Art. 3 1. I titolari dei pescherecci autorizzati all'attivita' di pesca della risorsa cannolicchio, oltre all'osservanza della vigente normativa nazionale di settore, ai sensi del presente decreto, sono obbligati alla tenuta di un quaderno di cui all'allegato A), debitamente numerato, timbrato e siglato dall'Autorita' marittima di riferimento, nel quale giornalmente dovranno essere indicate: data, orario di uscita e rientro in porto, ore effettive di pesca, numero di cale effettuate, coordinate geografiche delle zone di cattura, quantitativi prelevati per ogni specie commercializzata, nonche' la lunghezza media della specie in questione. 2. Al fine di garantire una coerente attivita' di pesca della risorsa in questione, l'Istituto di Scienze marine - C.N.R. di Ancona - oltre alla valutazione della pesca dei molluschi bivalvi nella fascia costiera compresa nelle 0,3 miglia nautiche dalla costa, e' incaricato di esercitare un costante monitoraggio sulla disponibilita' della risorsa «cannolicchio». All'esito dei risultati che emergeranno dalla raccolta dei dati scientifici, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura valutera' la prosecuzione dell'attivita' di prelievo della risorsa in questione nel corso delle campagne di pesca 2017 - 2018, da parte dei pescherecci autorizzati in virtu' del presente decreto. 3. Con cadenza mensile ciascun Consorzio di gestione e' incaricato di trasmettere all'Istituto di Scienze marine - C.N. R. di Ancona -, i dati di cattura di ogni singolo peschereccio.