adozione di conseguenti,  appropriate  misure
finalizzate ad incrementarne la quantita' e la qualita'; 
      b) esprime pareri per la valutazione delle attivita' di ricerca
e dei compiti organizzativi dei singoli professori e ricercatori. 
    3. Ulteriori compiti e  funzioni  del  Comitato  per  la  ricerca
possono essere individuati dal Regolamento generale di Ateneo. 
 
                              Art. 20. 
 
                  Commissione didattica paritetica 
 
    1. La Commissione didattica paritetica e' composta da  docenti  e
studenti in pari numero. 
    2. Della Commissione didattica paritetica fanno parte  almeno  un
docente di ruolo  e  un  rappresentante  eletto  dagli  studenti  per
ciascun Consiglio di corso di laurea e di  laurea  magistrale  attivo
presso il Dipartimento. 
    3. Le modalita' di nomina dei componenti e il funzionamento della
Commissione didattica paritetica sono  disciplinati  dal  Regolamento
generale di Ateneo. 
    4. La Commissione didattica paritetica elegge il Presidente tra i
docenti che vi fanno parte. 
    5. La Commissione didattica paritetica: 
      a) esprime pareri sulla coerenza tra i crediti  assegnati  alle
attivita' formative ed i relativi obiettivi formativi; 
      b) esprime  pareri  valutativi  sulla  attivita'  didattica  ed
avanza  proposte  migliorative,   con   particolare   riguardo   agli
indicatori di verifica della qualita' e  dell'efficacia  dell'offerta
didattica; 
      c) svolge attivita' di monitoraggio  dell'offerta  formativa  e
della qualita' della didattica, nonche' dei servizi agli studenti; 
      d) formula pareri sulla istituzione, attivazione e soppressione
dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.  
 
                              Capo III 
 
                        Altri corsi di studio 
 
                              Art. 21. 
 
                      Corsi di specializzazione 
 
    1. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire  allo
studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste  nell'esercizio
di particolari attivita' professionali e possono essere istituiti  ed
attivati esclusivamente in applicazione  di  specifiche  disposizioni
normative. 
    2. La istituzione e la attivazione dei corsi di  specializzazione
e' deliberata dal  Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  dei
Consigli  dei  Dipartimenti  interessati,  sentito   il   Nucleo   di
valutazione  di  Ateneo  e  previo  parere  obbligatorio  del  Senato
accademico. 
    3. Le modalita' di attivazione e di funzionamento  dei  corsi  di
specializzazione sono disciplinate, per quanto  non  stabilito  dalla
normativa  vigente,  dal  Regolamento  Didattico  di  Ateneo  e   dai
Regolamenti dei singoli corsi. 
 
                              Art. 22. 
 
               Corsi e Scuole di dottorato di ricerca 
 
    1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo  di  fornire
le  competenze  necessarie  per  esercitare,  presso  le  istituzioni
universitarie ed enti pubblici o privati, attivita' di ricerca  e  di
alta formazione. 
    2. La istituzione e la attivazione  dei  corsi  di  dottorato  di
ricerca e' deliberata dal Consiglio di amministrazione,  su  proposta
dei Consigli dei  Dipartimenti  interessati,  sentito  il  Nucleo  di
valutazione  di  Ateneo  e  previo  parere  obbligatorio  del  Senato
accademico. 
    3.  L'Universita'  puo'  costituire  o  partecipare  a  corsi  di
dottorato di ricerca, sia nazionali che internazionali. 
    4. Le modalita' di attivazione e di funzionamento  dei  corsi  di
dottorato di ricerca sono definite, per quanto  non  stabilito  dalla
normativa  vigente,  dal  Regolamento  didattico  di  Ateneo  e   dal
Regolamento di Ateneo per la  istituzione  e  la  organizzazione  dei
corsi di dottorato di ricerca che, in ogni caso, devono  prevedere  e
disciplinare la partecipazione di una rappresentanza  dei  dottorandi
negli organi collegiali dei corsi di dottorato. 
    5. Al fine di favorire una migliore organizzazione dei  corsi  di
dottorato di ricerca, l'Universita' puo' istituire ed attivare una  o
piu' Scuole di dottorato. 
    Le Scuole di dottorato possono essere istituite ed attivate anche
in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto
della normativa vigente in materia. 
    6. La istituzione e la attivazione delle Scuole di  dottorato  di
ricerca e' deliberata dal Consiglio di amministrazione,  su  proposta
dei Consigli dei  Dipartimenti  interessati,  sentiti  il  Nucleo  di
valutazione  di  Ateneo  e  previo  parere  obbligatorio  del  Senato
accademico. 
 
                              Art. 23. 
 
                         Master universitari 
 
    1. I corsi di Master universitario sono corsi di  perfezionamento
scientifico e  di  alta  formazione  permanente  e  ricorrente  e  di
aggiornamento professionale. 
    Essi possono essere di primo e di secondo livello. 
    2.  L'istituzione   e   l'attivazione   dei   corsi   di   Master
universitario e' deliberata  dal  Consiglio  di  amministrazione,  su
proposta dei Consigli dei  Dipartimenti  interessati,  inclusiva  dei
relativi ordinamenti didattici, sentito il Nucleo di  valutazione  di
Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico. 
    3. Le modalita' di istituzione, di attivazione e di funzionamento
dei corsi di Master  universitario  sono  definite,  per  quanto  non
previsto  dalla  vigente  normativa,  dal  Regolamento  didattico  di
Ateneo, dal  Regolamento  per  la  disciplina  dei  corsi  di  Master
universitario di primo e di secondo livello  e  dai  regolamenti  dei
singoli corsi. 
 
                               Capo IV 
 
                      Altri centri e strutture 
 
                              Art. 24. 
 
          Struttura di raccordo e centri interuniversitari 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli  dei
Dipartimenti interessati e previo parere del Senato accademico,  puo'
istituire ed attivare, senza oneri aggiuntivi a carico  del  bilancio
di ateneo, strutture di raccordo tra due  o  piu'  Dipartimenti,  con
funzioni di coordinamento  e  di  razionalizzazione  delle  attivita'
didattiche e di gestione comune dei relativi servizi. 
    Le modalita' di funzionamento delle strutture  di  raccordo  sono
definite dal Regolamento generale di Ateneo. 
    2. Oltre alle  strutture  di  cui  al  comma  1,  possono  essere
istituiti centri con Dipartimenti di diversi Atenei,  che  hanno  una
durata limitata alla  realizzazione  delle  attivita'  per  le  quali
vengono istituiti. 
    La istituzione e il funzionamento dei Centri sono disciplinati da
apposite convenzioni, approvate con le modalita'  definite  nell'art.
34, comma 3, lettera p), del presente Statuto. 
    3. Per ogni struttura di raccordo e', in ogni caso, prevista: 
      a) la presenza di un organo collegiale, composto dai  Direttori
dei Dipartimenti che aderiscono alla struttura, da una rappresentanza
elettiva degli studenti in misura complessivamente pari  al  quindici
per cento dei componenti dei Consigli dei medesimi Dipartimenti e  da
docenti scelti tra i Presidenti  e/o  i  coordinatori  dei  corsi  di
studio; 
      b) la figura  del  Presidente,  che  viene  eletto  dall'organo
collegiale di cui alla lettera a), tra i professori ordinari di ruolo
a tempo pieno che afferiscono alla struttura, dura in carica  per  un
triennio ed e' rieleggibile per una sola volta. 
 
                              Art. 25. 
 
                      Biblioteche e laboratori 
 
    1. Il Sistema  bibliotecario  di  Ateneo  si  configura  come  un
insieme coordinato e integrato di servizi, funzionali  alle  esigenze
didattiche e scientifiche delle diverse  aree  disciplinari  presenti
nelle strutture didattiche e di ricerca, ed e' volto ad  organizzare,
anche mediante  tecnologie  innovative  e  in  forme  coordinate,  la
raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e  la
fruizione    del    patrimonio    bibliotecario     e     documentale
dell'Universita'. 
    2.  Il  Sistema  bibliotecario  di  Ateneo  e'  costituito  dalle
biblioteche istituite presso l'Ateneo, e concorre alla  diffusione  e
valorizzazione della sua produzione scientifica. 
    3. Il Sistema dei laboratori di Ateneo,  costituito  dai  singoli
laboratori di  didattica  e  di  ricerca,  garantisce  il  necessario
supporto alle attivita' didattica e di ricerca ed alla erogazione dei
relativi servizi. 
    4. Il  Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  Senato
accademico,  delibera  sulla  ripartizione   delle   risorse   umane,
finanziarie  e  strumentali  da  destinare  ai  Dipartimenti  per  la
organizzazione e la gestione delle biblioteche e dei laboratori,  sia
dipartimentali che interdipartimentali. 
    5. L'indirizzo didattico e scientifico delle  biblioteche  e  dei
laboratori, sia dipartimentali che interdipartimentali, e la gestione
di  tutte  le  risorse  che  vengono  assegnate  dal   Consiglio   di
amministrazione per la  loro  organizzazione  e  gestione,  competono
all'organo collegiale della struttura di afferenza, che  li  esercita
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni legislative,
statutarie e regolamentari. 
    6. L'Universita' puo' aderire a programmi di servizi bibliotecari
e di laboratorio interuniversitari. 
 
                               Capo V 
 
     Costituzione e partecipazione a soggetti pubblici e privati 
 
                              Art. 26. 
 
                   Persone giuridiche strumentali 
 
    1.  Con  apposito  Regolamento,  approvato   dal   Consiglio   di
amministrazione, previo  parere  favorevole  del  Senato  accademico,
l'Ateneo, nel rispetto della  normativa  vigente  in  materia,  delle
disposizioni legislative che disciplinano le assunzioni di  personale
e la acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni e
del proprio ordinamento interno, puo'  prevedere  e  disciplinare  la
costituzione e la partecipazione a persone  giuridiche,  al  fine  di
attivare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati  per
lo svolgimento di attivita' didattiche, di attivita' finalizzate alla
ricerca applicata e di altre attivita' strumentali e di supporto alla
didattica e alla ricerca scientifica, nonche' per  acquisire  beni  e
servizi alle migliori condizioni di mercato. 
 
                             TITOLO III 
 
                     ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO 
 
                                Capo I 
 
                      Disposizioni preliminari 
 
                              Art. 27. 
 
                               Organi 
 
    1. Sono Organi dell'Ateneo: 
      a) il rettore; 
      b) il Senato accademico; 
      c) il Consiglio di amministrazione; 
      d) il Nucleo di valutazione; 
      e) il Collegio dei revisori dei conti; 
      f) il direttore generale. 
 
                               Capo II 
 
                               Rettore 
 
                              Art. 28. 
 
                 Funzioni e prerogative del rettore 
 
    1. Il rettore: 
      a) e' il legale rappresentante dell'Universita'; 
      b)  esercita  funzioni  di  iniziativa,  di  coordinamento,  di
attuazione e di garanzia delle attivita' scientifiche  e  didattiche,
assicurando, in particolare, che le azioni e le  decisioni  di  tutti
gli Organi di Ateneo siano conformi alla legge, al presente  statuto,
alla Carta etica e  ai  regolamenti,  e  coerenti  con  le  finalita'
dell'Ateneo; 
      c)  cura  il  perseguimento  delle  finalita'  dell'Universita'
secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza, trasparenza e promozione del merito; 
      d) convoca e presiede il Senato accademico ed il  Consiglio  di
amministrazione; 
      e) nei casi di necessita' e di urgenza,  debitamente  motivati,
adotta le decisioni  non  programmatorie  di  competenza  del  Senato
accademico e del  Consiglio  di  amministrazione,  sottoponendoli  ai
rispettivi organi, per la ratifica, nella prima adunanza successiva; 
      f)  provvede   alla   attivazione,   alla   modifica   e   alla
disattivazione  dei  Dipartimenti,  su  delibera  del  Consiglio   di
amministrazione e previo parere obbligatorio del Senato accademico; 
      g) provvede alle nomine, alle designazioni e  alla  revoca  dei
Rappresentanti di Ateneo in  enti,  aziende,  istituzioni  e  persone
giuridiche, pubbliche o private, o per la conduzione di attivita'  in
collaborazione con altri soggetti; 
      h) propone al Consiglio di amministrazione l'attribuzione e  la
revoca  dell'incarico  del  direttore  generale,  sentito  il  Senato
accademico; 
      i) autorizza i  docenti  a  tempo  pieno  a  svolgere  funzioni
didattiche e di ricerca, nonche' compiti istituzionali  e  gestionali
senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati  senza
scopo di lucro, e provvede sulla  loro  collocazione  in  aspettativa
senza assegni, previa acquisizione, in entrambi i  casi,  del  parere
obbligatorio del Consiglio del Dipartimento interessato; 
      j) autorizza, a norma di legge e previo parere  vincolante  del
Consiglio del Dipartimento, i congedi  per  motivi  di  studio  e  di
ricerca, nonche' quelli per lo svolgimento di esclusiva attivita'  di
ricerca scientifica; 
      k) stipula, a  norma  di  legge,  contratti  per  attivita'  di
insegnamento, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato; 
      l)  sottopone  al  Consiglio  di  amministrazione,  dopo   aver
acquisito  il  parere  del  Senato  accademico,   il   Documento   di
programmazione triennale di Ateneo, i bilanci di previsione annuale e
triennale ed il conto consuntivo,  il  Piano  della  performance,  la
relazione sulla  performance,  la  Programmazione  triennale  per  la
trasparenza e la integrita', il Documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale ed i relativi aggiornamenti; 
      m) avvia i procedimenti disciplinari  ai  sensi  dell'art.  10,
comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, sentito il Collegio
di disciplina, commina le sanzioni disciplinari  non  superiori  alla
censura; 
      n)  esercita  tutte  le  altre   funzioni   che   gli   vengono
espressamente attribuite dal  presente  statuto,  dai  regolamenti  e
dalla normativa vigente. 
    2. Il rettore, nel rispetto  degli  atti  di  programmazione  del
Consiglio di amministrazione e del Senato accademico,  ha  potere  di
indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore  generale  e  ne
valuta  l'attivita',  proponendo  la  revoca  del  suo  incarico   al
Consiglio di amministrazione mediante apposita procedura disciplinata
nel Regolamento generale di Ateneo. In caso di inerzia o  di  ritardo
nella adozione di atti dovuti di competenza del  direttore  generale,
il rettore puo' fissare un termine perentorio entro il  quale  questi
deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga,
il Consiglio di amministrazione  puo'  nominare  un  Commissario  «ad
acta». 
    3. Al rettore e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura
determinata dal Consiglio di amministrazione. 
 
                               Art. 29. 
 
                   Elezioni del rettore e sfiducia 
 
    1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in  servizio  a
tempo pieno presso le  universita'  italiane;  le  modalita'  per  la
presentazione  delle  candidature  sono  definite   dal   Regolamento
generale di Ateneo. 
    2. Il rettore dura in  carica  sei  anni  accademici,  e  non  e'
rieleggibile. 
    3. L'elettorato attivo per le elezioni del rettore spetta: 
      a) a tutti i professori di ruolo; 
      b)  a  tutti  i  ricercatori  a  tempo  indeterminato   ed   ai
ricercatori a tempo determinato nei limiti di cui all'art. 14,  comma
1, lettera c), del presente Statuto; 
      c) al personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato e
a tempo indeterminato, con voto pesato al 25%; 
      d)  ai  rappresentanti   degli   studenti   nei   Consigli   di
Dipartimento,   in   Senato   accademico   ed   in    Consiglio    di
amministrazione. 
    4. Il corpo elettorale e' convocato dal Decano dei professori  di
prima fascia o, in caso  di  sua  coincidenza  con  il  rettore,  dal
professore di prima fascia che lo segue in ordine  di  anzianita'  di
ruolo. Il Decano provvede alla convocazione non prima di  centottanta
giorni  dalla  scadenza  del  mandato  del   rettore.   L'avviso   di
convocazione deve essere inviato almeno  trenta  giorni  prima  della
data fissata per le elezioni che, di norma, devono concludersi  entro
la fine del mese di luglio. Il  predetto  avviso  deve  contenere  il
calendario delle elezioni con la previsione di quattro votazioni. 
    5. Nelle prime tre votazioni  l'elezione  avviene  a  maggioranza
assoluta dei voti. Tali votazioni sono  valide  se  vi  prende  parte
almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto. 
    6. Nell'eventuale quarta votazione si procede al ballottaggio tra
i due candidati che nella terza votazione hanno conseguito il maggior
numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il  candidato  piu'
anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parita', il  candidato  piu'
giovane di eta'. Tale votazione e' valida qualunque sia il numero dei
votanti. 
    7. Il candidato che ha  ottenuto  la  prescritta  maggioranza  e'
proclamato eletto dal Decano, e' nominato con le  modalita'  previste
dalla legge, ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. 
    8. Il Senato accademico, con la maggioranza di almeno  due  terzi
dei suoi componenti, puo' proporre al  corpo  elettorale  di  cui  al
comma 3 una mozione di sfiducia  al  rettore,  non  prima  che  siano
trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. 
    9. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore e'  approvata
dal corpo elettorale di cui al comma 3, con il voto favorevole  della
maggioranza assoluta dei voti, a seguito  di  apposita  consultazione
indetta  dal  Decano   dell'Ateneo   entro   novanta   giorni   dalla
approvazione della proposta di mozione di sfiducia. 
    10. Qualora il corpo elettorale approvi la  mozione  di  sfiducia
nei confronti del rettore, quest'ultimo cessa dalla  carica  all'atto
della proclamazione  del  risultato  delle  votazioni  da  parte  del
Decano, che procede ai sensi del comma 11. 
    11. In ogni  caso  di  anticipata  cessazione,  le  funzioni  del
rettore sono assunte, limitatamente alla  ordinaria  amministrazione,
dal Decano dei professori di ruolo di prima fascia ed il Consiglio di
amministrazione opera in regime  di  ordinaria  amministrazione  sino
all'insediamento del nuovo  rettore,  tranne  nei  casi  in  cui  sia
necessario  ottemperare  ad  adempimenti  di   legge   o   sussistano
comprovate  ragioni  di  necessita'  e  di  urgenza.  Il  Decano  dei
professori di ruolo di prima fascia provvede  a  convocare  il  corpo
elettorale fra il trentesimo ed  il  sessantesimo  giorno  successivo
alla data di cessazione; l'avviso di convocazione e'  inviato  almeno
venti giorni prima della data fissata per le elezioni. La  carica  e'
assunta all'atto della nomina ed  il  rettore  resta  in  carica  per
l'anno in corso e per i cinque anni accademici successivi. 
 
                              Art. 30. 
 
                       Pro-rettore e delegati 
 
    1. Il rettore puo' nominare un pro-rettore tra  i  professori  di
prima fascia a tempo pieno. In caso  di  assenza  o  impedimento  del
rettore,  il  pro-rettore  ne  esercita  le   funzioni   secondo   le
indicazioni contenute nel provvedimento di nomina. 
    2. Al pro-rettore e' corrisposta una indennita' di  carica  nella
misura determinata dal Consiglio di amministrazione. 
    3. Il rettore puo' delegare proprie funzioni  a  professori  e  a
ricercatori di ruolo a tempo indeterminato dell'Universita'. 
 
                              Capo III 
 
                          Senato accademico 
 
                              Art. 31. 
 
                   Senato accademico: composizione 
 
    1. Il Senato accademico e' composto da: 
      a) il rettore, che lo presiede; 
      b) tre membri eletti tra i direttori di Dipartimento; 
      c) sei membri eletti tra i professori di prima e seconda fascia
e tra i ricercatori; 
      d) un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo; 
      e) due rappresentanti degli studenti. 
    2. Alle adunanze del Senato  accademico  partecipa  il  direttore
generale, con  voto  consultivo  e  con  le  funzioni  di  segretario
verbalizzante. 
    3. Qualora il numero dei Dipartimenti  sia  superiore  a  tre,  i
membri del Senato accademico di cui al  comma  1,  lettera  b),  sono
eletti tra i direttori di Dipartimento, nel rispetto della  normativa
vigente in materia e secondo le modalita'  definite  nel  Regolamento
generale di Ateneo. 
    4. I componenti di cui al comma 1, lettera  c),  sono  eletti  da
tutti i  docenti,  secondo  le  modalita'  definite  nel  Regolamento
generale di Ateneo e, comunque, in modo tale da garantire  l'elezione
di due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e
due ricercatori. 
    5. Il rappresentante del personale tecnico ed  amministrativo  e'
eletto direttamente da tutto il personale tecnico  ed  amministrativo
in servizio di ruolo, secondo le modalita' definite  dal  Regolamento
generale di Ateneo e partecipa con voto consultivo alle riunioni  del
Nucleo di valutazione di Ateneo. 
    6. I rappresentanti degli studenti sono eletti tra  gli  iscritti
per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi  di
laurea, laurea magistrale e dottorato  di  ricerca  dell'Universita',
dagli studenti che sono membri dei Consigli di Dipartimento  e  delle
commissioni didattiche paritetiche, secondo le modalita' definite nel
Regolamento generale di Ateneo. Il loro mandato ha  durata  biennale,
rinnovabile per una sola volta. 
    7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6, i membri elettivi del
Senato accademico: 
      a) debbono essere docenti di ruolo a tempo pieno; 
      b) durano in carica tre anni accademici; 
      c) sono rieleggibili immediatamente una sola volta. 
    Al Direttore di Dipartimento  non  elettivo  che,  per  qualsiasi
motivo, cessa dalla carica, subentra il  suo  successore,  a  partire
dalla prima seduta del Senato accademico successiva alla sua nomina. 
    8. Nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale  di
Ateneo, il Senato accademico disciplina il proprio funzionamento  con
apposito  Regolamento,   approvato   a   maggioranza   assoluta   dei
componenti, che deve, tra l'altro, prevedere espressamente: 
      a) il divieto per i suoi componenti: 
        1) di ricoprire altre cariche  accademiche,  fatta  eccezione
per quelle di rettore e di direttore di Dipartimento; 
        2) di essere componente di altri  organi  dell'ateneo,  fatta
eccezione per il Consiglio di Dipartimento; 
        3) di ricoprire il ruolo di direttore,  Presidente  e  membro
del Consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione; 
        4) di rivestire ogni  incarico  di  natura  politica  per  la
intera durata del mandato; 
        5) di ricoprire la carica di rettore, pro-rettore  o  di  far
parte del Consiglio di amministrazione, del  Senato  accademico,  del
Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di  altre
Universita' italiane statali, non statali o telematiche; 
        6) di svolgere  funzioni  inerenti  alla  programmazione,  al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca e  nella
Agenzia nazionale  per  la  valutazione  delle  universita'  e  della
ricerca; 
    b) la decadenza per i componenti del Senato  accademico  che  non
partecipino con continuita' alle sedute dell'organo. 
 
                               Art. 32. 
 
                Senato accademico: compiti e funzioni 
 
     1.  Il  Senato  accademico  e'  l'organo  di  impulso   per   il
coordinamento, la programmazione e lo  sviluppo  dell'Universita'  in
ordine  alla  didattica,  all'alta  formazione  e  alla  ricerca,  ed
esercita, sulle relative attivita', funzioni propositive, consultive,
di vigilanza e di controllo. 
    2. In relazione alle proprie prerogative, il Senato accademico: 
      a) previo parere del Consiglio di amministrazione,  approva  il
Regolamento generale di Ateneo ed i restanti Regolamenti  in  materia
di didattica e di  ricerca,  compresi  il  Regolamento  Didattico  di
Ateneo e quelli di competenza dei Dipartimenti,  delle  Strutture  di
raccordo e dei Centri interuniversitari, nonche' il Codice etico e le
sue modifiche; 
      b) stabilisce il calendario accademico; 
      c) sovrintende alle attivita' ed ai servizi didattici e per  la
ricerca; 
      d) sentiti i Consigli  di  Dipartimento  interessati  e  previo
parere del Consiglio di amministrazione,  programma  gli  accessi  ai
corsi di studio; 
      e)  determina  i  criteri  generali   per   la   promozione   e
l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione
in campo scientifico e didattico; 
      f)  assegna  le  classi  ed  i  relativi  corsi  di  studio  ai
Dipartimenti, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo; 
      g) promuove e coordina tutte le attivita' di ricerca; 
      h) dirime eventuali controversie in ordine  alle  richieste  di
"afferenza"  dei  docenti,   sentiti   i   competenti   Consigli   di
Dipartimento e gli interessati; 
      i) formula proposte al Consiglio di amministrazione  in  merito
alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e  strumentali  da
destinare ai Dipartimenti per la organizzazione e la  gestione  delle
biblioteche   e    dei    laboratori,    sia    Dipartimentali    che
Interdipartimentali; 
      j) valuta comparativamente le manifestazioni  di  interesse  di
cui all'art. 33, comma 6, del presente statuto, proponendo al rettore
le nomine conseguenti ed il rinnovo della nomina per  i  membri  gia'
individuati; 
      k) nomina i componenti del Collegio di disciplina,  secondo  le
modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo; 
      l) su proposta del rettore decide sulle  violazioni  al  Codice
etico che non rientrino nella competenza del Collegio di disciplina; 
      m)  esercita  tutte  le  altre   funzioni   che   gli   vengono
espressamente attribuite dal  presente  Statuto,  dai  Regolamenti  e
dalla normativa vigente. 
    3.  Nell'ambito  delle  sue  funzioni   consultive,   il   Senato
accademico esprime parere obbligatorio, ma non vincolante: 
      a) sul documento di programmazione triennale di Ateneo,  tenuto
conto delle proposte  avanzate  dai  Dipartimenti  e  delle  apposite
relazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo; 
      b) sui Bilanci di previsione, annuali e triennali; 
      c) sulla assegnazione e sulla ripartizione di tutte le  risorse
finanziarie stanziate in bilancio, fatti  salvi  i  casi  in  cui  il
Senato  accademico  e'  chiamato,  in  merito,  ad  esprimere  parere
vincolante; 
      d) sui documenti di programmazione annuale  e  pluriennale  del
fabbisogno di personale tecnico ed amministrativo previsti sia  dalle
vigenti  disposizioni  legislative  che  dai   contratti   collettivi
nazionali di lavoro; 
      e) sull'ammontare delle tasse e dei contributi a  carico  degli
studenti; 
      f) sul piano edilizio di Ateneo; 
      g) sulla nomina del direttore generale; 
      h)  su  ogni  altro  atto  per  il  quale  il  suo  parere  sia
espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti e  dalla
normativa vigente; 
      i) alla istituzione, attivazione, modifica  o  soppressione  di
corsi e sedi; 
      j) alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei
Dipartimenti; 
      k) alle proposte dei Consigli di Dipartimento per l'avvio delle
procedure di valutazione comparativa per le chiamate  dei  professori
di prima e di seconda fascia e  la  attivazione  delle  procedure  di
selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24,  comma  1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
      l) ai protocolli di intesa, agli  accordi  di  programma,  agli
accordi e alle  convenzioni  quadro,  agli  accordi  di  cooperazione
didattica e scientifica e a  qualsiasi  altro  atto  convenzionale  o
contrattuale che abbia ad oggetto attivita' didattiche,  formative  e
di ricerca. 
    4.  Nell'ambito  delle  sue  funzioni   consultive,   il   Senato
accademico esprime, altresi', parere in merito: 
      a) ai documenti di programmazione  annuale  e  pluriennale  del
fabbisogno del personale docente e ricercatore previsti dalle vigenti
disposizioni legislative e alla copertura di posti di professore e di
ricercatore; 
      b) alla ripartizione delle risorse finanziarie da destinare  ai
Dipartimenti per spese di funzionamento,  attrezzature  didattiche  e
scientifiche, servizi  alla  didattica  e  agli  studenti,  materiale
bibliografico, ricerca scientifica e assegni per  lo  svolgimento  di
attivita' di ricerca; 
      c)  alla  ripartizione  tra  i   dipartimenti   delle   risorse
finanziarie destinate al conferimento degli incarichi di insegnamento
mediante supplenze o contratti di docenza ovvero alla attivazione  di
altre forme di supporto alla didattica; 
      d) alla ripartizione dei fondi destinati al  funzionamento  dei
corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione. 
 
                               CAPO IV 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
                               Art. 33. 
 
             Consiglio di amministrazione: composizione 
 
     1. Il Consiglio di amministrazione, costituito con  decreto  del
rettore, e' cosi' composto: 
      a) il rettore, che lo presiede; 
      b) un rappresentante eletto tra gli studenti  iscritti  per  la
prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea,
di laurea magistrale e di dottorato di ricerca,  dagli  studenti  che
sono  membri  dei  Consigli  di  Dipartimento  e  delle   Commissioni
didattiche paritetiche, secondo le modalita' definite dal Regolamento
generale di Ateneo; 
      c)  due  componenti  scelti  dal  rettore,  sentito  il  Senato
accademico, nel rispetto delle pari opportunita' tra uomini e  donne,
tra  persone  italiane  o  straniere,  in  possesso   di   comprovata
competenza in campo gestionale oppure di una esperienza professionale
di elevato livello,  con  particolare  riguardo  alla  qualificazione
scientifica e culturale, che non appartengono ai ruoli dell'ateneo  a
decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e  per  tutta  la
durata dell'incarico; 
      d)  quattro  componenti  designati   o   scelti   dai   docenti
dell'ateneo, secondo le modalita' definite dal  Regolamento  generale
di Ateneo, che dovranno, tra l'altro, prevedere la designazione o  la
scelta di almeno un  componente  per  ciascuna  delle  tre  fasce  di
docenza e garantire il rispetto delle pari opportunita' tra uomini  e
donne; 
      e) un componente  scelto  da  tutto  il  personale  tecnico  ed
amministrativo in servizio di ruolo, secondo  le  modalita'  definite
dal  Regolamento  generale  di  Ateneo,  nel  rispetto   delle   pari
opportunita' tra uomini e donne. 
    2. Il Consiglio di amministrazione e' validamente  costituito  ed
esercita  le  sue  funzioni  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
Regolamento generale di Ateneo e dura in carica tre anni. 
    3. Alle adunanze del Consiglio di  amministrazione  partecipa  il
direttore  generale,  con  voto  consultivo  e  con  le  funzioni  di
segretario verbalizzante. 
    4. Il mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione  di
cui all'art. 33, comma 1, lettere c), d) ed e), dura tre anni e  puo'
essere rinnovato una sola volta, mentre il mandato del rappresentante
degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dura due  anni
e non e' rinnovabile. 
    5. Nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale  di
Ateneo,  il  Consiglio  di  amministrazione  disciplina  il   proprio
funzionamento  con  apposito  Regolamento,  approvato  a  maggioranza
assoluta  dei  componenti,   che   deve,   tra   l'altro,   prevedere
espressamente: 
      a) il divieto per i suoi componenti: 
        1) di ricoprire altre cariche  accademiche,  fatta  eccezione
per quelle di rettore e di direttore di Dipartimento; 
        2) di essere componente di altri  organi  dell'ateneo,  fatta
eccezione per il Consiglio di Dipartimento. 
        3) di ricoprire il ruolo di direttore,  presidente  e  membro
del Consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione; 
        4) di rivestire ogni  incarico  di  natura  politica  per  la
intera durata del mandato; 
        5) di ricoprire la carica di rettore, pro-rettore  o  di  far
parte del Consiglio di amministrazione, del  Senato  accademico,  del
Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di  altre
Universita' italiane statali, non statali o telematiche; 
        6) di svolgere  funzioni  inerenti  alla  programmazione,  al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca e nella
Agenzia nazionale  per  la  valutazione  delle  universita'  e  della
ricerca; 
    b) la decadenza per i componenti del Consiglio di amministrazione
che non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo. 
    6. Eventuali compensi o indennita' spettanti  ai  componenti  del
Consiglio di amministrazione sono determinati dal medesimo Consiglio,
sentito  il  Senato  accademico,  nel  rispetto  delle  modalita'  di
attribuzione   stabilite   dal   Regolamento   di   Ateneo   per   la
amministrazione, la finanza e la contabilita'. 
 
                               Art. 34. 
 
          Consiglio di amministrazione: compiti e funzioni 
 
     1. Il Consiglio di  amministrazione  e'  l'organo  di  indirizzo
strategico, di coordinamento,  di  programmazione  finanziaria  e  di
sviluppo dell'Universita'. 
    2. Il Consiglio di  amministrazione,  previo  parere  del  Senato
accademico, approva  il  documento  di  programmazione  triennale  di
ateneo. 
    3. In particolare, il Consiglio di amministrazione, nel  rispetto
del documento di programmazione di cui al comma 2: 
      a) approva, previo parere del Nucleo di valutazione di Ateneo e
del Senato accademico, la istituzione, la attivazione, la modifica  e
la soppressione di corsi e sedi; 
      b) approva, previo parere del Senato accademico, i  bilanci  di
previsione annuale e triennale, le variazioni di bilancio ed il conto
consuntivo, con le annesse documentazioni, nonche' gli  strumenti  di
rendicontazione sociale, ambientale o di sostenibilita'; 
      c) approva, previo parere del Senato accademico, e nel rispetto
della normativa vigente, il  piano  edilizio  di  Ateneo,  di  durata
triennale,  ripartendo  le  risorse  all'uopo   stanziate   tra   gli
interventi attuativi in esso previsti; 
      d)   approva,   nel   rispetto   delle   vigenti   disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali, la Struttura organizzativa
dell'Ateneo e gli  organici  del  personale  dirigente  e  di  quello
tecnico ed amministrativo; 
      e) approva, previo parere del Senato accademico, i documenti di
programmazione annuale e  pluriennale  del  fabbisogno  di  personale
docente   e   ricercatore   previsti   dalle   vigenti   disposizioni
legislative; 
      f) approva, previo parere del Senato accademico, i documenti di
programmazione annuale e  pluriennale  del  fabbisogno  di  personale
tecnico ed amministrativo previsti  sia  dalle  vigenti  disposizioni
legislative che dai contratti collettivi nazionali di lavoro; 
      g) approva annualmente, su proposta del rettore, il piano della
performance e le  sue  modifiche,  contenente  gli  indirizzi  e  gli
obiettivi strategici ed operativi e, con riferimento  agli  obiettivi
finali  ed  intermedi  ed  alle  risorse,  gli  indicatori   per   la
misurazione e la valutazione della performance  dell'amministrazione,
nonche'  gli  obiettivi  assegnati   al   personale   con   qualifica
dirigenziale ed i relativi indicatori; 
      h) adotta, su proposta del rettore, la relazione annuale  sulla
performance e la invia al Nucleo di  valutazione  di  Ateneo  per  la
validazione; 
      i) determina, previo parere del Senato accademico,  l'ammontare
delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; 
      j) delibera, previo parere del  Nucleo  di  valutazione  e  del
Senato accademico, in merito alla istituzione, attivazione,  modifica
e disattivazione dei  Dipartimenti,  sulla  base  di  un  appropriato
progetto scientifico e didattico; 
      k)  delibera,  previo  parere  del  Senato  accademico,   sulla
ripartizione delle risorse finanziarie da destinare  ai  Dipartimenti
per spese di funzionamento, attrezzature didattiche  e  scientifiche,
servizi alla didattica  e  agli  studenti,  materiale  bibliografico,
ricerca scientifica e assegni per  lo  svolgimento  di  attivita'  di
ricerca; 
      l)  delibera,  previo  parere  del  Senato  accademico,   sulla
ripartizione  tra  i  dipartimenti   delle   risorse   destinate   al
conferimento degli incarichi di  insegnamento  mediante  supplenze  o
contratti di docenza  ovvero  alla  attivazione  di  altre  forme  di
supporto alla didattica; 
      m)  delibera,  previo  parere  del  Senato  accademico,   sulla
ripartizione dei  fondi  destinati  al  funzionamento  dei  corsi  di
dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione; 
      n)  delibera,  previo  parere  del  Senato  accademico,   sulla
assegnazione e sulla ripartizione di  tutte  le  risorse  finanziarie
stanziate in bilancio; 
      o) approva, previo parere del Senato  accademico,  le  proposte
dei  Consigli  di  Dipartimento  per  l'avvio  delle   procedure   di
valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima e  di
seconda fascia e la attivazione delle procedure di selezione  per  la
stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma  1,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240; 
      p) autorizza, previo parere vincolante del  Senato  accademico,
la stipula di protocolli di intesa, accordi di programma,  accordi  e
convenzioni quadro, accordi di cooperazione didattica e scientifica e
qualsiasi altro atto convenzionale  o  contrattuale  dell'ateneo  che
abbia ad oggetto attivita' didattiche, formative e di ricerca. 
    4. Il Consiglio di amministrazione,  in  composizione  priva  dei
rappresentanti degli studenti, entro trenta  giorni  dalla  ricezione
del  parere  del  Collegio  di  Disciplina,  adotta  i  provvedimenti
conclusivi dei procedimenti  disciplinari,  conformemente  al  parere
vincolante espresso dal Collegio. 
    5. Il Consiglio di amministrazione, inoltre: 
      a) delibera, su proposta del  rettore,  il  conferimento  o  la
revoca dell'incarico di direttore generale,  approvando  il  relativo
contratto; 
      b) approva, su proposta del Nucleo di valutazione di Ateneo, la
valutazione annuale del direttore generale e la relativa attribuzione
del  trattamento  economico   accessorio   collegato   ai   risultati
conseguiti; 
      c) adotta, su proposta del rettore, la programmazione triennale
per la trasparenza e la integrita', da aggiornare annualmente; 
      d) elabora le direttive per la  conservazione  e  l'adeguamento
del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Universita'; 
      e) delibera sulla accettazione di lasciti e donazioni; 
      f) su richiesta del  direttore  generale,  puo'  deliberare  in
ordine  alle  liti  e  alle  transazioni,  nominando,  eventualmente,
avvocati e difensori; 
      g) approva il Regolamento di Ateneo per  l'amministrazione,  la
finanza e  la  contabilita'  ed  il  Regolamento  di  Ateneo  per  il
controllo di gestione; 
      h) trasmette al Ministero della istruzione, della universita' e
della ricerca ed al  Ministero  della  economia  e  delle  finanze  i
bilanci di previsione, annuale e triennale, ed il conto consuntivo; 
      i) esprime parere sui regolamenti in materia di didattica e  di
ricerca, compresi il Regolamento didattico  di  Ateneo  e  quelli  di
competenza  dei  Dipartimenti  e  dei  Centri  Interdipartimentali  e
Interuniversitari, nonche' sul Codice etico e sulle sue modifiche; 
      j)  esercita  tutte  le  altre   funzioni   che   gli   vengono
espressamente attribuite dal  presente  Statuto,  dai  Regolamenti  e
dalla normativa vigente. 
 
                                Capo V 
 
                       Altri Organi di Ateneo 
 
                               Art. 35. 
 
                  Nucleo di valutazione di Ateneo  
 
    1. Il Nucleo di valutazione  di  Ateneo  e'  composto  da  cinque
membri: 
      a) un professore di ruolo  dell'ateneo,  designato  dal  Senato
accademico; 
      b) un rappresentante degli studenti, eletto  tra  gli  iscritti
per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi  di
laurea, laurea magistrale e dottorato  di  ricerca  dell'Universita',
secondo le modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo; 
      c) tre componenti, non  appartenenti  ai  ruoli  dell'Ateneo  a
decorrere dai tre  anni  precedenti  la  designazione,  nominati  dal
rettore  sentiti  il   Senato   accademico   ed   il   Consiglio   di
amministrazione. 
    2. Almeno due dei tre componenti del  Nucleo  di  valutazione  di
Ateneo di cui al comma  1,  lettera  c),  devono  essere  scelti  tra
studiosi ed esperti, anche in ambito non accademico,  nel  campo  del
Governo e della gestione, della valutazione  della  efficacia,  della
efficienza e della economicita' della azione amministrativa  e  della
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. 
    3. I membri del  Nucleo  di  valutazione  non  devono  ricoprire,
ovvero aver ricoperto, incarichi di  natura  politica  nei  tre  anni
precedenti l'assunzione della carica e non devono, altresi', trovarsi
in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con
l'ateneo. 
    4. Il professore di  ruolo  dell'Ateneo  svolge  le  funzioni  di
coordinatore del Nucleo di valutazione. 
    5. I curricula dei membri del Nucleo  di  valutazione  sono  resi
pubblici secondo le modalita' definite nel  Regolamento  generale  di
Ateneo. 
    6. Alle sedute del Nucleo di valutazione di Ateneo partecipa, con
voto consultivo, anche il rappresentante  del  personale  tecnico  ed
amministrativo come individuato nell'art. 31, comma 5,  del  presente
Statuto. 
    7. Il Nucleo di valutazione di Ateneo e'  nominato  dal  rettore,
sentiti il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione. 
    8. Il Nucleo di valutazione di Ateneo dura in carica quattro anni
ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per
piu' di due mandati, ad eccezione del rappresentante degli  studenti,
il cui mandato ha durata biennale e non e' rinnovabile. 
    9. Il Nucleo di valutazione di Ateneo: 
      a) svolge, in raccordo con le attivita' della Agenzia nazionale
per la valutazione delle universita' e della ricerca, le funzioni  di
organismo indipendente di valutazione della  performance  di  Ateneo,
cosi' come definite dall'art. 14 del decreto legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, e dalla normativa vigente  in  materia,  relative  alle
procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine  di
promuovere nell'ateneo, in piena autonomia e  con  proprie  modalita'
organizzative,  il  merito  e  il  miglioramento  della   performance
organizzativa e individuale; 
      b) svolge la  funzione  di  verifica  della  qualita'  e  della
efficacia della offerta didattica, anche sulla base degli  indicatori
individuati dalle Commissioni didattiche paritetiche; 
      c) svolge la funzione di verifica delle  attivita'  di  ricerca
svolte dai Dipartimenti; 
      d)  svolge  la  funzione  di  verifica  della  congruita'   dei
curricula scientifici o professionali dei titolari dei contratti  per
lo svolgimento di incarichi di insegnamento di cui all'art. 23, comma
1, della legge 30 dicembre 2010, n 240; 
      e) svolge tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla
normativa vigente e dal presente Statuto. 
    10. Il Nucleo, in coerenza con il sistema pubblico  nazionale  di
valutazione della qualita' delle universita' e degli enti di ricerca,
anche con l'apporto di autorevoli studiosi  del  settore  scientifico
disciplinare di riferimento, effettua la valutazione definitiva sulla
istanza presentata da ciascun professore e  ricercatore  destinatario
di una valutazione  negativa  da  parte  del  Dipartimento  al  quale
afferisce. 
    11. Il funzionamento del  Nucleo  di  valutazione  di  Ateneo  e'
disciplinato dal Regolamento generale  di  Ateneo,  che  prevede,  in
particolare, la procedura di valutazione del direttore  generale,  le
incompatibilita' e le modalita' di partecipazione dei componenti alle
deliberazioni. 
    12. L'Universita' assicura al Nucleo  di  valutazione  di  Ateneo
l'autonomia operativa,  anche  mediante  una  struttura  tecnica  con
proprio personale tecnico ed amministrativo, il diritto di accesso ai
dati e alle informazioni necessarie,  nonche'  la  pubblicita'  e  la
diffusione degli atti, nel rispetto della normativa  a  tutela  della
riservatezza. 
    13. Il Nucleo di valutazione di Ateneo acquisisce periodicamente,
mantenendone l'anonimato, le  opinioni  degli  studenti  frequentanti
sulle attivita' didattiche e  trasmette  un'apposita  relazione  agli
organi competenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
    14. Ai membri del Nucleo di valutazione di Ateneo e'  corrisposta
una  indennita'  di  carica  annuale  nella  misura  determinata  dal
Consiglio di amministrazione, e salva diversa disposizione di  legge,
non modificabile per l'intero periodo di durata del loro incarico. 
 
                               Art. 36. 
 
                  Collegio dei Revisori dei Conti  
 
    1.Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto  da  tre  membri
effettivi e due supplenti, di cui: 
      a) un membro effettivo, con funzioni di presidente,  e'  scelto
tra i magistrati amministrativi e  contabili  e  gli  avvocati  dello
Stato; 
      b) uno effettivo e uno supplente sono designati  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      c) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero  della
istruzione, della universita' e della ricerca. 
    2. Nessun componente del Collegio dei  Revisori  dei  Conti  deve
avere rapporti di lavoro subordinato  o  autonomo  con  l'Universita'
fino ai cinque anni successivi alla scadenza del proprio  mandato  ed
almeno due dei membri effettivi devono essere  iscritti  al  Registro
dei Revisori Contabili. 
    3. Il Collegio dei Revisori dei Conti e'  nominato  dal  rettore,
sentito il Consiglio di amministrazione. 
    4. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni
e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. 
    5. Compiti, modalita' di  funzionamento  e  di  attribuzione  dei
compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti  sono  stabiliti  dal
Regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   la
contabilita'. 
    6. Salvo il disposto del comma  5,  il  compenso  ai  membri  del
Collegio dei Revisori dei  Conti  e'  determinato  dal  Consiglio  di
amministrazione, e  salva  diversa  disposizione  di  legge,  non  e'
modificabile per l'intero periodo di durata del loro incarico. 
 
                              Art. 37. 
 
                       Garante degli studenti  
 
    1. Il Garante degli studenti e'  nominato  dal  rettore,  con  il
consenso dell'interessato e sentito il Senato accademico, sulla  base
di una  lista  di  personalita'  accademiche  contenente  almeno  tre
nominativi, proposta dal Consiglio degli Studenti. 
    2. Modalita' di designazione,  compiti  e  funzioni  del  Garante
degli studenti sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo. 
    3. Il Garante degli studenti dura  in  carica  per  quattro  anni
accademici e non puo' essere rinnovato per piu' di una volta. 
    4. Il Garante degli studenti assiste gli studenti  nell'esercizio
dei propri diritti, esamina eventuali reclami e vigila  sul  corretto
svolgimento della azione  amministrativa,  segnalando  ai  competenti
organi  accademici  atti  o  comportamenti  che  possano  violare  o,
comunque, pregiudicare i diritti  degli  studenti  universitari,  con
particolare  riguardo  all'esercizio,  nel  rispetto  della   vigente
normativa, del diritto di accesso dei rappresentanti  degli  studenti
negli organi di Governo  ai  dati  necessari  alla  esplicazione  dei
compiti ad essi attribuiti. 
    5. Il  Garante  degli  studenti,  che  nell'esercizio  delle  sue
funzioni puo' eseguire tutti  gli  accertamenti  ritenuti  necessari,
informa periodicamente il rettore del proprio operato e investe delle
singole questioni, una volta conclusa la fase istruttoria, gli organi
accademici competenti. 
    6. Gli studenti che presentano reclami al Garante degli  Studenti
hanno diritto a mantenere l'anonimato. 
 
                               Capo VI 
 
                       Collegio di disciplina  
 
                              Art. 38. 
 
                       Collegio di disciplina  
 
    1.  Nei  procedimenti  disciplinari  riguardanti   professori   e
ricercatori,  la  fase  istruttoria  del  procedimento  e  il  parere
conclusivo sono di competenza di un Collegio di disciplina,  composto
da  professori  e  ricercatori  con  rapporto  di  lavoro   a   tempo
indeterminato e regime di impegno a tempo pieno. 
    Il Collegio di disciplina svolge la propria attivita' sulla  base
di  relazioni  e  referti   predisposti   dalla   competente   unita'
organizzativa  della  amministrazione  centrale,  che  assicura,  ove
necessario, anche il supporto alle riunioni del  Collegio,  svolgendo
le funzioni di segreteria e di redazione dei processi verbali. 
    2. Il Collegio di disciplina esercita le  proprie  competenze  in
conformita' e  nei  limiti  di  quanto  previsto  dalle  disposizioni
legislative vigenti in materia disciplinare. 
    3. Il Collegio  di  disciplina  e'  costituito  da  tre  sezioni,
ciascuna composta da tre membri effettivi e da tre membri  supplenti,
cosi' articolate: 
      a) la prima sezione e' formata da professori ordinari  e  opera
solo nei confronti dei professori ordinari; 
      b) la seconda sezione e'  formata  da  professori  associati  e
opera solo nei confronti dei professori associati; 
      c) la terza sezione e' formata da ricercatori e opera solo  nei
confronti dei ricercatori. 
    4. I componenti del Collegio di  disciplina  sono  designati  dal
Senato  accademico,  con  voto  riservato  ai   soli   professori   e
ricercatori  che  ne  fanno  parte,  e  sono  nominati  con   decreto
rettorale. 
    5. I componenti del Collegio di disciplina durano in  carica  tre
anni e sono rinnovabili una sola volta. 
    6.  Qualora  il  procedimento  disciplinare   coinvolga   docenti
appartenenti a diverse fasce, ovvero,  congiuntamente,  professori  e
ricercatori,  il  Collegio  svolgera'  le  sue  funzioni  "a  sezioni
riunite", con  la  presenza  di  tutti  i  componenti  delle  sezioni
competenti. 
    7. Ciascuna sezione e' presieduta dal componente piu' anziano nel
ruolo. 
    8. In caso di seduta  "a  sezioni  riunite",  la  presidenza  del
Collegio spetta al Decano di fascia piu' elevata. 
    9.  In  caso  di  assenza  o  di  impedimento  di  un  componente
effettivo, subentra il supplente della stessa  sezione  piu'  anziano
nel ruolo. 
    10. In caso di rinvio del procedimento a  una  nuova  seduta,  il
Collegio di disciplina  prosegue  la  propria  attivita',  fino  alla
decisione, con la stessa composizione della prima seduta. 
    11. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza  assoluta
dei componenti e, in caso di parita' di voti,  prevale  il  voto  del
componente piu' anziano in ruolo. 
    12. Il Collegio di disciplina  opera  secondo  il  principio  del
giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.  
 
                              Art. 39. 
 
                      Consiglio degli studenti  
 
    1. Il Consiglio degli  studenti  e'  l'organo  di  rappresentanza
degli studenti a livello di ateneo ed e' composto dai  rappresentanti
degli  studenti  che  sono  componenti  del  Senato  accademico,  del
Consiglio di amministrazione, dei Consigli di  Dipartimento  e  delle
Commissioni didattiche paritetiche. 
    Compiti e modalita' di funzionamento del Consiglio degli studenti
sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo. 
    2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1,  il  Consiglio  degli
studenti puo': 
      a)  chiedere  l'inserimento,   a   maggioranza   assoluta   dei
componenti, di argomenti da iscrivere nell'ordine  del  giorno  delle
sedute del Senato accademico  e  del  Consiglio  di  amministrazione,
relativamente a tematiche di interesse generale degli studenti; 
      b) formulare proposte sulle modalita' di  organizzazione  e  di
erogazione dei servizi destinati agli studenti; 
      c)  formulare  proposte  sugli  interventi  di  attuazione  del
diritto allo studio, sulle variazioni di tasse e contributi a  carico
degli studenti e sulla erogazione di borse e sussidi agli studenti; 
      d) formulare proposte sulle iniziative  ricreative,  culturali,
sociali e sportive riservate agli studenti; 
      e)  formulare  proposte  in  merito   alla   disciplina   delle
collaborazioni  degli  studenti  alle  attivita'  di  supporto   alla
didattica e alla ricerca, ai servizi e al diritto allo studio; 
      f) proporre iniziative in  ordine  ad  attivita'  e  servizi  a
carattere formativo o informativo a favore degli studenti.  
 
                              Capo VII 
 
                     Gestione e amministrazione 
 
                               Art. 40. 
 
             Funzioni di amministrazione e di gestione  
 
    1. In conformita' al principio generale della distinzione tra  le
funzioni di indirizzo e  controllo  e  quelle  di  amministrazione  e
gestione, spetta al direttore generale ed ai dirigenti, in attuazione
degli obiettivi fissati, dei programmi  definiti  e  delle  direttive
impartite dagli organi di Governo, ciascuno per la parte  di  propria
competenza,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  e
nell'ambito delle risorse disponibili,  l'adozione  degli  atti,  dei
contratti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli che
impegnano  l'Universita'  verso  l'esterno,   nonche'   la   gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi  poteri  di
spesa, e l'organizzazione  delle  risorse  umane,  strumentali  e  di
controllo per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati. 
    2.   I   dirigenti   sono   responsabili,   in   via   esclusiva,
dell'attivita' degli uffici cui sono preposti, della loro gestione  e
dei relativi risultati.  
 
                              Art. 41. 
 
                         Direttore generale 
 
     1. L'incarico di direttore generale, regolato con  contratto  di
lavoro a tempo determinato di diritto privato  di  durata  triennale,
rinnovabile, e'  attribuito  dal  Consiglio  di  amministrazione,  su
proposta  motivata  del  rettore,  sentito  il  parere   del   Senato
accademico, a  persona  di  elevata  qualificazione  professionale  e
comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 
    2. L'incarico di direttore generale, previa contestazione e ferma
restando  l'eventuale  responsabilita'   disciplinare,   secondo   le
disposizioni contenute nella contrattazione collettiva  nazionale  di
lavoro, non puo' essere rinnovato in caso di  mancato  raggiungimento
degli obiettivi, accertato mediante  le  risultanze  del  sistema  di
valutazione, ovvero di inosservanza delle direttive degli  organi  di
Governo dell'ateneo. 
    3. Per i  casi  di  cui  al  comma  2  di  particolare  gravita',
l'incarico  di  direttore  generale  puo'  essere  revocato,   previa
contestazione  all'interessato  e   contraddittorio,   con   motivata
delibera  del  Consiglio  di  amministrazione,  sentito   il   Senato
accademico ed il Nucleo di valutazione di Ateneo, integrato nella sua
composizione  da  un  dirigente  di  ruolo   di   altra   istituzione
universitaria. 
    4. Il direttore generale: 
      a) attua i  piani  e  i  programmi  approvati  e  le  direttive
impartite dagli Organi di Governo dell'Ateneo; 
      b) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte  dagli  Organi
di Governo dell'Ateneo e collabora alla  predisposizione  degli  atti
regolamentari,  in  particolare  per  quanto   attiene   ai   profili
tecnico-giuridici  e  alla  chiarezza  ed  alla   semplicita'   delle
disposizioni normative in essi contenute; 
      c)   sovrintende    alla    Struttura    organizzativa    della
amministrazione, esercitando su di essa poteri  di  supervisione,  di
coordinamento   e   di   controllo,   ed   e'   responsabile    della
amministrazione e della gestione  complessiva  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali destinate al suo funzionamento; 
      d) predispone, trasmettendoli al rettore: 
        1. i Bilanci di previsione annuale e triennale, le variazioni
di bilancio ed il conto consuntivo, con le annesse documentazioni; 
        2.  il  Piano  della  performance  e   la   relazione   sulla
performance; 
        3. il documento di programmazione triennale del fabbisogno di
personale ed i relativi aggiornamenti; 
      e) adotta le misure inerenti la gestione  delle  risorse  umane
nel rispetto del principio di pari  opportunita'  e  quelle  relative
alla direzione e alla organizzazione  del  lavoro  nell'ambito  degli
uffici; 
      f) esercita poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, ad
eccezione di quelli delegati ai dirigenti; 
      g) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire  e
attribuisce agli stessi le conseguenti risorse umane,  finanziarie  e
strumentali; 
      h) dirige, coordina e controlla le attivita'  dei  dirigenti  e
dei  responsabili  dei  procedimenti   amministrativi,   con   potere
sostitutivo in caso di inerzia; 
      i) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la  responsabilita'
di specifici progetti e gestioni; 
      j) valuta il personale dirigente e non dirigente, nel  rispetto
del principio del  merito,  ai  fini  della  progressione  economica,
nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti; 
      k) adotta  le  misure  previste  dalla  normativa  vigente  nei
confronti  dei  dirigenti,  in  caso  di  accertamento  di  risultati
negativi della attivita' amministrativa e della gestione o di mancato
raggiungimento degli obiettivi, nonche' in caso di grave inosservanza
delle  direttive  impartite  dall'organo  competente  o  di  ripetuta
valutazione negativa; 
      l) svolge una generale attivita' di indirizzo, di  direzione  e
di controllo nei confronti del personale tecnico  ed  amministrativo,
anche in relazione agli esiti dei controlli del Nucleo di valutazione
di Ateneo; 
      m) concorre alla definizione di misure  idonee  a  prevenire  e
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto  da
parte dei dipendenti; 
      n) assume ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici
e adotta tutte le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro; 
      o) promuove e resiste alle liti che abbiano come parte l'ateneo
e attiva le procedure di conciliazione e di transazione, fatto  salvo
quanto disposto dall'art. 34,  comma  5,  lettera  f),  del  presente
Statuto; 
      p) richiede pareri agli organi consultivi e risponde ai rilievi
formulati dagli organi di  Governo  e  di  controllo  sugli  atti  di
propria competenza; 
      q) sussistendo un interesse pubblico concreto ed  attuale  alla
eliminazione di un atto ritenuto  illegittimo  e  tenendo,  comunque,
conto degli  interessi  dei  destinatari,  dei  cointeressati  e  dei
controinteressati, esercita  di  ufficio  o  su  denunzia,  entro  un
termine ragionevole, il  potere  di  annullamento,  nel  rispetto  di
condizioni e modalita' definite nel Regolamento generale  di  Ateneo,
fermo restando che tale potere potra' essere comunque esercitato,  in
ogni tempo e senza  tener  conto  di  eventuali  interessi  in  senso
contrario, quando dalla accertata  illegittimita'  dell'atto  derivi,
ovvero sia derivato, un indebito  esborso  di  danaro  a  carico  del
bilancio di ateneo; 
      r) riferisce periodicamente sulle attivita' svolte  al  rettore
ed al Consiglio di amministrazione e in tutti  i  casi  in  cui  tali
organi lo richiedano o lo ritengano opportuno; 
      s) svolge tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla
normativa vigente, dal presente Statuto e dai Regolamenti.  
 
                              Art. 42. 
 
            Personale dirigente e tecnico-amministrativo  
 
    1. L'Universita', nella sua autonomia,  definisce,  con  delibera
del  Consiglio  di  amministrazione,  il  fabbisogno  triennale   del
personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo, necessario
al perseguimento dei propri fini istituzionali. 
    2. Gli incarichi  di  livello  dirigenziale  sono  conferiti,  in
conformita' a quanto previsto dalle vigenti disposizioni  legislative
e contrattuali, con atto  del  direttore  generale  ai  dirigenti  in
servizio di ruolo della Universita' degli studi del Sannio. 
    3. La valutazione dei dirigenti  spetta  al  direttore  generale,
secondo le modalita' definite dalle vigenti disposizioni  legislative
e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. 
    4. Gli incarichi di livello dirigenziale sono a tempo determinato
e possono essere revocati, con atto del  direttore  generale,  previa
contestazione all'interessato  e  contraddittorio,  per  i  risultati
particolarmente  negativi  della  attivita'  amministrativa  e  della
gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche'  in
caso di grave  inosservanza  delle  direttive  impartite  dall'organo
competente o di ripetuta valutazione negativa. 
    5. Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma  possono
essere conferiti a tempo determinato, nei limiti e con  le  modalita'
previste dalla vigente normativa, anche: 
      a. a dirigenti appartenenti ai ruoli di  altre  amministrazioni
pubbliche, cosi' come  definite  dall'art.  1  comma  2  del  decreto
legislativo n. 165/2001; 
      b.  a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
professionale che abbiano  svolto  attivita'  in  organismi  ed  enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con  esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali,  o  che
abbiano conseguito una  particolare  specializzazione  professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione  universitaria  e
postuniversitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da   concrete
esperienze  di  lavoro   maturate,   anche   presso   amministrazioni
pubbliche, ivi comprese le istituzioni  universitarie,  in  posizioni
funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,  o  che  provengano
dai  settori  della  ricerca,  della  docenza  universitaria,   delle
magistrature e dei ruoli degli Avvocati e Procuratori dello Stato. 
    6. I dirigenti: 
      a) curano l'attuazione  di  programmi,  obiettivi,  progetti  e
gestioni ad essi assegnati dal direttore generale; 
      b) formulano, nell'ambito delle proprie competenze, proposte  e
pareri  al  direttore  generale,  adottando   i   relativi   atti   e
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di  spesa  e  di
acquisizione delle entrate; 
      c) esercitano tutte le funzioni ad essi delegate dal  direttore
generale; 
      d) dirigono, coordinano e controllano le attivita' degli uffici
che  da  essi  dipendono  e   dei   responsabili   dei   procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 
      e) provvedono alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse
finanziarie  e  strumentali  assegnate  ai  propri  uffici  ed   alla
valutazione conseguente. 
    7.  L'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  di  ruolo  avviene
esclusivamente a seguito di concorso per esami secondo  le  modalita'
stabilite delle vigenti disposizioni normative. 
    8. Il personale tecnico ed amministrativo svolge, nel rispetto di
quanto  previsto  dalla  contrattazione  collettiva  di  lavoro,  sia
nazionale che integrativa, le mansioni corrispondenti alle  categorie
professionali e alle aree  funzionali  di  appartenenza,  nell'ambito
degli uffici e delle strutture alle quali e' assegnato. 
 
                               Art. 43. 
 
                    Organismo unico di garanzia  
 
    1. L'Ateneo si dota di un Organismo unico di garanzia per le pari
opportunita', la valorizzazione del benessere  di  chi  lavora  nella
Struttura organizzativa dell'Ateneo e contro le  discriminazioni,  ai
sensi della normativa vigente e della  contrattazione  collettiva  di
lavoro. 
    2.   Costituzione,   composizione,   funzionamento    e    durata
dell'Organismo di cui al comma 1 sono  disciplinati  dal  Regolamento
generale di Ateneo. 
 
                              TITOLO IV 
 
                  DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
                               Art. 44. 
 
                      Modifiche dello Statuto  
 
    1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere  avanzate
dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione e da  ciascun
Consiglio  di   Dipartimento,   con   deliberazioni   assunte   dalla
maggioranza assoluta dei votanti. 
    2. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dal  Senato
accademico a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  previo  parere
favorevole espresso del Consiglio di amministrazione con la  medesima
maggioranza. 
    3. Dopo la loro approvazione, le modifiche dello Statuto  vengono
sottoposte ai controlli previsti dalla legislazione vigente. 
    4. In assenza di rilievi, o  successivamente  al  perfezionamento
del procedimento di cui  al  comma  3,  le  modifiche  dello  Statuto
vengono emanate con Decreto del rettore e pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
                               Art. 45. 
 
                          Cariche elettive  
 
    1. Fatte salve diverse previsioni normative o statutarie, possono
ricoprire  le  cariche  accademiche  previste  dal  presente  Statuto
soltanto i docenti a tempo pieno che assicurano un numero di anni  di
servizio almeno pari alla durata del mandato. 
    2.  Se  non  diversamente  previsto  dal  presente   Statuto,   i
rappresentanti negli organi collegiali  durano  in  carica  tre  anni
accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 
    3. Ai fini della applicazione delle disposizioni sui  limiti  del
mandato o delle cariche di rettore, componente del Senato  accademico
o del Consiglio di amministrazione sono considerati anche  i  periodi
gia' espletati nei medesimi organi alla data di entrata in vigore del
presente Statuto. 
 
                               Art. 46. 
 
                          Incompatibilita' 
 
     1.  Le  cariche  di  rettore,   pro-rettore   e   direttore   di
Dipartimento  sono   incompatibili   con   qualsiasi   altra   carica
accademica,  ad  eccezione  di  quelle  che  riguardano   il   Senato
accademico   e,   limitatamente   al   rettore,   il   Consiglio   di
amministrazione. 
    2. Non sono compatibili tra loro le  cariche  di  componente  del
Senato accademico e di componente del Consiglio  di  amministrazione,
fatta eccezione per la carica di rettore. 
    3. Le cariche di Garante degli Studenti, di componente del Nucleo
di valutazione di Ateneo e di componente del  Collegio  dei  Revisori
dei Conti sono incompatibili con  qualsiasi  altra  carica  ricoperta
all'interno dell'ateneo. 
    4. Le cariche di Presidente e  di  componente  del  Consiglio  di
amministrazione di Aziende per il diritto allo studio  universitario,
di  consorzi  universitari  tra   enti   locali   e   di   fondazioni
universitarie sono incompatibili con qualsiasi altra carica ricoperta
all'interno dell'ateneo.  
 
                              Art. 47. 
 
                Disciplina dell'attivita' consultiva  
 
    1. Fatte salve eventuali,  diverse  disposizioni  statutarie,  in
tutti i casi in cui sia previsto il parere di un organo  dell'Ateneo,
lo stesso deve essere obbligatoriamente reso entro venti  giorni  dal
ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine  senza
che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo  adito  abbia
rappresentato la necessita', per esigenze istruttorie, di differirlo,
e' possibile procedere indipendentemente dalla sua acquisizione. 
 
                               Art. 48. 
 
                    Inizio dell'anno accademico  
 
    1.  Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  in  base   alla
normativa vigente, l'anno accademico dell'Universita' degli studi del
Sannio ha inizio il 1° novembre. 
 
                               Art. 49. 
 
             Numero minimo di afferenti ai Dipartimenti  
 
    1. Qualora in un Dipartimento il numero di docenti scenda  al  di
sotto del minimo stabilito dall'art.  10  del  presente  statuto,  il
Dipartimento rimane attivo almeno sino al  completamento  dell'ultima
programmazione  approvata  dal  Consiglio  di   Dipartimento,   fermo
restando che il termine entro il quale un Dipartimento, che scende al
di sotto dei requisiti  minimi  previsti  dalla  legge,  deve  essere
disattivato non puo' essere superiore ad un anno. 
    2. Il Regolamento generale di Ateneo  disciplina  le  conseguenze
derivanti dal caso in cui, al termine di cui al comma 1, il numero di
docenti sia rimasto al di sotto del minimo stabilito dal citato  art.
10.  
 
                              Art. 50. 
 
                   Entrata in vigore dello Statuto 
 
     1. Il presente Statuto e le sue eventuali, successive  modifiche
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo  a  quello  della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    2.  Relativamente  alla  proroga  degli   organi   collegiali   e
monocratici  in  carica,  compresi   quelli   elettivi,   fino   alla
costituzione di quelli previsti dal presente Statuto, si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 2, comma 9, della legge 30  dicembre
2010, n. 240,  come  modificate  ed  integrate  dal  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012,  n.  35,  fatti  salvi,  in  ogni  caso,  i  periodi  di
«prorogatio» degli organi disciplinati dal  decreto-legge  16  maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
1994, n. 444.  
 
                              Art. 51. 
 
        Disciplina transitoria del rinnovo della composizione 
                  del Consiglio di amministrazione  
 
    1. Al fine di armonizzare le disposizioni contenute nell'art. 33,
commi 2 e 4, del presente Statuto, con quelle contenute nell'art. 30,
comma 2, del Regolamento generale di Ateneo, relativamente al termine
di durata del Consiglio di amministrazione, i componenti del predetto
Organo di  Governo,  nominati  nell'anno  2016,  concludono  il  loro
mandato il 31 dicembre 2019.