Art. 7 Disposizioni finali 1. L'INAIL provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alle prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, nonche' le modalita' di recupero delle somme erogate nel caso di sentenza esecutiva favorevole all'istante che venga successivamente riformata in senso definitivamente negativo nei confronti dell'istante medesimo. 2. L'INAIL provvede alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4454