Art. 17. 
 
 
                            La Segreteria 
 
    1. La Segreteria regionale si compone dei seguenti 23 membri: 
      a) il Presidente del Movimento; 
      b) il Segretario Politico; 
      c) i due Vice Segretari Politici; 
      d) il Segretario Amministrativo; 
      e) i Parlamentari nazionali ed europei; 
      f) il Capogruppo in Consiglio regionale; 
      g) il Capogruppo al Comune di Aosta; 
      h) il Rappresentante della Sezione di Aosta; 
      i) 14 membri nominati dal Coordinamento regionale e  scelti  al
suo interno tra  cui  un  rappresentante  del  gruppo  giovani  e  un
rappresentante dei sindaci,  con  garanzia  della  rappresentanza  di
genere. 
    2. Di norma, la Segreteria deve riunirsi almeno una volta al mese
per: 
      a) concretizzare il  programma  politico  e  le  attivita'  nel
rispetto degli indirizzi  definiti  dal  Congresso  regionale  e  dal
Coordinamento regionale. 
      b) coadiuvare il Segretario Politico nei rapporti con le  altre
forze politiche; 
      c) deliberare, per eccezionali motivi di urgenza, su competenze
proprie del Coordinamento regionale che deve ratificare le  decisioni
entro 15 giorni. 
      d) definire gli  incarichi  di  nomina  regionale  o  comunale,
sentiti i rispettivi gruppi consiliari; 
      e)  assumere  le  misure   disciplinari,   sulla   base   delle
segnalazioni della commissione dei garanti; 
      f) determinare l'ammontare di eventuali indennita'  e  rimborsi
spettanti alle cariche  del  Movimento  per  l'esercizio  delle  loro
funzioni, nonche' garantire risorse  finanziarie  alle  articolazioni
territoriali, sulla base del numero degli iscritti.