Art. 4 
 
                        Prestazioni del Fondo 
 
  1. Le prestazioni del Fondo concorrono al pagamento in  favore  dei
soggetti di cui all'art. 2 di quanto agli stessi e' dovuto, a  titolo
di risarcimento del danno, patrimoniale  e  non  patrimoniale,  cosi'
come liquidato con sentenza  esecutiva  nella  misura  di  una  quota
percentuale, uguale per tutti gli aventi diritto, che sara' stabilita
dall'INAIL con determinazione del Presidente, entro i quindici giorni
successivi alla data di scadenza delle domande per ciascun  anno,  in
ragione del numero  delle  domande  pervenute  ritenute  accoglibili,
dell'ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza e nel  rispetto
del limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018. 
  2. L'INAIL, all'esito della procedura di cui al comma 1 e prima del
pagamento della prestazione spettante al soggetto di cui  all'art.  2
la cui domanda sia stata ritenuta accoglibile,  comunica  all'impresa
debitrice,  cosi'  come   individuata   nella   sentenza   esecutiva,
l'ammontare delle risorse erogabili. 
  3. L'impresa, entro e non oltre trenta giorni  dalla  comunicazione
di cui al comma 2, puo' richiedere all'INAIL che la  prestazione  sia
erogata nei  propri  confronti,  previa  dimostrazione  dell'avvenuto
integrale pagamento a favore del soggetto di cui all'art. 2. Nel caso
in  cui  l'impresa  abbia  adempiuto  la  propria  obbligazione   nei
confronti dell'avente diritto  in  misura  parziale,  l'impresa  puo'
richiedere la corresponsione di una parte  delle  risorse  erogabili,
previa dimostrazione di avere adempiuto la propria  obbligazione  nei
confronti dell'avente diritto in misura superiore alla differenza tra
l'importo statuito  nella  sentenza  esecutiva  e  l'ammontare  delle
risorse erogabili dal Fondo. 
  4. L'impresa che effettua la richiesta  di  cui  al  comma  3  deve
informare, contestualmente alla richiesta medesima,  il  soggetto  di
cui all'art. 2.