Art. 2 Destinatari del Fondo 1. Possono accedere alle prestazioni del Fondo di cui all'art. 1 gli eredi di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cosi' come liquidato con sentenza esecutiva.