Art. 4 
 
  1. A ciascuna imbarcazione e'  rilasciata  una  «autorizzazione  di
pesca» di cui all'art. 7 del reg. (CE) n. 1224/12009. 
  2. Le informazioni ed  i  dati  scientifici  acquisiti  nell'ambito
dell'attivita' di pesca autorizzata ai sensi  del  presente  decreto,
verranno comunicati alla Commissione  europea  -  Direzione  generale
degli affari marittimi e della pesca, attraverso la redazione  di  un
compiuto Piano di Gestione per la richiesta di deroga al  divieto  di
utilizzo delle draghe idrauliche entro le 0,3 miglia  nautiche  dalla
costa, cosi' come previsto dal paragrafo 2 del citato art. 13 del reg
(CE) n. 1967/2006, esclusivamente per consentire la  pesca  dei  soli
cannolicchi. 
  Il presente decreto, pubblicato mediante affissione  presso  l'albo
delle Capitanerie di Porto di Roma,  Gaeta  e  Napoli,  e'  divulgato
attraverso il sito internet del Ministero delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali,  entra  in  vigore  in  data  odierna  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 dicembre 2016 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo