Art. 2 
 
                         Istituti erogatori 
 
  1. Le competenze dei percorsi formativi di cui agli allegati 1 e  2
del presente decreto sono acquisite attraverso  la  frequenza  di  un
apposito corso erogato da istituti tecnici e poli formativi regionali
riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Gli istituti  tecnici,  ovvero  i  poli  formativi,  per  essere
riconosciuti idonei all'erogazione dei percorsi formativi di cui agli
allegato 1 e 2 del presente decreto, sono dotati di: 
    a) Sistema di gestione per la qualita', ai sensi della norma  UNI
EN ISO 9001, che copra l'intero processo formativo; 
    b) Corpo docente in possesso  dell'abilitazione  all'insegnamento
nelle  classi  di  concorso  delle  materie  oggetto   del   percorso
formativo, integrato con esperti qualificati nel settore marittimo in
possesso dell'attestato di cui al decreto  dirigenziale  17  dicembre
2015, nonche', qualora il percorso formativo sia erogato con l'uso di
simulatori, il corpo  docente  e  gli  esperti  qualificati  sono  in
possesso del corso di formazione sulle tecniche di  insegnamento  con
l'uso dei simulatori svolto in conformita' al Model  Course  n.  6.10
dell'IMO e sull'uso del particolare simulatore utilizzato all'interno
del corso; 
    c) idonee strutture, equipaggiamenti e materiale didattico idonei
allo  svolgimento  del  percorso  formativo  stesso,  conformi   alla
normativa vigente; 
    d) piano di studi che  fornisca  evidenza  della  conformita'  ai
percorsi formativi di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. 
  3. Ai fini del riconoscimento, gli istituti tecnici, ovvero i  poli
formativi, presentano istanza di accreditamento allo svolgimento  dei
percorsi formativi al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
- Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Reparto  VI
- Ufficio IV - Viale dell'Arte 16 Roma (00144).