Art. 4 1. A ciascuna imbarcazione e' rilasciata una «autorizzazione di pesca» di cui all'art. 7 del reg. (CE) n. 1224/12009. 2. Le informazioni ed i dati scientifici acquisiti nell'ambito dell'attivita' di pesca autorizzata ai sensi del presente decreto, verranno comunicati alla Commissione europea - Direzione generale degli affari marittimi e della pesca, attraverso la redazione di un compiuto Piano di Gestione per la richiesta di deroga al divieto di utilizzo delle draghe idrauliche entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa, cosi' come previsto dal paragrafo 2 del citato art. 13 del reg (CE) n. 1967/2006, esclusivamente per consentire la pesca dei soli cannolicchi. Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di Porto di Roma, Gaeta e Napoli, e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2016 Il direttore generale: Rigillo