Art. 3 
 
                   Domanda per l'accesso al Fondo 
 
  1. I soggetti  di  cui  all'art.  2  che  intendono  accedere  alle
prestazioni del Fondo per gli anni  2017  e  2018  devono  presentare
domanda all'INAIL entro e non oltre il 28 febbraio,  rispettivamente,
dell'anno 2017  o  dell'anno  2018,  con  riferimento  alle  sentenze
esecutive  depositate  nel  corso   dell'anno   precedente,   dandone
contestuale   comunicazione   all'impresa   debitrice   cosi'    come
individuata nella sentenza esecutiva. 
  2. Per l'accesso alle prestazioni dell'anno 2016, i soggetti di cui
all'art. 2 devono presentare la domanda entro e  non  oltre  sessanta
giorni successivi  a  quello  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto con riferimento alle sentenze esecutive depositate  entro  il
31  dicembre  2015,  dandone  contestuale  comunicazione  all'impresa
debitrice cosi' come individuata nella sentenza esecutiva. 
  3. Unitamente alla domanda di cui ai  commi  1  e  2,  deve  essere
trasmessa copia autentica della sentenza esecutiva che  individua  il
debitore, liquidando il risarcimento del danno,  patrimoniale  e  non
patrimoniale.