Art. 4 Modalita' della dimostrazione delle competenze 1. Al termine del percorso formativo di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto il candidato dimostra di aver acquisito le conoscenze, competenze e abilita' richieste attraverso un esame teorico pratico che consiste in una prova scritta e orale di inglese, una prova pratica ed un colloquio. 2. La valutazione delle prove e' espressa secondo la tavola tassonomica di cui all'allegato 3 al presente decreto. 3. L'esame e' superato se tutte le prove hanno ottenuto un giudizio pari o superiore a 6/10. 4. A seguito del superamento dell'esame al candidato e' rilasciato un attestato redatto secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto. 5. La commissione esaminatrice e' composta dai docenti del percorso formativo ed e' presieduta dal responsabile dell'istituto tecnico ovvero del polo formativo ed integrata da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Roma, 19 dicembre 2016 Il direttore generale: Pujia