IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli; Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensita' della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t; Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada; Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale n. 6636 del 28 novembre 2016; Decreta: Art. 1 1. E' vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2017 di seguito elencati: a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00; c) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 14 aprile; e) dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 15 aprile; f) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 17 aprile; g) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; h) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° maggio; i) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 1° giugno; j) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno; k) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 1° luglio; l) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 dell'8 luglio; m) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 15 luglio; n) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 22 luglio; o) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28 luglio; p) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 29 luglio; q) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 4 agosto; r) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 5 agosto; s) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 12 agosto; t) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 15 agosto; u) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 19 agosto; v) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 26 agosto; w) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; x) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre; y) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 23 dicembre; z) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; aa) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre. 2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purche' munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.