Art. 3 
 
  1. I titolari dei pescherecci autorizzati  all'attivita'  di  pesca
della  risorsa  cannolicchio,  oltre  all'osservanza  della   vigente
normativa nazionale di settore, ai sensi del presente  decreto,  sono
obbligati  alla  tenuta  di  un  quaderno  di  cui  all'allegato  A),
debitamente numerato, timbrato e siglato dall'Autorita' marittima  di
riferimento, nel quale giornalmente dovranno essere  indicate:  data,
orario di uscita e rientro in porto, ore effettive di  pesca,  numero
di cale effettuate, coordinate geografiche  delle  zone  di  cattura,
quantitativi prelevati per ogni specie commercializzata,  nonche'  la
lunghezza media della specie in questione. 
  2. Al fine di garantire  una  coerente  attivita'  di  pesca  della
risorsa in  questione,  l'Istituto  di  Scienze  marine -  C.N.R.  di
Ancona - oltre alla valutazione della  pesca  dei  molluschi  bivalvi
nella fascia costiera compresa nelle 0,3 miglia nautiche dalla costa,
e'  incaricato  di  esercitare   un   costante   monitoraggio   sulla
disponibilita' della risorsa «cannolicchio». All'esito dei  risultati
che emergeranno dalla raccolta dei  dati  scientifici,  la  Direzione
generale della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  valutera'  la
prosecuzione dell'attivita' di prelievo della  risorsa  in  questione
nel corso  delle  campagne  di  pesca  2017  -  2018,  da  parte  dei
pescherecci autorizzati in virtu' del presente decreto. 
  3. Con cadenza mensile ciascun Consorzio di gestione e'  incaricato
di trasmettere all'Istituto di Scienze marine - C.N. R. di Ancona  -,
i dati di cattura di ogni singolo peschereccio.