Art. 17. La Segreteria 1. La Segreteria regionale si compone dei seguenti 23 membri: a) il Presidente del Movimento; b) il Segretario Politico; c) i due Vice Segretari Politici; d) il Segretario Amministrativo; e) i Parlamentari nazionali ed europei; f) il Capogruppo in Consiglio regionale; g) il Capogruppo al Comune di Aosta; h) il Rappresentante della Sezione di Aosta; i) 14 membri nominati dal Coordinamento regionale e scelti al suo interno tra cui un rappresentante del gruppo giovani e un rappresentante dei sindaci, con garanzia della rappresentanza di genere. 2. Di norma, la Segreteria deve riunirsi almeno una volta al mese per: a) concretizzare il programma politico e le attivita' nel rispetto degli indirizzi definiti dal Congresso regionale e dal Coordinamento regionale. b) coadiuvare il Segretario Politico nei rapporti con le altre forze politiche; c) deliberare, per eccezionali motivi di urgenza, su competenze proprie del Coordinamento regionale che deve ratificare le decisioni entro 15 giorni. d) definire gli incarichi di nomina regionale o comunale, sentiti i rispettivi gruppi consiliari; e) assumere le misure disciplinari, sulla base delle segnalazioni della commissione dei garanti; f) determinare l'ammontare di eventuali indennita' e rimborsi spettanti alle cariche del Movimento per l'esercizio delle loro funzioni, nonche' garantire risorse finanziarie alle articolazioni territoriali, sulla base del numero degli iscritti.