Art. 9. 
 
 
                            Simpatizzanti 
 
    1. Possono partecipare alla vita del Movimento coloro che: 
      a) ne professano i principi e ne perseguono le finalita'; 
      b) non sono iscritti ad altri movimenti o partiti politici; 
    2. I simpatizzanti esercitano gli stessi diritti e  doveri  degli
aderenti con l'esclusione dell'elettorato attivo e  passivo  per  gli
Organi del Movimento.