Art. 2 Rilascio, validita' e rinnovo dell'autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo 1. La direzione generale constatato il rispetto di quanto stabilito al precedente art. 1, nonche' verificati i presupposti e le condizioni richiesti, provvedera' al rilascio della prevista autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo (allegato 2) , ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224; 2. La predetta autorizzazione ha validita' triennale, con decorrenza dalla data di rilascio. Il rinnovo dovra' essere richiesto dagli interessati compilando il modello riportato all'allegato 1, entro il termine di 60 giorni antecedenti la scadenza della suddetta autorizzazione. L'impresa di pesca, titolare dell'autorizzazione, dovra' dichiarare di aver pescato nella Fossa di Pomo, per almeno 25 giorni di media annua nel periodo di validita' dell'autorizzazione. Il possesso di tale requisito dovra' essere dimostrato attraverso idonea documentazione (giornale di pesca cartaceo o elettronico). La mancata dimostrazione dell'attivita' di pesca nella Fossa di Pomo comporta il mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca; 3. In caso di malfunzionamento del sistema VMS presente a bordo, la predetta autorizzazione e' da intendersi sospesa fino all'avvenuto ripristino del sistema VMS, verificato ed attestato dall'Autorita' marittima. 4. La validita' dell'autorizzazione speciale alla pesca nella Fossa di Pomo e' subordinata al rispetto alle disposizioni di cui al presente decreto nonche' del decreto ministeriale 19 ottobre 2016. La predetta autorizzazione e' sospesa, a cura del Capo di compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione dell'unita' da pesca autorizzata, per giorni trenta in caso di mancato rispetto delle misure di gestione previste per la Fossa di Pomo.