Art. 8. Confezionamento 8.1 Volumi nominali, colore, abbigliamento. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo nei formati di cui all'art. 5.7.2. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto nei recipienti di volume nominale cosi' identificati: 0,187 (solo per l'esportazione) 0,375 0,500 (solo per l'esportazione) 0,750 1,500 3,000 6,000 litri. Inoltre e' consentito l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacita' di litri 9, 12 e 15. Sono ammesse solo le bottiglie in vetro, per colore tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma colorimetrica puo' variare dalle tonalita' del bianco (trasparente), al verde, e al marrone di varia intensita'. E' altresi' vietato l'inserimento nel vino per finalita' estetiche di sostanze solide di qualsiasi natura (es. oro alimentare). 8.2 Tappatura e recipienti. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» sono tappati con il tappo in sughero recante, nella parte visibile fuori dal collo della bottiglia, la scritta «Franciacorta» evidente, ancorato con la tradizionale gabbietta di metallo e placchetta metallica.