(Disciplinare-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                         Prova dell'origine 
 
    Ogni fase del processo produttivo viene  monitorata  documentando
per ognuna gli input e gli output. 
    In questo modo e  attraverso  l'iscrizione  in  appositi  elenchi
gestiti  dall'organismo  di   controllo,   dei   coltivatori,   delle
particelle  catastali  sulle  quali  avviene  la  coltivazione,   dei
trasformatori   e   dei   confezionatori,   nonche'   attraverso   la
dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle  quantita'
prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la  rintracciabilita'  del
prodotto. Tutte  le  persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei
relativi  elenchi,  saranno  assoggettate  al  controllo   da   parte
dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare
di produzione e dal relativo piano di controllo.