Art. 20 
 
 
(Titoli III-bis e III-ter del Regolamento ISVAP n. 22  del  4  aprile
                                2008) 
 
  1. Dopo l'art. 23 del Regolamento ISVAP n. 22 del  4  aprile  2008,
sono inseriti i seguenti Titoli: 
 
«Titolo III bis - Disposizioni per il calcolo delle riserve  tecniche
di cui all'art. 90, comma 1, lettera c) del Codice e per la redazione
                       della relazione tecnica 
 
 
                             Art. 23-bis 
 
 
     (Riserve tecniche dei rami vita - lavoro diretto italiano) 
 
  1. L'impresa di assicurazione che esercita i rami vita ha l'obbligo
di costituire, per i  contratti  del  portafoglio  italiano,  riserve
tecniche,  ivi  comprese  le  riserve  matematiche,   sufficienti   a
garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve  sono
costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel  rispetto
dei  principi  attuariali  e  delle  regole  applicative  individuate
nell'Allegato n. 14. 
  2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve  tecniche  spetta
alla funzione attuariale, che esercita la funzione  di  controllo  in
via  permanente,  per  consentire  all'impresa  di  effettuare,   con
tempestivita', gli interventi  necessari.  A  tal  fine  la  funzione
attuariale  ha  l'obbligo  di  informare  prontamente  l'organo   con
funzioni  di  amministrazione  e  l'organo  che  svolge  funzioni  di
controllo  dell'impresa  qualora  rilevi  l'esistenza  di   possibili
condizioni che gli impedirebbero, a quel  momento,  di  formulare  un
giudizio di piena sufficienza  delle  riserve  tecniche  in  base  ai
principi da rispettare per la redazione della  relazione  tecnica  di
cui al comma 3. Se l'impresa non e' in grado di  rimuovere  le  cause
del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, l'organo che svolge
funzioni  di  controllo  dell'impresa  ne  da'  pronta  comunicazione
all'IVASS. 
  3. La funzione attuariale redige  la  relazione  tecnica  in  tempi
utili per l'approvazione del bilancio,  in  conformita'  all'allegato
14-ter, da sottoporre  all'organo  amministrativo  e  all'organo  che
svolge funzioni di controllo dell'impresa. Nella  suddetta  relazione
la funzione attuariale descrive analiticamente i procedimenti seguiti
e  le  valutazioni  operate,  con  riferimento  alle  basi   tecniche
adottate, per  il  calcolo  delle  riserve  tecniche,  con  specifica
evidenza delle  eventuali  valutazioni  implicite  e  delle  relative
motivazioni,  attesta  la  correttezza  dei   procedimenti   seguiti,
riferisce sui controlli operati in ordine  alle  procedure  impiegate
per il calcolo delle  riserve  e  per  la  corretta  rilevazione  del
portafoglio ed esprime un giudizio  sulla  sufficienza  di  tutte  le
riserve tecniche,  ivi  comprese  le  eventuali  riserve  aggiuntive,
appostate in bilancio. 
  4. La  relazione  tecnica  viene  conservata  presso  l'impresa  di
assicurazione per almeno dieci anni dalla data di sottoscrizione. 
  5. L'impresa di assicurazione che esercita i rami vita  costituisce
alla  fine  di  ogni  esercizio  un'apposita  riserva  tecnica   pari
all'ammontare complessivo delle somme che  risultino  necessarie  per
far fronte al pagamento dei capitali e delle  rendite  maturati,  dei
riscatti e dei sinistri da pagare. 
  6. La riserva per  la  partecipazione  agli  utili  e  ai  ristorni
comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai  beneficiari
dei contratti a titolo di partecipazione  agli  utili  tecnici  e  di
ristorni, purche'  tali  importi  non  siano  stati  attribuiti  agli
assicurati  o  non  siano  gia'  stati  considerati   nelle   riserve
matematiche. 
  7. Per la costituzione delle riserve tecniche  delle  assicurazioni
complementari, previste  nell'art.  2,  comma  2,  del  Codice,  sono
osservate le disposizioni relative alle  riserve  tecniche  dei  rami
danni. 
  8. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono  gli  importi
di loro competenza e  sono  determinate  conformemente  agli  accordi
contrattuali di riassicurazione, in base  agli  importi  lordi  delle
riserve tecniche. 
  9. L'impresa di assicurazione che esercita  i  rami  vita  presenta
all'IVASS il confronto tra le basi tecniche,  diverse  dal  tasso  di
interesse,  impiegate  nel  calcolo  delle  riserve  tecniche  ed   i
risultati dell'esperienza diretta.» 
 
                             Art. 23-ter 
 
 
     (Riserve tecniche dei rami danni - lavoro diretto italiano) 
 
  1.  L'impresa  di  assicurazione  che  esercita  i  rami  danni  ha
l'obbligo di costituire, per i contratti  del  portafoglio  italiano,
riserve tecniche che siano  sempre  sufficienti  a  far  fronte,  per
quanto  ragionevolmente  prevedibile,  agli  impegni  derivanti   dai
contratti di assicurazione. Le  riserve  sono  costituite,  al  lordo
delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni  e
dei metodi di valutazione stabiliti dall'Allegato n. 15. 
  2.  Nei  confronti  dell'impresa  di  assicurazione  che   esercita
l'attivita' nei rami relativi  all'assicurazione  obbligatoria  della
responsabilita' civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla
sufficienza delle riserve tecniche spetta  alla  funzione  attuariale
che  esercita  la  funzione  di  controllo  in  via  permanente,  per
consentire  all'impresa  di  effettuare,   con   tempestivita',   gli
interventi  necessari.  A  tale  fine,  la  funzione  attuariale   ha
l'obbligo  di  informare  prontamente  l'organo   con   funzioni   di
amministrazione  e  l'organo  che  svolge   funzioni   di   controllo
dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili  condizioni  che
gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di  piena
sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da  rispettare
per la redazione dell'apposita relazione tecnica di cui al  comma  3.
Se l'impresa non e' in grado di rimuovere le cause del rilievo  o  se
non condivide il rilievo stesso,  l'organo  che  svolge  funzioni  di
controllo dell'impresa ne da' pronta comunicazione all'IVASS. 
  3. La funzione attuariale redige la relazione tecnica  relativa  ai
rami di responsabilita' civile veicoli e natanti in tempi  utili  per
l'approvazione del bilancio, in conformita' all'allegato  15-ter,  da
sottoporre all'organo amministrativo e all'organo che svolge funzioni
di controllo  dell'impresa.  Nella  suddetta  relazione  la  funzione
attuariale descrive le fasi del processo di formazione ed i metodi di
calcolo adottati dalle imprese di assicurazione  per  la  valutazione
delle riserve  tecniche,  illustra  le  procedure  e  le  metodologie
applicate nonche' le valutazioni effettuate  per  la  verifica  delle
riserve tecniche, attesta  la  correttezza  dei  procedimenti  e  dei
metodi seguiti dall'impresa per il  calcolo  delle  riserve  tecniche
nonche'  la  corretta  determinazione   delle   relative   stime   in
conformita' alle norme di legge,  di  regolamento  e  di  ogni  altra
disposizione ed esprime un giudizio sulla sufficienza  delle  riserve
tecniche. 
  4. La  relazione  tecnica  viene  conservata  presso  l'impresa  di
assicurazione per almeno dieci anni dalla data di sottoscrizione. 
  5. L'impresa di assicurazione che esercita i rami danni costituisce
alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la
riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla  chiusura
dell'esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di  senescenza
e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni. 
  6. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di  premi
sia la riserva  per  rischi  in  corso.  L'impresa  che  esercita  le
assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre  calamita'
naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia  nucleare  integra
per tali assicurazioni, in  relazione  alla  natura  particolare  dei
rischi, la riserva per frazioni di premi. 
  7. La riserva  sinistri  comprende  l'ammontare  complessivo  delle
somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi
obiettivi, risultino necessarie  per  far  fronte  al  pagamento  dei
sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non
ancora pagati,  nonche'  alle  relative  spese  di  liquidazione.  La
riserva sinistri e' valutata in misura  pari  al  costo  ultimo,  per
tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base  di  dati
storici e prospettici affidabili  e  comunque  delle  caratteristiche
specifiche dell'impresa. 
  8. La riserva per i sinistri avvenuti,  ma  non  ancora  denunciati
alla data di chiusura dell'esercizio, e' valutata tenendo conto della
natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi  metodi  di
valutazione. 
  9.  Le  riserve  di  perequazione  comprendono   tutte   le   somme
accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo  di
perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri  o
di coprire rischi particolari. L'impresa  autorizzata  ad  esercitare
l'attivita' assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva  di
perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico  negativo
conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L'impresa
autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami danni,
salvo che nel ramo credito e cauzioni,  costituisce  una  riserva  di
perequazione per rischi di calamita' naturali, diretta  a  compensare
nel  tempo  l'andamento  della  sinistralita'.  Le  condizioni  e  le
modalita' per la  costituzione  della  riserva  di  perequazione  per
rischi di calamita' naturale e per  i  danni  derivanti  dall'energia
nucleare  sono  fissate  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito l'IVASS. 
  10. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che  hanno
durata  poliennale  o  che,  pur  avendo  durata  annuale,  prevedono
l'obbligo  di  rinnovo  alla  scadenza,  l'impresa  di  assicurazione
costituisce  una  riserva  di  senescenza  destinata   a   compensare
l'aggravarsi  del  rischio  dovuto  al   crescere   dell'eta'   degli
assicurati, qualora i premi siano determinati,  per  l'intera  durata
della garanzia, con riferimento all'eta' degli assicurati al  momento
della stipulazione del contratto. Per  tali  contratti  l'impresa  di
assicurazione puo' esercitare il diritto di  recesso,  a  seguito  di
sinistro,  solo  entro  i  primi  due  anni  dalla  stipulazione  del
contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di  non
autosufficienza l'impresa costituisce una  apposita  riserva  secondo
appropriati criteri attuariali che tengono conto  dell'andamento  del
rischio per l'intera durata della garanzia. 
  11.  La  riserva  per  partecipazione  agli  utili  e  ai  ristorni
comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai  beneficiari
dei contratti a titolo di partecipazione  agli  utili  tecnici  e  ai
ristorni, purche'  tali  importi  non  siano  stati  attribuiti  agli
assicurati. 
  12. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio  congiunto
dell'attivita', nei rami vita e nei rami  infortuni  e  malattia,  si
conforma alle specifiche disposizioni applicabili. 
  13. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli  importi
di loro competenza e  sono  determinate  conformemente  agli  accordi
contrattuali di riassicurazione, in base  agli  importi  lordi  delle
riserve  tecniche.  La  riserva  premi  relativa  agli   importi   di
riassicurazione e' calcolata in base ai metodi di  cui  al  comma  6,
coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il  calcolo  della
riserva premi lorda.» 
 
                           Art. 23-quater 
 
 
        (Riserve tecniche dell'attivita' di riassicurazione) 
 
  1. L'impresa  che  esercita  esclusivamente  la  riassicurazione  e
l'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di
riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in  riassicurazione,
costituiscono riserve tecniche alla fine  di  ciascun  esercizio,  al
lordo delle retrocessioni,  sufficienti  in  relazione  agli  impegni
assunti per l'insieme delle proprie attivita'. 
  2. L'ammontare delle riserve tecniche e' calcolato  in  conformita'
agli articoli 23-bis  e  23-ter  ed  alle  relative  disposizioni  di
attuazione contenute nell'allegato n. 16. A tale  fine,  l'iscrizione
in bilancio  delle  riserve  tecniche  e'  effettuata,  in  linea  di
principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. 
  3. La funzione attuariale verifica che le riserve tecniche  vita  e
danni sono valutate  secondo  le  modalita'  indicate  nel  comma  2,
esprimendo un giudizio sulla loro sufficienza. 
  4. Le modalita' di determinazione e  le  risultanze  delle  analisi
sulle riserve tecniche vita e danni formano oggetto di una  relazione
tecnica, redatta in tempi utili per  l'approvazione  del  bilancio  e
sottoscritta  dal  responsabile   della   funzione   attuariale,   da
sottoporre all'organo amministrativo e all'organo che svolge funzioni
di controllo dell'impresa. 
  5. L'impresa conserva tra le proprie evidenze la relazione  tecnica
e, anche su supporto informatico,  gli  elaborati  riassuntivi  delle
singole fasi del processo di valutazione delle riserve  tecniche  per
almeno dieci anni. 
  6. Le imprese autorizzate ad esercitare la riassicurazione nel ramo
credito  costituiscono  una  riserva  di  perequazione,  destinata  a
coprire  l'eventuale  saldo  tecnico  negativo  conservato  del  ramo
credito alla fine di  ciascun  esercizio,  calcolata  secondo  quanto
previsto dai paragrafi 30, 31 e 32 dell'allegato 16. 
  7.    L'impresa    autorizzata     all'esercizio     dell'attivita'
riassicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzione,
costituisce una riserva  di  perequazione  per  rischi  di  calamita'
naturale e per i danni derivanti  dall'energia  nucleare,  diretta  a
compensare nel tempo l'andamento della sinistralita'. 
 
Titolo  III  ter  -  Disposizioni  in  materia  di  investimenti,  di
operazioni su titoli assegnati al comparto durevole e valutazione  di
                    strumenti finanziari derivati 
 
 
                          Art 23-quinquies 
 
 
              (Classificazione del portafoglio titoli) 
 
  1. La classificazione dei titoli e' effettuata  sulla  base  di  un
criterio funzionale  che  tenga  conto  della  destinazione,  ad  uso
durevole o non durevole, nell'ambito della strategia di gestione  del
portafoglio ed in conformita' con il  quadro  gestionale  complessivo
dell'impresa e con gli impegni assunti, prendendo  a  riferimento  un
orizzonte temporale coerente con la pianificazione della gestione del
portafoglio titoli  adottata  dall'impresa  stessa,  prescindendo  da
situazioni di carattere contingente. 
  2.  Nel  comparto  degli  investimenti  durevoli   possono   essere
compresi, oltre ai titoli  che  l'impresa  intende  detenere  fino  a
scadenza, anche quelli che costituiscono un investimento strategico a
lungo termine. Le quote  di  OICR  e  l'investimento  in  azioni  non
strategiche non costituiscono un investimento di carattere  durevole,
salvo diversa evidenza, fornita nella delibera di cui all'art. 8  del
Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, della  loro  attitudine  a
costituire un investimento di carattere durevole. La destinazione dei
titoli a copertura delle riserve tecniche, ovvero l'assegnazione alle
gestioni  separate   collegate   a   polizze   vita   a   prestazioni
rivalutabili, non e' di per se' sufficiente a  giustificare  la  loro
classificazione nel comparto investimenti ad utilizzo durevole. 
  3. I titoli assegnati al comparto investimenti ad utilizzo durevole
non possono formare oggetto di operazioni di compravendita. 
 
                           Art. 23-sexies 
 
 
        (Operazioni su titoli assegnati al comparto durevole) 
 
  1. In deroga a quanto previsto all'art. 23-quinquies, comma  3,  le
operazioni riguardanti il trasferimento dei  titoli  da  un  comparto
all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati  ad
utilizzo  durevole  sono  ricondotte  a  situazioni   che   rivestono
carattere di eccezionalita' e straordinarieta'. Variazioni del valore
corrente dei titoli, indotte  dalle  normali  dinamiche  dei  mercati
finanziari, non configurano circostanze eccezionali. 
  2. Le operazioni di importo significativo di cui  al  comma  1,  da
portare   a   conoscenza   del   competente   organo   amministrativo
dell'impresa, non richiedono l'assunzione di una nuova  deliberazione
allorche' non comportino modifiche sostanziali nelle  caratteristiche
quantitative e qualitative dei singoli comparti. In caso contrario e'
necessaria l'assunzione di una  nuova  deliberazione  che  indica  le
ragioni giustificative delle variazioni da apportare. 
  3. II trasferimenti  dei  titoli  da  un  comparto  all'altro  sono
contabilizzati al  valore  risultante  dall'applicazione,  alla  data
dell'operazione, delle regole valutative del comparto di provenienza. 
 
                           Art. 23-septies 
 
 
(Disposizioni in  materia  di  valutazione  di  strumenti  finanziari
                              derivati) 
 
  1. Il valore degli strumenti finanziari derivati che soddisfano  le
condizioni di cui all'art. 37-ter, comma 3, lettera a), del Codice e'
preso in considerazione ai fini della  valutazione  degli  attivi  ad
essi connessi. 
  2.  I  criteri  utilizzati  per  la  valutazione  degli   strumenti
finanziari  derivati  che  rappresentano   attivita'   o   passivita'
dell'impresa sono in ogni caso coerenti con le soluzioni adottate per
la determinazione del valore degli attivi ad essi connessi.