Art. 40 Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea 1. Per fronteggiare le esigenze connesse con gli eventi sismici (( di cui all'articolo 1 )), dalla data di entrata in vigore del presente decreto le risorse che residuano all'esito degli adempimenti solutori in carico al Dipartimento della protezione civile, e delle procedure di rendicontazione degli stanziamenti straordinari riconosciuti dall'Unione Europea quale rimborso per l'attuazione degli interventi statali di prima emergenza, confluiscono per l'80 per cento sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992, e per il restante 20 per cento sul fondo della Protezione civile, per essere destinate ad attivita' di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 225 del 1992.
Riferimenti normativi - Il testo del comma 5-quinquies dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992 e' riportato nelle Note all'art. 4-bis. - Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della citata legge n. 225 del 1992: «Art. 3 (Attivita' e compiti di protezione civile). - (Omissis). 2. La previsione consiste nelle attivita', svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi. 3. La prevenzione consiste nelle attivita' volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilita' che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attivita' non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonche' l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attivita' di esercitazione. (Omissis).».