Art. 4 
 
           Modalita' della dimostrazione delle competenze 
 
  1. Al termine del percorso formativo di cui agli allegati 1 e 2  al
presente  decreto  il  candidato  dimostra  di  aver   acquisito   le
conoscenze, competenze  e  abilita'  richieste  attraverso  un  esame
teorico pratico che consiste in una prova scritta e orale di inglese,
una prova pratica ed un colloquio. 
  2. La  valutazione  delle  prove  e'  espressa  secondo  la  tavola
tassonomica di cui all'allegato 3 al presente decreto. 
  3. L'esame e' superato se tutte le prove hanno ottenuto un giudizio
pari o superiore a 6/10. 
  4. A seguito del superamento dell'esame al candidato e'  rilasciato
un attestato redatto secondo il modello di  cui  all'allegato  4  del
presente decreto. 
  5. La commissione esaminatrice e' composta dai docenti del percorso
formativo ed e' presieduta  dal  responsabile  dell'istituto  tecnico
ovvero del polo formativo  ed  integrata  da  un  rappresentante  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    Roma, 19 dicembre 2016 
 
                                         Il direttore generale: Pujia