Art. 12. 
 
 
                 Elezioni degli Organi del Movimento 
 
    1. Le liste  congressuali  sono  composte  da  un  minimo  di  35
candidati,  capeggiate  dai  candidati  alla  carica  di  Presidente,
Segretario Politico e di Segretario Amministrativo che, in ogni caso,
risultano  eletti  nel  Coordinamento.  Nelle  liste  devono   essere
presenti entrambi i generi. 
    2. Le liste vanno  depositate  presso  la  sede  regionale  della
«Stella Alpina» almeno 8 (otto) giorni prima del Congresso  regionale
e presentate da almeno 30 sottoscrittori aderenti al  Movimento,  non
candidati e non sottoscrittori di alcuna altra lista. 
    3. L'elezione avviene in votazione  segreta.  In  caso  di  unica
lista l'elezione puo' avvenire con voto palese. 
    4. Ogni aderente puo' esprimere un massimo di 10 preferenze nella
lista votata. In caso di unica  lista  puo'  essere  votata  l'intera
lista. 
    5. Sono eletti Presidente del Movimento,  Segretario  Politico  e
Segretario  Amministrativo  i  candidati  la  cui  lista  ottiene  la
maggioranza dei voti. 
    6.  L'assegnazione  dei   rappresentanti   avviene   con   metodo
proporzionale fra le liste,  con  garanzia  della  rappresentanza  di
genere. 
    7. Alla lista con piu' voti vengono, comunque,  assegnati  almeno
20 rappresentanti, con garanzia della rappresentanza di genere. 
    8. In caso di parita' di preferenze e' eletto  nel  Coordinamento
il candidato che precede nell'ordine progressivo della propria lista.