Art. 9. Simpatizzanti 1. Possono partecipare alla vita del Movimento coloro che: a) ne professano i principi e ne perseguono le finalita'; b) non sono iscritti ad altri movimenti o partiti politici; 2. I simpatizzanti esercitano gli stessi diritti e doveri degli aderenti con l'esclusione dell'elettorato attivo e passivo per gli Organi del Movimento.