Art. 16. Il Coordinamento regionale 1. Il Coordinamento regionale e' composto da a) il Presidente; b) il Segretario Politico; c) i due Vice Segretari Politici; d) 35 membri eletti dal Congresso regionale; e) i membri eletti su base territoriale, rappresentati dai Presidenti di Sezione comunale e intercomunale; f) i rappresentanti del Gruppo Giovani e del Gruppo Femminile nel limite del 10% degli iscritti ai gruppi stessi. 2. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto se non eletti nel Coordinamento, i seguenti rappresentanti aderenti al Movimento: a) i Parlamentari nazionali ed europei; b) i Consiglieri e gli Assessori regionali; c) i Sindaci; d) i Consiglieri e gli Assessori al Comune di Aosta; e) i membri della Commissione regionale dei Garanti; f) i rappresentanti delle aree tematiche. 3. Il Coordinamento regionale provvede a: a) Nominare i due vicesegretari del Movimento, scelti anche tra non appartenenti al coordinamento stesso, di cui uno espressione della minoranza congressuale, ai quali saranno assegnate specifiche deleghe; b) Eleggere la segreteria regionale; c) Approvare il Bilancio e il conto consuntivo annuale; d) Approvare su proposta della Segreteria i regolamenti di organizzazione e di funzionamento; e) Elaborare e approvare il programma e le candidature per le elezioni regionali, nazionali ed europee. Le candidature possono essere proposte da tutti gli aderenti. Il Coordinamento, sulla base delle proposte ricevute, approva la lista dei candidati, nel rispetto delle garanzie di rappresentanza di genere previste dalle normative vigenti e sulla base della rappresentanza territoriale e dei curricula personali. Non potranno essere approvate le candidature all'elezione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, dei Consiglieri regionali uscenti che abbiano gia' espletato tre interi mandati elettorali consecutivi da eletti nelle liste della Stella Alpina. f) Deliberare la decadenza del Presidente, del Segretario politico e del Segretario amministrativo per intervenute incompatibilita', dimissioni e/o mozione di sfiducia presentata e votata dalla maggioranza dei componenti del Coordinamento regionale. g) Verificare e determinare eventuali finalita' politiche o ideali contrastanti. h) Nominare i componenti della Commissione dei Garanti. i) Indire i congressi ordinari e straordinari. j) Nominare eventuali commissioni per l'esame di specifiche tematiche. k) Stabilire il ruolo propositivo ed ispettivo sui temi politico-amministrativi. l) Stabilire modi e mezzi per divulgare e pubblicizzare gli obiettivi e l'attivita' della «Stella Alpina». m) Provvedere su proposta del segretario politico alla eventuale cooptazione, fino ad un massimo di 5 membri nel coordinamento regionale, e fino ad un massimo di tre membri della segreteria regionale. n) Decidere la cooptazione del segretario amministrativo qualora se ne verifichi la necessita'. o) Provvedere a sostituire, su proposta del segretario politico, gli eventuali membri dimissionari, decaduti e deceduti, sia del Coordinamento che della Segreteria regionale. p) Trasferire l'indirizzo della sede legale.