(Proposta di modifica del disciplinare-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    8.1 Volumi nominali, colore, abbigliamento. 
    I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi  al  consumo  nei
formati di cui all'art. 5.7.2. 
    I vini di cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al  consumo
soltanto nei recipienti di volume nominale cosi' identificati:  0,187
(solo per l'esportazione) 0,375 0,500 (solo per l'esportazione) 0,750
1,500  3,000  6,000  litri.  Inoltre  e'  consentito  l'utilizzo   di
contenitori tradizionali di capacita' di litri 9, 12 e 15. 
    Sono  ammesse  solo   le   bottiglie   in   vetro,   per   colore
tradizionalmente usate nella zona, la cui  gamma  colorimetrica  puo'
variare dalle tonalita' del bianco  (trasparente),  al  verde,  e  al
marrone di varia intensita'. 
    E'  altresi'  vietato  l'inserimento  nel  vino   per   finalita'
estetiche  di  sostanze  solide  di   qualsiasi   natura   (es.   oro
alimentare). 
    8.2 Tappatura e recipienti. 
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Franciacorta» sono tappati con il tappo in  sughero  recante,  nella
parte  visibile  fuori  dal  collo  della   bottiglia,   la   scritta
«Franciacorta» evidente, ancorato con la  tradizionale  gabbietta  di
metallo e placchetta metallica.