Art. 13. 
 
 
                     Il Presidente del Movimento 
 
    1. Il Presidente della Stella Alpina e' il garante dello Statuto.
Convoca e presiede il  Congresso,  il  Coordinamento  ed  ogni  altra
Assemblea ritenuta utile per l'informazione e la partecipazione degli
aderenti e simpatizzanti alla vita del Movimento. 
    2. Il Presidente e' membro di diritto del Coordinamento regionale
e della Segreteria regionale. 
    3. In caso di assenza o di impedimento del  Segretario  Politico,
ne svolge le funzioni, avvalendosi dei due vice segretari e assumendo
anche la rappresentanza legale.