(Proposta di modifica del disciplinare-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
    Norme per la vinificazione, elaborazione ed imbottigliamento 
 
    5.1 Zona di vinificazione ed elaborazione. 
    5.1.1 Tutte  le  operazioni  di  vinificazione,  imbottigliamento
(tiraggio), compresa la fermentazione in bottiglia, la  sboccatura  e
il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata  e
garantita «Franciacorta» devono essere effettuate nell'interno  della
zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. 
    5.1.2  Conformemente  all'art.  8  del  Reg.  CE   n.   607/2009,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la  qualita'  o
la reputazione o garantire l'origine  o  assicurare  l'efficacia  dei
controlli. 
    Tenuto conto delle situazioni tradizionali, le operazioni di  cui
all'art. 5.1.1 possono essere effettuate anche presso le Aziende  che
hanno  propri  stabilimenti   enologici   ubicati   nell'ambito   del
territorio della frazione di S. Pancrazio  del  comune  di  Palazzolo
sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte
compresi nella zona di produzione di  cui  all'art.  3  del  presente
disciplinare. 
    Dette  Aziende  devono  dimostrare  al  competente  Organismo  di
controllo di avere effettuato le operazioni di  cui  al  comma  5.1.1
prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. 
    5.2 Norme per la vinificazione. 
    5.2.1 Il passaggio da uva a mosto  deve  avvenire  esclusivamente
tramite la pressatura diretta,  senza  diraspatura  dell'uva  intera.
Tale obbligo non si applica alle uve  di  Pinot  nero  vinificate  in
rosato o in rosso, destinate alla produzione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita «Franciacorta» rose'. 
    5.2.2  Le  diverse  varieta'  di  uva  vinificate  devono  essere
registrate separatamente negli appositi registri. 
    5.3 Resa uva/vino per ettaro. 
    Per tutti i vini di cui all'art. 1 la resa massima da uva a  vino
base, prima delle operazioni di presa di spuma, e' pari a 65 hl/ha  e
la percentuale di pressatura non puo' mai, in ogni caso, superare  il
65%. 
    Qualora la resa complessiva superi il limite sopra fissato (65 hl
rivendicabili a DOCG  «Franciacorta»,  9,8  hl  rivendicabili  a  DOC
«Curtefranca» e 3,2 hl rivendicabili a IGT «Sebino»)  tutto  il  vino
ottenuto perde il diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita «Franciacorta» e potra' essere destinato alla produzione di
IGT «Sebino» (bianco). 
    5.4 Vino riserva vendemmiale e gestione dell'offerta. 
    5.4.1 Bloccaggio. 
    In  annate  climaticamente  favorevoli,  cosi'   come   descritto
all'art. 4.5.4, un'aliquota di vino, puo'  essere  classificata  come
'riserva vendemmiale' e regolamentata come segue: 
      - all'atto della presentazione della dichiarazione vitivinicola
annuale si  deve  dare  immediata  comunicazione  alla  struttura  di
controllo autorizzata del quantitativo del vino  riserva  vendemmiale
detenuto; 
      - il vino riserva vendemmiale e'  bloccato  sfuso  e  non  puo'
essere elaborato per un minimo di mesi 12 dalla presa in  carico  sui
registri di cantina; 
      - il vino riserva vendemmiale per l'elaborazione  dei  vini  di
cui all'art. 1 non ha diritto al millesimo; 
      - la commercializzazione di tale quantitativo di  vino  riserva
vendemmiale puo' avvenire anche prima di essere sbloccato, ma  previa
riclassificazione  a  DOC   «Curtefranca»   o   IGT   «Sebino»,   che
rispettivamente  dovra'  o  potra'  essere  immesso  al  consumo  con
l'annata. 
    5.4.2 Sbloccaggio. 
    I vini bloccati ai sensi del comma 5.4.1, possono essere sboccati
come segue: 
      -in annate climaticamente sfavorevoli preso atto di una  minore
resa,  per  una  quantita'  di  vino  riserva  vendemmiale  tale   da
raggiungere la produzione  massima  consentita  di  6.500  litri  per
ettaro non ottenuta con la vendemmia. 
    In tal caso ogni produttore che ha raggiunto il limite massimo di
resa in vino di 6.500 litri per ettaro, non ha diritto  ad  elaborare
con la presa di spuma i vini riserva vendemmiale. 
      - per soddisfare esigenze di mercato, potendo  cosi'  elaborare
una quantita' di vino di riserva che  sara'  stabilita  appositamente
dal Consorzio di tutela sentita  la  filiera  e  in  accordo  con  la
Regione. 
    In entrambi i casi lo sbloccaggio totale o  parziale  avviene  su
proposta del Consorzio di tutela riconosciuto, anche a seguito  delle
richieste dei produttori, con  provvedimento  regionale  e  sotto  lo
stretto controllo della struttura di  controllo  autorizzata,  previa
comunicazione  all'ufficio  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela
della  qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti  agroalimentari
competente per territorio. 
    E'  consentita  la  commercializzazione  dei  vini  atti  a  DOCG
«Franciacorta»  riserva  vendemmiale  all'interno   della   zona   di
vinificazione di cui al presente art. 5, mantenendo la denominazione,
trascorso il periodo minimo di mesi 12. 
    Pertanto i produttori che non hanno raggiunto il  limite  massimo
di resa di 6.500 litri per ettaro o che necessitino per soddisfare il
mercato di maggiori quantitativi  di  vino  possono  acquistare  vino
riserva vendemmiale da altri produttori. 
    5.4.3 Ulteriori sistemi di regolamentazione dello stoccaggio. 
    Fermo restando il limite di resa in vino di 65 hl/ha  di  cui  al
par. 5.3, la regione Lombardia, in ogni caso, al fine di migliorare o
stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese  le  uve
ed  i  mosti  da  cui  sono  ottenuti,  e  per   superare   squilibri
congiunturali, su proposta del  Consorzio  di  tutela  e  sentite  le
organizzazioni  professionali  di  categoria,  potra'  con   apposito
provvedimento  stabilire  altri  sistemi  di  regolamentazione  dello
stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere  la  gestione  dei
volumi di prodotti disponibili. I criteri per  la  gestione  di  tali
volumi sono predeterminati nel citato provvedimento regionale. 
    5.5 Elaborazione dei diversi vini. 
    5.5.1 La preparazione della cuvee puo'  essere  ottenuta  da  una
mescolanza di  vini  di  annate  diverse,  sempre  nel  rispetto  dei
requisiti previsti dal presente disciplinare. 
    E'  consentito  produrre  i  vini  a  denominazione  di   origine
controllata e garantita «Franciacorta» millesimati e riserva  purche'
ottenuti con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento. 
    Qualora la cuvee  sia  millesimabile,  dovra'  essere  registrata
obbligatoriamente con l'indicazione dell'annata. 
    In particolari annate con condizioni climatiche  sfavorevoli,  la
regione Lombardia, su proposta del Consorzio di tutela, puo'  vietare
l'uso del millesimo. 
    5.5.2 Per la tipologia «Franciacorta» Saten e' fatto  obbligo  di
utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero all'atto  della  presa  di
spuma. 
    5.5.3 La cuvee destinata  a  diventare  tipologia  «Franciacorta»
Rose'  deve  avere  colorazione  rosata  prima  dell'imbottigliamento
(tiraggio). 
    5.6 Tempi minimi di affinamento. 
    I vini a  partire  dalla  data  del  tiraggio  (imbottigliamento)
iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento  sui  lieviti,
fino alla sboccatura, cosi' indicato: 
      Durata minima in mesi: 
        «Franciacorta» 18; 
        «Franciacorta» Rose' 24; 
        «Franciacorta» Saten 24; 
        «Franciacorta» millesimato, «Franciacorta» Rose'  millesimato
«Franciacorta» Saten millesimato 30; 
        «Franciacorta»   riserva,   «Franciacorta»   Rose'   riserva,
«Franciacorta» Saten riserva 60. 
    Le operazioni  di  tiraggio  possono  iniziare  dal  1°  febbraio
successivo alla vendemmia dalla quale e' stato ricavato il vino  base
piu' giovane. 
    5.7 Bottiglie in elaborazione. 
    5.7.1 Le bottiglie ancora in fase di  elaborazione,  cioe'  prima
della sboccatura, purche' con tappo di metallo recante il  «logo»  di
cui  al  seguente   art.   7.3   e   munite   dell'idoneo   documento
accompagnatorio e del relativo certificato di analisi chimico fisica,
che deve essere consegnato all'ente incaricato dei controlli, possono
essere commercializzate  fra  produttori  inseriti  nel  sistema  dei
controlli  all'interno  della  zona  di  vinificazione  di   cui   al
precedente art. 5.1. 
    La commercializzazione delle bottiglie in elaborazione  non  puo'
avvenire prima di nove mesi dal tiraggio. 
    5.7.2 Capacita' bottiglie in elaborazione. 
    I vini di cui all'art. 1 possono essere elaborati nei  recipienti
di volume nominale cosi' identificati: 0,187 0,375 0,500 0,750  1,500
3,000 6,000 9,000 12,000 15,000. 
    Deve essere utilizzato esclusivamente vetro nuovo. 
    5.8 Sboccatura. 
    La separazione del deposito puo' avvenire esclusivamente mediante
sboccatura, manuale  o  meccanica,  pertanto  non  e'  consentita  la
filtrazione. 
    Nello sciroppo di dosaggio e' vietato l'utilizzo di vino generico
e IGT, ed e' pertanto consentito  esclusivamente  l'impiego  di  vino
atto a divenire DOCG «Franciacorta», vino atto  a  DOC  «Curtefranca»
bianco. 
    5.9 Durata dell'idoneita' chimico-fisica e organolettica ai  fini
dell'immissione al consumo. 
    Fatta salva una quota del 5% di ogni partita, con  tetto  massimo
di 2.000 pezzi, rapp. 0,75, che l'Azienda ha facolta' di  accantonare
come 'riserva storica', le  idoneita'  per  l'immissione  al  consumo
conseguite su campioni di vino appositamente sboccati (art. 3,  comma
4 decreto ministeriale 11 novembre 2011) hanno validita' massima di 3
anni. Al termine di  questo  periodo,  l'ulteriore  vino  non  ancora
sboccato dovra' essere sottoposto  a  nuovo  esame  chimico-fisico  e
organolettico.