Art. 5 
 
 
                  Accordi connessi con l'attivita' 
               di ristrutturazione del debito pubblico 
 
  1. Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il Direttore
della Direzione II potra'  stipulare  i  contratti  -  quadro  Master
Agreement, di cui alle premesse, e ogni loro altro allegato, compresi
quelli che disciplinano gli accordi di prestazione di garanzia di cui
all'art.  4,  terzo  comma,  che  intercorreranno  tra  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze   e   le   istituzioni   finanziarie
controparti di operazioni in strumenti derivati, nonche'  ogni  altro
accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito,
ivi compresi quelli relativi alle operazioni di cui all'art. 3. 
  2. Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il Direttore
della Direzione II firmera' gli accordi relativi ad  ogni  operazione
di ristrutturazione.