(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                            PRESCRIZIONI 
 
    Il Ministero di settore dovra' verificare la compatibilita' delle
seguenti prescrizioni in merito alla Convenzione con la disciplina di
gara e porre in essere i conseguenti adempienti. 
    1. Occorre modificare l'art. 3.2, lettera ee) della  Convenzione,
ove e'  stata  inserita  la  previsione  dell'obbligo  a  carico  del
concessionario  di  fornire  flussi  costanti  di  informazioni   con
modalita' coerenti con il MIP,  prevedendo  un  invio  diretto  delle
stesse al CIPE; 
    2. Deve essere modificato l'art. 12  che  prevede  l'applicazione
della  cd.  formula  semplificata  al   fine   delle   determinazioni
tariffarie annue, stabilendo che la formula previsionale  sia  quella
indicata   dalla   Delibera   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica n. 39/2007; 
    3. Con specifico riferimento alle Misure di defiscalizzazione: 
      A. occorre inserire nel testo convenzionale  apposito  articolo
del seguente tenore: 
      - «le parti si danno atto che il  PEF  allegato  alla  presente
Convenzione di concessione include tra le fonti di finanziamento,  ai
sensi dell'art. 18 della legge 12 novembre 2011 n. 183,  le  seguenti
misure, che decorreranno dall'entrata in esercizio di tutti i  lotti,
per la realizzazione dell'intero collegamento autostradale: 
      - per il periodo dal ... al ..., l'esenzione  fiscale  ai  fini
IRAP ed IRES; 
      - per il periodo dal ... al ..., la  compensazione  del  debito
I.V.A. dovuto ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 633/72 e successive modifiche e integrazioni; 
      - l'ammontare di tali misure, che  potranno  essere  utilizzate
solo successivamente alla data di entrata  in  esercizio  dell'intera
opera, rimarra' fisso per l'intera durata della concessione: 
      - in sede di aggiornamento quinquennale o revisione del  PEF  e
del PFR la  revisione  del  valore  delle  misure  di  cui  al  comma
precedente e della loro articolazione temporale  deve  assicurare  il
rispetto delle seguenti condizioni: 
      - Costo medio ponderato del capitale (WACC). 
    Il WACC previsto nel PFR base puo' variare solo con  le  seguenti
modalita': 
      • il ke non e' soggetto ad aggiornamenti in aumento; 
      •  il  kd  puo'  essere  aggiornato  solo  al   momento   della
sottoscrizione del contratto  di  finanziamento,  coerentemente  alle
clausole di variazione contenute nell'Allegato n.  1  della  Delibera
CIPE 18 febbraio 2013 n. 1. 
      - Rischio costruzione 
      Non  possono   essere   riequilibrati   attraverso   variazioni
dell'importo  delle  Misure  gli  eventuali  incrementi   del   costo
dell'investimento rispetto all'ammontare del costo  dell'investimento
previsto in sede di assegnazione delle Misure. 
    In  ogni  caso,  in  sede  di  aggiornamento  quinquennale  o  di
revisione del  PEF  o  del  PFR,  si  terra'  altresi'  conto,  nella
definizione dei parametri e  del  valore  dei  costi  ammessi  per  i
successivi periodi regolatori, di quanto segue: 
      -  dell'eventuale  riduzione  dei  costi  di   investimento   a
consuntivo rispetto alle previsioni contenute nel PEF allegato'  alla
presente Convenzione di Concessione; 
      - dell'eventuale efficientamento dei costi operativi gestionali
rispetto alle previsioni contenute nel  PEF  allegato  alla  presente
Convenzione di Concessione; 
      - dei maggiori livelli di  traffico  rispetto  alle  previsioni
contenute nel PEF allegato alla presente Convenzione di concessione; 
    Il Concessionario prende atto che il rendimento effettivo ad esso
riconosciuto per l'intera durata della concessione non potra'  essere
complessivamente superiore al  TIR  dell'equity  risultante  dal  PEF
allegato alla presente Convenzione di Concessione. 
      - Ogni anno, entro i termini di adempimento della  liquidazione
delle imposte di esercizio, il concessionario trasmette al concedente
il prospetto relativo all'equivalenza finanziaria, di  cui  al  punto
3.4 della delibera Comitato interministeriale per  la  programmazione
economica n 18 febbraio 2013 n. 1,  integrato  con  i  seguenti  dati
aggiornati con riferimento all'anno precedente e a tutti gli anni  di
utilizzo delle misure: 
        a. le imposte sui redditi e l'IRAP effettivamente  compensate
con il predetto contributo a fondo perduto non disponibile; 
        b. il versamento dell'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai
sensi dell'art. 27 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, compensato  con  il
contributo pubblico a fondo perduto non disponibile. 
      - Ai  fini  dell'aggiornamento  quinquennale  o  revisione  del
PEF/PFR, di cui al punto 12.1 della Convenzione unica,  in  occasione
dell'approvazione  dell'ultimo  bilancio  di  esercizio  del  periodo
regolatorio, il concessionario comunica al concedente: 
        i. gli scostamenti dei valori consuntivati rispetto a  quelli
previsti relativi, in particolare, al volume di traffico, all'entrata
in funzione degli effettivi investimenti da remunerare, all'ammontare
dell'ammortamento   finanziario   e   alla   struttura   patrimoniale
effettivamente adottata dal concessionario; 
        ii.  le  ipotesi  per  il  nuovo  quinquennio  e  l'eventuale
proposta migliorativa di  rimodulazione  delle  Misure  nel  caso  di
variazione delle condizioni di equilibrio originariamente previste. 
      -  Il  concedente,  previa  valutazione  della   proposta   del
concessionario, sottoscrive con il medesimo apposito atto  aggiuntivo
la  cui  efficacia  e'  subordinata  all'approvazione  da  parte  del
Ministro delle Infrastrutture e dei  Trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dell'Economia e delle Finanze». 
      B. Occorre inserire  una  clausola  del  seguente  tenore:  «in
attuazione di quanto disposto  dal  CIPE  con  delibera  n.  [•],  il
Concessionario decadra' dalle misure assegnate e/o  riconosciute  con
la medesima delibera qualora il contratto di finanziamento necessario
alla realizzazione dell'opera non venga sottoscritto  entro  12  mesi
dalla approvazione del progetto definitivo»; 
    4. Il   Ministero   proponente   dovra',   altresi',    garantire
l'inserimento  nel  testo  convenzionale  di  apposita  clausola  che
disciplini,   in   coerenza   con   quanto   previsto    dal    piano
economico-finanziario,  la  restituzione  del   contributo   pubblico
disciplinando  opportunamente,  anche  ai  fini  del  rispetto  della
finanza pubblica, il regime delle conseguenze derivanti dalla mancata
e/o ritardata restituzione dello stesso.