Art. 16. 
 
 
                     Il Coordinamento regionale 
 
    1. Il Coordinamento regionale e' composto da 
      a) il Presidente; 
      b) il Segretario Politico; 
      c) i due Vice Segretari Politici; 
      d) 35 membri eletti dal Congresso regionale; 
      e) i membri eletti  su  base  territoriale,  rappresentati  dai
Presidenti di Sezione comunale e intercomunale; 
      f) i rappresentanti del Gruppo Giovani e del  Gruppo  Femminile
nel limite del 10% degli iscritti ai gruppi stessi. 
    2. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto se non eletti
nel Coordinamento, i seguenti rappresentanti aderenti al Movimento: 
      a) i Parlamentari nazionali ed europei; 
      b) i Consiglieri e gli Assessori regionali; 
      c) i Sindaci; 
      d) i Consiglieri e gli Assessori al Comune di Aosta; 
      e) i membri della Commissione regionale dei Garanti; 
      f) i rappresentanti delle aree tematiche. 
    3. Il Coordinamento regionale provvede a: 
      a) Nominare i due vicesegretari del Movimento, scelti anche tra
non appartenenti al coordinamento  stesso,  di  cui  uno  espressione
della minoranza congressuale, ai quali saranno  assegnate  specifiche
deleghe; 
      b) Eleggere la segreteria regionale; 
      c) Approvare il Bilancio e il conto consuntivo annuale; 
      d) Approvare su proposta  della  Segreteria  i  regolamenti  di
organizzazione e di funzionamento; 
      e) Elaborare e approvare il programma e le candidature  per  le
elezioni regionali, nazionali  ed  europee.  Le  candidature  possono
essere proposte da tutti gli aderenti. Il Coordinamento,  sulla  base
delle proposte ricevute, approva la lista dei candidati, nel rispetto
delle garanzie di rappresentanza di genere previste  dalle  normative
vigenti  e  sulla  base  della  rappresentanza  territoriale  e   dei
curricula personali. Non potranno  essere  approvate  le  candidature
all'elezione  del  Consiglio  Regionale  della  Valle  d'Aosta,   dei
Consiglieri regionali uscenti che abbiano gia' espletato  tre  interi
mandati elettorali consecutivi da eletti  nelle  liste  della  Stella
Alpina. 
      f) Deliberare  la  decadenza  del  Presidente,  del  Segretario
politico   e   del   Segretario   amministrativo   per    intervenute
incompatibilita', dimissioni e/o mozione  di  sfiducia  presentata  e
votata dalla maggioranza dei componenti del Coordinamento regionale. 
      g) Verificare e determinare  eventuali  finalita'  politiche  o
ideali contrastanti. 
      h) Nominare i componenti della Commissione dei Garanti. 
      i) Indire i congressi ordinari e straordinari. 
      j) Nominare eventuali commissioni  per  l'esame  di  specifiche
tematiche. 
      k)  Stabilire  il  ruolo  propositivo  ed  ispettivo  sui  temi
politico-amministrativi. 
      l) Stabilire modi e mezzi per  divulgare  e  pubblicizzare  gli
obiettivi e l'attivita' della «Stella Alpina». 
      m)  Provvedere  su  proposta  del  segretario   politico   alla
eventuale  cooptazione,  fino  ad  un  massimo  di   5   membri   nel
coordinamento regionale, e fino ad un massimo  di  tre  membri  della
segreteria regionale. 
      n)  Decidere  la  cooptazione  del  segretario   amministrativo
qualora se ne verifichi la necessita'. 
      o)  Provvedere  a  sostituire,  su  proposta   del   segretario
politico, gli eventuali membri dimissionari, decaduti e deceduti, sia
del Coordinamento che della Segreteria regionale. 
      p) Trasferire l'indirizzo della sede legale.