Art. 7. Diritti Ogni aderente al Movimento ha il diritto: a) di partecipare all'attivita' del Movimento e di concorrere alla elezione attiva e passiva dei relativi organi statutari, nel rispetto di quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente art. 5; b) di contribuire liberamente alla determinazione della linea politica e dell'elaborazione programmatica del movimento prendendo parte alle discussioni e deliberazioni degli organi cui e' iscritto; c) di essere candidato alle elezioni politiche ed amministrative, nel rispetto delle norme del presente Statuto e dei deliberati degli organi della «Stella Alpina»; d) di proporre al Coordinamento le candidature per le elezioni comunali, regionali, politiche ed europee.