Art. 57 
 
 
(Modifiche all'art. 31 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 
 
  1. La rubrica dell'art. 31 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007, e' sostituita dalla  seguente:  «Trasmissione  all'IVASS  della
relazione semestrale consolidata». 
  2. Il comma 1 dell'art. 31  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Le
imprese di cui  all'art.  19  del  presente  Regolamento  trasmettono
all'IVASS, entro un mese dalla data  di  approvazione,  la  relazione
semestrale consolidata  corredata  del  verbale  della  riunione  del
Consiglio di amministrazione  di  approvazione.  Per  le  imprese  di
partecipazione il termine per la trasmissione all'IVASS decorre dalla
data di approvazione della relazione semestrale da parte dell'impresa
di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel  caso
di piu' imprese italiane controllate vale la data  dell'ultima  delle
approvazioni.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 31  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  La
documentazione di cui al  comma  1  e'  trasmessa  esclusivamente  in
formato elettronico, secondo le istruzioni fornite  dall'IVASS,  rese
disponibili sul sito dell'Istituto.». 
  4. Al comma 3 dell'art. 31 la parola: «ISVAP» e'  sostituita  dalla
parola: «IVASS».