Art. 11. 
 
 
                         Congresso regionale 
 
    1. Il Congresso regionale e' l'organo competente a: 
      a) definire la linea politica del Movimento; 
      b) definire gli indirizzi programmatici; 
      c) eleggere il Presidente del movimento; 
      d) eleggere il Segretario Politico; 
      e) eleggere il Segretario amministrativo; 
      f) eleggere il Coordinamento regionale; 
      g)  approvare  o  modificare  lo  Statuto,  il  simbolo  e   la
denominazione del Movimento; 
    2.  Al  Congresso  regionale  partecipano  gli  aderenti   ed   i
simpatizzanti della «Stella Alpina». 
    3. Il Congresso regionale puo' essere ordinario o straordinario: 
      3.1. quello ordinario e' convocato di norma, ogni tre anni.  In
casi  eccezionali,  motivati  con  deliberazione   assunta   con   la
maggioranza dei componenti del Coordinamento, il Congresso  ordinario
puo' essere differito di un anno; 
      3.2. quello straordinario puo' essere  convocato  su  richiesta
del Coordinamento regionale a maggioranza dei suoi componenti.