Art. 4 
 
 
Contenimento   del   rischio   di   credito   nelle   operazioni   di
                ristrutturazione del debito pubblico 
 
  1. Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali  inadempimenti
delle  controparti  di  operazioni  di  ristrutturazione   effettuate
attraverso l'utilizzo di strumenti derivati, tali operazioni  saranno
concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilita'. 
  2. Nel valutare il merito del credito delle  predette  istituzioni,
si terra' conto della valutazione espressa dalle  principali  agenzie
di rating tra quelle che effettuano una  valutazione  del  merito  di
credito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del  16  settembre
2009 e successive modifiche. 
  3. Ove  ne  ravvisi  l'opportunita'  per  la  gestione  del  debito
pubblico,  il  Dipartimento  del  Tesoro  pone  in  essere,  con   le
controparti di operazioni in strumenti derivati, accordi  finalizzati
alla reciproca prestazione di una garanzia (collaleral).