Art. 5 
 
            Interventi di riduzione della vulnerabilita' 
 
  1. Oltre agli interventi  di  riparazione  e  rafforzamento  locale
necessari  per  il  ripristino  dell'agibilita',   sono   ammesse   a
contributo secondo  i  criteri  e  parametri  di  cui  alla  presente
ordinanza, entro il  limite  massimo  del  costo  convenzionale,  gli
interventi  che  producono   una   riduzione   della   vulnerabilita'
dell'intero edificio (classificabili tra quelli di cui al punto 8.4.3
delle NTC08) nelle ipotesi di seguito indicate: 
    a) Per gli edifici in muratura: 
      i. mancanza di efficacia nelle connessioni e  nei  collegamenti
tra le murature portanti e  gli  orizzontamenti  o  tra  le  murature
stesse, in particolare in corrispondenza degli angoli e dei martelli; 
      ii. presenza di  spinte  in  copertura  o  dovute  ad  archi  o
strutture voltate; 
      iii. presenza di elementi  in  copertura  (comignoli,  torrini,
sporti di gronda, ecc..) non collegati efficacemente  alle  strutture
portanti; 
    b) per gli edifici in cemento armato: 
      i. evidenti e  diffuse  vulnerabilita'  dei  tamponamenti  (per
posizione e geometria) in termini  di  possibilita'  di  ribaltamento
fuori piano; 
      ii. sistematica presenza di  tamponamenti  fuori  della  maglia
strutturale; 
    c) per gli edifici in struttura prefabbricata, oltre  alle  opere
indicate per gli edifici in  cemento  armato,  evidenti  carenze  nei
sistemi di collegamento trave-pilastro, di collegamento  pannelli  di
tamponatura-pilastri e tra gli elementi di copertura con le travi  su
cui sono disposti. 
  2. Agli interventi di  cui  al  presente  articolo  si  applica  la
disposizione di cui all'art. 2, comma 4, della presente ordinanza.