Art. 2 
 
                        Destinatari del Fondo 
 
  1. Possono accedere alle prestazioni del Fondo di  cui  all'art.  1
gli  eredi  di  coloro   che   sono   deceduti   per   le   patologie
asbesto-correlate, per esposizione all'amianto nell'esecuzione  delle
operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le
disposizioni della legge n. 257 del 1992, nei confronti dei quali sia
dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale  e  non  patrimoniale,
cosi' come liquidato con sentenza esecutiva.