Art. 42 
 
 
       (Riserve tecniche e giudizio della funzione attuariale) 
 
  1. Dopo l'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007  e'
aggiunto il seguente: 
 
                            «Art. 11-bis 
 
 
       (Riserve tecniche e giudizio della funzione attuariale) 
 
  1.  Le  imprese  di  cui  all'art.  6  del   presente   Regolamento
determinano le riserve tecniche sulla  base  delle  disposizioni  del
Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 indicando  l'importo  delle
riserve cosi' determinato nella nota integrativa al bilancio. 
  2. I riferimenti a voci o classificazioni di bilancio contenuti nel
Regolamento  ISVAP  n.  22  del  4  aprile  2008,  e  in  particolare
nell'allegato 14, si intendono riferiti al bilancio redatto a fini di
vigilanza sulla base del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173  e
relative disposizioni di attuazione. 
  3. La funzione attuariale redige la relazione tecnica di  cui  agli
articoli 23-bis, 23-ter e 23-quater del Regolamento ISVAP n. 22 del 4
aprile 2008 per esprimere il proprio giudizio  con  riferimento  alle
riserve tecniche determinate ai sensi del comma 1, per l'insieme  dei
contratti emessi dall'impresa e senza i cambiamenti consentiti per la
redazione del bilancio d'esercizio IAS/IFRS dai paragrafi da 21 a  30
dell'IFRS 4. La  funzione  attuariale  esprime  altresi'  il  proprio
giudizio  sui  metodi  e  le  ipotesi  adottate  nella  verifica   di
congruita' delle passivita' assicurative di cui ai paragrafi da 15  a
19 e 35 dell'IFRS 4 ed  illustra  gli  effetti  dei  cambiamenti  dei
principi contabili applicati che hanno concorso  alla  determinazione
delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di  esercizio  IAS/IFRS,
integrando a tal fine lo schema  di  relazione  di  cui  all'allegato
14-ter del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.».