Art. 22. 
 
 
                           Aree tematiche 
 
    1. Le aree tematiche sono costituite dal Coordinamento  regionale
e si strutturano in forma permanente  e/o  a  progetto,  al  fine  di
operare su temi specifici di natura programmatica  e  amministrativa;
contribuiscono alla elaborazione dei programmi e delle iniziative del
movimento. 
    2. Alle stesse possono partecipare anche  esterni  che  intendono
limitare la loro partecipazione allo specifico impegno tematico.