Art. 22. Aree tematiche 1. Le aree tematiche sono costituite dal Coordinamento regionale e si strutturano in forma permanente e/o a progetto, al fine di operare su temi specifici di natura programmatica e amministrativa; contribuiscono alla elaborazione dei programmi e delle iniziative del movimento. 2. Alle stesse possono partecipare anche esterni che intendono limitare la loro partecipazione allo specifico impegno tematico.