Art. 3 
 
                    Informazioni di cui al Capo 5 
                  del Regolamento (UE) n. 525/2013 
 
  1. Ai fini della raccolta delle informazioni e delle proiezioni  di
cui  agli  articoli  13  e  14  del  Regolamento  (UE)  n.  525/2013,
rispettivamente, in materia e di politiche e  misure,  e  riguardanti
emissioni di origine antropica dalle fonti e  l'assorbimento  tramite
pozzi dei  gas  a  effetto  serra,  i  Ministeri  interessati,  anche
avvalendosi dei loro enti controllati, comunicano  all'ISPRA  tramite
PEC, ogni due  anni,  i  dati  di  cui  all'allegato  II  di  propria
competenza. 
  2. Il dettaglio e il formato dei dati di cui all'allegato II,  sono
definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, e dall'ISPRA, con i Ministeri interessati. 
  3. La prima comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata entro  un
mese dall'entrata in vigore del presente  decreto  e  successivamente
ogni due anni entro il 30 novembre.