Art. 12. Elezioni degli Organi del Movimento 1. Le liste congressuali sono composte da un minimo di 35 candidati, capeggiate dai candidati alla carica di Presidente, Segretario Politico e di Segretario Amministrativo che, in ogni caso, risultano eletti nel Coordinamento. Nelle liste devono essere presenti entrambi i generi. 2. Le liste vanno depositate presso la sede regionale della «Stella Alpina» almeno 8 (otto) giorni prima del Congresso regionale e presentate da almeno 30 sottoscrittori aderenti al Movimento, non candidati e non sottoscrittori di alcuna altra lista. 3. L'elezione avviene in votazione segreta. In caso di unica lista l'elezione puo' avvenire con voto palese. 4. Ogni aderente puo' esprimere un massimo di 10 preferenze nella lista votata. In caso di unica lista puo' essere votata l'intera lista. 5. Sono eletti Presidente del Movimento, Segretario Politico e Segretario Amministrativo i candidati la cui lista ottiene la maggioranza dei voti. 6. L'assegnazione dei rappresentanti avviene con metodo proporzionale fra le liste, con garanzia della rappresentanza di genere. 7. Alla lista con piu' voti vengono, comunque, assegnati almeno 20 rappresentanti, con garanzia della rappresentanza di genere. 8. In caso di parita' di preferenze e' eletto nel Coordinamento il candidato che precede nell'ordine progressivo della propria lista.