Art. 11. Congresso regionale 1. Il Congresso regionale e' l'organo competente a: a) definire la linea politica del Movimento; b) definire gli indirizzi programmatici; c) eleggere il Presidente del movimento; d) eleggere il Segretario Politico; e) eleggere il Segretario amministrativo; f) eleggere il Coordinamento regionale; g) approvare o modificare lo Statuto, il simbolo e la denominazione del Movimento; 2. Al Congresso regionale partecipano gli aderenti ed i simpatizzanti della «Stella Alpina». 3. Il Congresso regionale puo' essere ordinario o straordinario: 3.1. quello ordinario e' convocato di norma, ogni tre anni. In casi eccezionali, motivati con deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti del Coordinamento, il Congresso ordinario puo' essere differito di un anno; 3.2. quello straordinario puo' essere convocato su richiesta del Coordinamento regionale a maggioranza dei suoi componenti.