Art. 21. Sezioni Comunali 1. Tra gli aderenti della «Stella Alpina» si costituiscono localmente le Sezioni comunali e/o intercomunali che eleggono al loro interno il Presidente ed il Direttivo di sezione attraverso una votazione con la quale ogni aderente puo' esprimere un solo nominativo, scelto tra gli aderenti della sezione. 2. Compito precipuo della sezione comunale o intercomunale e' quello di seguire l'attivita' politico-amministrativa locale, rappresentando le istanze territoriali del Movimento. 3. Le sezioni comunali o intercomunali sono autonome per quanto riguarda la propria organizzazione interna. 4. Le sezioni comunali o intercomunali approvano le candidature per le elezioni comunali. 5. In caso di grave malfunzionamento della loro attivita' in contrasto con lo Statuto sulla base della gravita' dei fatti accertati, le Sezioni saranno sciolte, chiuse, sospese o commissariate. Tale determinazione verra' assunta dal Coordinamento regionale. 6. Le risorse finanziarie delle Sezioni sono garantite dal Movimento secondo quanto previsto dall'art. 17.