Art. 4 
 
                       Scalata del Fondaletto 
 
  1. Ai fini dell'applicazione di quanto  stabilito  all'art.  1  del
decreto ministeriale 19 ottobre  2016,  l'area  marittima  denominata
«Scalata del Fondaletto», in cui e' vietata qualsiasi forma di  pesca
professionale, sportiva e/o  ricreativa,  e'  quella  delimitata  dai
punti A, B, C, D, E ed F dell'allegato 4.