Art. 5 
 
 
                 Efficacia del documento commerciale 
                       valido ai fini fiscali 
 
  1. Il documento commerciale valido ai fini fiscali  e'  considerato
idoneo ai seguenti fini: 
  a) deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di  beni  e  di
servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi; 
  b)  deduzione  e  detrazione  degli   oneri   rilevanti   ai   fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
  b) applicazione dell'art. 21, comma 4, lettera a), del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.