Art. 2 
 
  1. Sulla base  dell'applicazione  di  una  strategia  precauzionale
volta a proteggere e conservare le risorse e gli ecosistemi marini  e
a  garantire  uno  sfruttamento  sostenibile   ciascun   peschereccio
autorizzato  in  virtu'  del  presente  decreto  e'  legittimato   ad
effettuare l'attivita' di pesca della risorsa di  cui  al  precedente
art. 1 entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa  per  un
quantitativo giornaliero non superiore a Kg. 200. 
  2. Il prodotto pescato da ciascuna imbarcazione nei limiti  di  cui
al precedente comma 1, deve essere sbarcato presso i punti di  sbarco
stabiliti dal singolo  Consorzio  di  appartenenza  del  peschereccio
medesimo.