Art. 3 Domanda per l'accesso al Fondo 1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendono accedere alle prestazioni del Fondo per gli anni 2017 e 2018 devono presentare domanda all'INAIL entro e non oltre il 28 febbraio, rispettivamente, dell'anno 2017 o dell'anno 2018, con riferimento alle sentenze esecutive depositate nel corso dell'anno precedente, dandone contestuale comunicazione all'impresa debitrice cosi' come individuata nella sentenza esecutiva. 2. Per l'accesso alle prestazioni dell'anno 2016, i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare la domanda entro e non oltre sessanta giorni successivi a quello dell'entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle sentenze esecutive depositate entro il 31 dicembre 2015, dandone contestuale comunicazione all'impresa debitrice cosi' come individuata nella sentenza esecutiva. 3. Unitamente alla domanda di cui ai commi 1 e 2, deve essere trasmessa copia autentica della sentenza esecutiva che individua il debitore, liquidando il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.