Art. 4 Scalata del Fondaletto 1. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito all'art. 1 del decreto ministeriale 19 ottobre 2016, l'area marittima denominata «Scalata del Fondaletto», in cui e' vietata qualsiasi forma di pesca professionale, sportiva e/o ricreativa, e' quella delimitata dai punti A, B, C, D, E ed F dell'allegato 4.