Art. 2 Istituti erogatori 1. Le competenze dei percorsi formativi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto sono acquisite attraverso la frequenza di un apposito corso erogato da istituti tecnici e poli formativi regionali riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Gli istituti tecnici, ovvero i poli formativi, per essere riconosciuti idonei all'erogazione dei percorsi formativi di cui agli allegato 1 e 2 del presente decreto, sono dotati di: a) Sistema di gestione per la qualita', ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, che copra l'intero processo formativo; b) Corpo docente in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso delle materie oggetto del percorso formativo, integrato con esperti qualificati nel settore marittimo in possesso dell'attestato di cui al decreto dirigenziale 17 dicembre 2015, nonche', qualora il percorso formativo sia erogato con l'uso di simulatori, il corpo docente e gli esperti qualificati sono in possesso del corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformita' al Model Course n. 6.10 dell'IMO e sull'uso del particolare simulatore utilizzato all'interno del corso; c) idonee strutture, equipaggiamenti e materiale didattico idonei allo svolgimento del percorso formativo stesso, conformi alla normativa vigente; d) piano di studi che fornisca evidenza della conformita' ai percorsi formativi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. 3. Ai fini del riconoscimento, gli istituti tecnici, ovvero i poli formativi, presentano istanza di accreditamento allo svolgimento dei percorsi formativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Reparto VI - Ufficio IV - Viale dell'Arte 16 Roma (00144).