Art. 2 
 
Rilascio, validita' e rinnovo dell'autorizzazione speciale alla pesca
                         nella Fossa di Pomo 
 
  1. La direzione generale constatato il rispetto di quanto stabilito
al  precedente  art.  1,  nonche'  verificati  i  presupposti  e   le
condizioni  richiesti,  provvedera'  al   rilascio   della   prevista
autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo (allegato 2) ,
ai sensi e per gli effetti  dell'art.  7  del  regolamento  (CE)  del
Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224; 
  2.  La  predetta  autorizzazione  ha   validita'   triennale,   con
decorrenza dalla data di rilascio. Il rinnovo dovra' essere richiesto
dagli interessati compilando il  modello  riportato  all'allegato  1,
entro il termine di 60 giorni antecedenti la scadenza della  suddetta
autorizzazione. L'impresa  di  pesca,  titolare  dell'autorizzazione,
dovra' dichiarare di aver pescato nella Fossa di Pomo, per almeno  25
giorni di media annua nel periodo di  validita'  dell'autorizzazione.
Il possesso di tale requisito  dovra'  essere  dimostrato  attraverso
idonea documentazione (giornale di pesca cartaceo o elettronico).  La
mancata dimostrazione dell'attivita' di pesca  nella  Fossa  di  Pomo
comporta il mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca; 
  3. In caso di malfunzionamento del sistema VMS presente a bordo, la
predetta autorizzazione e' da intendersi  sospesa  fino  all'avvenuto
ripristino del sistema VMS, verificato  ed  attestato  dall'Autorita'
marittima. 
  4. La validita' dell'autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa
di Pomo e' subordinata  al  rispetto  alle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto nonche' del decreto ministeriale 19 ottobre 2016. La
predetta autorizzazione e' sospesa, a cura del Capo di  compartimento
marittimo   dell'Ufficio   di   iscrizione   dell'unita'   da   pesca
autorizzata, per giorni trenta in  caso  di  mancato  rispetto  delle
misure di gestione previste per la Fossa di Pomo.