Art. 5 Efficacia del documento commerciale valido ai fini fiscali 1. Il documento commerciale valido ai fini fiscali e' considerato idoneo ai seguenti fini: a) deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi; b) deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; b) applicazione dell'art. 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.