Art. 5. Norme per la vinificazione, elaborazione ed imbottigliamento 5.1 Zona di vinificazione ed elaborazione. 5.1.1 Tutte le operazioni di vinificazione, imbottigliamento (tiraggio), compresa la fermentazione in bottiglia, la sboccatura e il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. 5.1.2 Conformemente all'art. 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli. Tenuto conto delle situazioni tradizionali, le operazioni di cui all'art. 5.1.1 possono essere effettuate anche presso le Aziende che hanno propri stabilimenti enologici ubicati nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio del comune di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Dette Aziende devono dimostrare al competente Organismo di controllo di avere effettuato le operazioni di cui al comma 5.1.1 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. 5.2 Norme per la vinificazione. 5.2.1 Il passaggio da uva a mosto deve avvenire esclusivamente tramite la pressatura diretta, senza diraspatura dell'uva intera. Tale obbligo non si applica alle uve di Pinot nero vinificate in rosato o in rosso, destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» rose'. 5.2.2 Le diverse varieta' di uva vinificate devono essere registrate separatamente negli appositi registri. 5.3 Resa uva/vino per ettaro. Per tutti i vini di cui all'art. 1 la resa massima da uva a vino base, prima delle operazioni di presa di spuma, e' pari a 65 hl/ha e la percentuale di pressatura non puo' mai, in ogni caso, superare il 65%. Qualora la resa complessiva superi il limite sopra fissato (65 hl rivendicabili a DOCG «Franciacorta», 9,8 hl rivendicabili a DOC «Curtefranca» e 3,2 hl rivendicabili a IGT «Sebino») tutto il vino ottenuto perde il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» e potra' essere destinato alla produzione di IGT «Sebino» (bianco). 5.4 Vino riserva vendemmiale e gestione dell'offerta. 5.4.1 Bloccaggio. In annate climaticamente favorevoli, cosi' come descritto all'art. 4.5.4, un'aliquota di vino, puo' essere classificata come 'riserva vendemmiale' e regolamentata come segue: - all'atto della presentazione della dichiarazione vitivinicola annuale si deve dare immediata comunicazione alla struttura di controllo autorizzata del quantitativo del vino riserva vendemmiale detenuto; - il vino riserva vendemmiale e' bloccato sfuso e non puo' essere elaborato per un minimo di mesi 12 dalla presa in carico sui registri di cantina; - il vino riserva vendemmiale per l'elaborazione dei vini di cui all'art. 1 non ha diritto al millesimo; - la commercializzazione di tale quantitativo di vino riserva vendemmiale puo' avvenire anche prima di essere sbloccato, ma previa riclassificazione a DOC «Curtefranca» o IGT «Sebino», che rispettivamente dovra' o potra' essere immesso al consumo con l'annata. 5.4.2 Sbloccaggio. I vini bloccati ai sensi del comma 5.4.1, possono essere sboccati come segue: -in annate climaticamente sfavorevoli preso atto di una minore resa, per una quantita' di vino riserva vendemmiale tale da raggiungere la produzione massima consentita di 6.500 litri per ettaro non ottenuta con la vendemmia. In tal caso ogni produttore che ha raggiunto il limite massimo di resa in vino di 6.500 litri per ettaro, non ha diritto ad elaborare con la presa di spuma i vini riserva vendemmiale. - per soddisfare esigenze di mercato, potendo cosi' elaborare una quantita' di vino di riserva che sara' stabilita appositamente dal Consorzio di tutela sentita la filiera e in accordo con la Regione. In entrambi i casi lo sbloccaggio totale o parziale avviene su proposta del Consorzio di tutela riconosciuto, anche a seguito delle richieste dei produttori, con provvedimento regionale e sotto lo stretto controllo della struttura di controllo autorizzata, previa comunicazione all'ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per territorio. E' consentita la commercializzazione dei vini atti a DOCG «Franciacorta» riserva vendemmiale all'interno della zona di vinificazione di cui al presente art. 5, mantenendo la denominazione, trascorso il periodo minimo di mesi 12. Pertanto i produttori che non hanno raggiunto il limite massimo di resa di 6.500 litri per ettaro o che necessitino per soddisfare il mercato di maggiori quantitativi di vino possono acquistare vino riserva vendemmiale da altri produttori. 5.4.3 Ulteriori sistemi di regolamentazione dello stoccaggio. Fermo restando il limite di resa in vino di 65 hl/ha di cui al par. 5.3, la regione Lombardia, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve ed i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, potra' con apposito provvedimento stabilire altri sistemi di regolamentazione dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotti disponibili. I criteri per la gestione di tali volumi sono predeterminati nel citato provvedimento regionale. 5.5 Elaborazione dei diversi vini. 5.5.1 La preparazione della cuvee puo' essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare. E' consentito produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» millesimati e riserva purche' ottenuti con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento. Qualora la cuvee sia millesimabile, dovra' essere registrata obbligatoriamente con l'indicazione dell'annata. In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la regione Lombardia, su proposta del Consorzio di tutela, puo' vietare l'uso del millesimo. 5.5.2 Per la tipologia «Franciacorta» Saten e' fatto obbligo di utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero all'atto della presa di spuma. 5.5.3 La cuvee destinata a diventare tipologia «Franciacorta» Rose' deve avere colorazione rosata prima dell'imbottigliamento (tiraggio). 5.6 Tempi minimi di affinamento. I vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento) iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti, fino alla sboccatura, cosi' indicato: Durata minima in mesi: «Franciacorta» 18; «Franciacorta» Rose' 24; «Franciacorta» Saten 24; «Franciacorta» millesimato, «Franciacorta» Rose' millesimato «Franciacorta» Saten millesimato 30; «Franciacorta» riserva, «Franciacorta» Rose' riserva, «Franciacorta» Saten riserva 60. Le operazioni di tiraggio possono iniziare dal 1° febbraio successivo alla vendemmia dalla quale e' stato ricavato il vino base piu' giovane. 5.7 Bottiglie in elaborazione. 5.7.1 Le bottiglie ancora in fase di elaborazione, cioe' prima della sboccatura, purche' con tappo di metallo recante il «logo» di cui al seguente art. 7.3 e munite dell'idoneo documento accompagnatorio e del relativo certificato di analisi chimico fisica, che deve essere consegnato all'ente incaricato dei controlli, possono essere commercializzate fra produttori inseriti nel sistema dei controlli all'interno della zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.1. La commercializzazione delle bottiglie in elaborazione non puo' avvenire prima di nove mesi dal tiraggio. 5.7.2 Capacita' bottiglie in elaborazione. I vini di cui all'art. 1 possono essere elaborati nei recipienti di volume nominale cosi' identificati: 0,187 0,375 0,500 0,750 1,500 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000. Deve essere utilizzato esclusivamente vetro nuovo. 5.8 Sboccatura. La separazione del deposito puo' avvenire esclusivamente mediante sboccatura, manuale o meccanica, pertanto non e' consentita la filtrazione. Nello sciroppo di dosaggio e' vietato l'utilizzo di vino generico e IGT, ed e' pertanto consentito esclusivamente l'impiego di vino atto a divenire DOCG «Franciacorta», vino atto a DOC «Curtefranca» bianco. 5.9 Durata dell'idoneita' chimico-fisica e organolettica ai fini dell'immissione al consumo. Fatta salva una quota del 5% di ogni partita, con tetto massimo di 2.000 pezzi, rapp. 0,75, che l'Azienda ha facolta' di accantonare come 'riserva storica', le idoneita' per l'immissione al consumo conseguite su campioni di vino appositamente sboccati (art. 3, comma 4 decreto ministeriale 11 novembre 2011) hanno validita' massima di 3 anni. Al termine di questo periodo, l'ulteriore vino non ancora sboccato dovra' essere sottoposto a nuovo esame chimico-fisico e organolettico.