Art. 4 Prestazioni del Fondo 1. Le prestazioni del Fondo concorrono al pagamento in favore dei soggetti di cui all'art. 2 di quanto agli stessi e' dovuto, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, cosi' come liquidato con sentenza esecutiva nella misura di una quota percentuale, uguale per tutti gli aventi diritto, che sara' stabilita dall'INAIL con determinazione del Presidente, entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza delle domande per ciascun anno, in ragione del numero delle domande pervenute ritenute accoglibili, dell'ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza e nel rispetto del limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 2. L'INAIL, all'esito della procedura di cui al comma 1 e prima del pagamento della prestazione spettante al soggetto di cui all'art. 2 la cui domanda sia stata ritenuta accoglibile, comunica all'impresa debitrice, cosi' come individuata nella sentenza esecutiva, l'ammontare delle risorse erogabili. 3. L'impresa, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, puo' richiedere all'INAIL che la prestazione sia erogata nei propri confronti, previa dimostrazione dell'avvenuto integrale pagamento a favore del soggetto di cui all'art. 2. Nel caso in cui l'impresa abbia adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto in misura parziale, l'impresa puo' richiedere la corresponsione di una parte delle risorse erogabili, previa dimostrazione di avere adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto in misura superiore alla differenza tra l'importo statuito nella sentenza esecutiva e l'ammontare delle risorse erogabili dal Fondo. 4. L'impresa che effettua la richiesta di cui al comma 3 deve informare, contestualmente alla richiesta medesima, il soggetto di cui all'art. 2.