Allegato PRESCRIZIONI Il Ministero di settore dovra' verificare la compatibilita' delle seguenti prescrizioni in merito alla Convenzione con la disciplina di gara e porre in essere i conseguenti adempienti. 1. Occorre modificare l'art. 3.2, lettera ee) della Convenzione, ove e' stata inserita la previsione dell'obbligo a carico del concessionario di fornire flussi costanti di informazioni con modalita' coerenti con il MIP, prevedendo un invio diretto delle stesse al CIPE; 2. Deve essere modificato l'art. 12 che prevede l'applicazione della cd. formula semplificata al fine delle determinazioni tariffarie annue, stabilendo che la formula previsionale sia quella indicata dalla Delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 39/2007; 3. Con specifico riferimento alle Misure di defiscalizzazione: A. occorre inserire nel testo convenzionale apposito articolo del seguente tenore: - «le parti si danno atto che il PEF allegato alla presente Convenzione di concessione include tra le fonti di finanziamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 12 novembre 2011 n. 183, le seguenti misure, che decorreranno dall'entrata in esercizio di tutti i lotti, per la realizzazione dell'intero collegamento autostradale: - per il periodo dal ... al ..., l'esenzione fiscale ai fini IRAP ed IRES; - per il periodo dal ... al ..., la compensazione del debito I.V.A. dovuto ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 e successive modifiche e integrazioni; - l'ammontare di tali misure, che potranno essere utilizzate solo successivamente alla data di entrata in esercizio dell'intera opera, rimarra' fisso per l'intera durata della concessione: - in sede di aggiornamento quinquennale o revisione del PEF e del PFR la revisione del valore delle misure di cui al comma precedente e della loro articolazione temporale deve assicurare il rispetto delle seguenti condizioni: - Costo medio ponderato del capitale (WACC). Il WACC previsto nel PFR base puo' variare solo con le seguenti modalita': • il ke non e' soggetto ad aggiornamenti in aumento; • il kd puo' essere aggiornato solo al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, coerentemente alle clausole di variazione contenute nell'Allegato n. 1 della Delibera CIPE 18 febbraio 2013 n. 1. - Rischio costruzione Non possono essere riequilibrati attraverso variazioni dell'importo delle Misure gli eventuali incrementi del costo dell'investimento rispetto all'ammontare del costo dell'investimento previsto in sede di assegnazione delle Misure. In ogni caso, in sede di aggiornamento quinquennale o di revisione del PEF o del PFR, si terra' altresi' conto, nella definizione dei parametri e del valore dei costi ammessi per i successivi periodi regolatori, di quanto segue: - dell'eventuale riduzione dei costi di investimento a consuntivo rispetto alle previsioni contenute nel PEF allegato' alla presente Convenzione di Concessione; - dell'eventuale efficientamento dei costi operativi gestionali rispetto alle previsioni contenute nel PEF allegato alla presente Convenzione di Concessione; - dei maggiori livelli di traffico rispetto alle previsioni contenute nel PEF allegato alla presente Convenzione di concessione; Il Concessionario prende atto che il rendimento effettivo ad esso riconosciuto per l'intera durata della concessione non potra' essere complessivamente superiore al TIR dell'equity risultante dal PEF allegato alla presente Convenzione di Concessione. - Ogni anno, entro i termini di adempimento della liquidazione delle imposte di esercizio, il concessionario trasmette al concedente il prospetto relativo all'equivalenza finanziaria, di cui al punto 3.4 della delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n 18 febbraio 2013 n. 1, integrato con i seguenti dati aggiornati con riferimento all'anno precedente e a tutti gli anni di utilizzo delle misure: a. le imposte sui redditi e l'IRAP effettivamente compensate con il predetto contributo a fondo perduto non disponibile; b. il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, compensato con il contributo pubblico a fondo perduto non disponibile. - Ai fini dell'aggiornamento quinquennale o revisione del PEF/PFR, di cui al punto 12.1 della Convenzione unica, in occasione dell'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio del periodo regolatorio, il concessionario comunica al concedente: i. gli scostamenti dei valori consuntivati rispetto a quelli previsti relativi, in particolare, al volume di traffico, all'entrata in funzione degli effettivi investimenti da remunerare, all'ammontare dell'ammortamento finanziario e alla struttura patrimoniale effettivamente adottata dal concessionario; ii. le ipotesi per il nuovo quinquennio e l'eventuale proposta migliorativa di rimodulazione delle Misure nel caso di variazione delle condizioni di equilibrio originariamente previste. - Il concedente, previa valutazione della proposta del concessionario, sottoscrive con il medesimo apposito atto aggiuntivo la cui efficacia e' subordinata all'approvazione da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze». B. Occorre inserire una clausola del seguente tenore: «in attuazione di quanto disposto dal CIPE con delibera n. [•], il Concessionario decadra' dalle misure assegnate e/o riconosciute con la medesima delibera qualora il contratto di finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera non venga sottoscritto entro 12 mesi dalla approvazione del progetto definitivo»; 4. Il Ministero proponente dovra', altresi', garantire l'inserimento nel testo convenzionale di apposita clausola che disciplini, in coerenza con quanto previsto dal piano economico-finanziario, la restituzione del contributo pubblico disciplinando opportunamente, anche ai fini del rispetto della finanza pubblica, il regime delle conseguenze derivanti dalla mancata e/o ritardata restituzione dello stesso.