Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'INAIL provvede alla predisposizione  di  istruzioni  operative
volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alle
prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 278,  della  legge  n.
208 del 2015, nonche' le modalita' di recupero  delle  somme  erogate
nel caso di  sentenza  esecutiva  favorevole  all'istante  che  venga
successivamente  riformata  in  senso  definitivamente  negativo  nei
confronti dell'istante medesimo. 
  2. L'INAIL provvede alle attivita' di cui al presente  decreto  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si  applicano
le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 ottobre 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                      Poletti         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan  

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 4454