Art. 21. 
 
 
                          Sezioni Comunali 
 
    1. Tra  gli  aderenti  della  «Stella  Alpina»  si  costituiscono
localmente le Sezioni comunali e/o intercomunali che eleggono al loro
interno il Presidente ed  il  Direttivo  di  sezione  attraverso  una
votazione  con  la  quale  ogni  aderente  puo'  esprimere  un   solo
nominativo, scelto tra gli aderenti della sezione. 
    2. Compito precipuo della sezione  comunale  o  intercomunale  e'
quello  di  seguire   l'attivita'   politico-amministrativa   locale,
rappresentando le istanze territoriali del Movimento. 
    3. Le sezioni comunali o intercomunali sono autonome  per  quanto
riguarda la propria organizzazione interna. 
    4. Le sezioni comunali o intercomunali approvano  le  candidature
per le elezioni comunali. 
    5. In caso di grave  malfunzionamento  della  loro  attivita'  in
contrasto  con  lo  Statuto  sulla  base  della  gravita'  dei  fatti
accertati,  le   Sezioni   saranno   sciolte,   chiuse,   sospese   o
commissariate. Tale determinazione verra' assunta  dal  Coordinamento
regionale. 
    6. Le  risorse  finanziarie  delle  Sezioni  sono  garantite  dal
Movimento secondo quanto previsto dall'art. 17.