Art. 13. Il Presidente del Movimento 1. Il Presidente della Stella Alpina e' il garante dello Statuto. Convoca e presiede il Congresso, il Coordinamento ed ogni altra Assemblea ritenuta utile per l'informazione e la partecipazione degli aderenti e simpatizzanti alla vita del Movimento. 2. Il Presidente e' membro di diritto del Coordinamento regionale e della Segreteria regionale. 3. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Politico, ne svolge le funzioni, avvalendosi dei due vice segretari e assumendo anche la rappresentanza legale.