Art. 7. 
 
 
                               Diritti 
 
    Ogni aderente al Movimento ha il diritto: 
      a) di partecipare all'attivita' del Movimento e  di  concorrere
alla elezione attiva e passiva dei  relativi  organi  statutari,  nel
rispetto di quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente art. 5; 
      b) di contribuire liberamente alla determinazione  della  linea
politica e dell'elaborazione programmatica  del  movimento  prendendo
parte alle discussioni e deliberazioni degli organi cui e' iscritto; 
      c)   di   essere   candidato   alle   elezioni   politiche   ed
amministrative, nel rispetto delle norme del presente Statuto  e  dei
deliberati degli organi della «Stella Alpina»; 
      d) di proporre al Coordinamento le candidature per le  elezioni
comunali, regionali, politiche ed europee.