(Disciplinare-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
                        Metodo di ottenimento 
 
    Il metodo di ottenimento dell'«Oliva  di  Gaeta»  si  basa  sulle
pratiche tradizionalmente seguite nel territorio di cui  all'art.  3.
Esso consta delle seguenti fasi: 
      5.1 Materia prima: 
        L'«Oliva di Gaeta» a Denominazione  di  origine  protetta  e'
ottenuta esclusivamente dai frutti della varieta' di  olivo  «Itrana»
(detta anche Gaetana). Non e' ammessa l'utilizzazione  di  piante  di
«Itrana»  geneticamente  modificate.  E'   vietato   destinare   alla
produzione dell'«Oliva di Gaeta»  partite  di  olive  che  presentino
drupe immature, molli, con epicarpo di colore rosso  e/o  assenza  di
«insanguamento» della polpa 
      5.2 Tecniche colturali: 
        La principale condizione tecnico-colturale degli olivi  della
varieta' «Itrana» (detta anche Gaetana), da cui provengono  le  drupe
destinate alla produzione dell'«Oliva di  Gaeta»,  e'  quella  di  un
ciclo colturale tipicamente biennale. 
    La  forma  di  allevamento  delle  piante  e'  quella  in  volume
riconducibile al «vaso policonico». 
    Limitatamente agli oliveti di nuovo impianto sono  ammesse  anche
altre forme di allevamento quali: monocono, fuso, monocaule libero. 
    E' ammesso il  rinfittimento  degli  oliveti  gia'  esistenti,  a
condizione che i soggetti di nuovo impianto  siano  allevati  con  la
medesima forma delle altre piante preesistenti. 
    La coltivazione degli oliveti deve essere improntata al principio
generale della buona e razionale tecnica agraria. Relativamente  alle
pratiche   agronomiche   della   concimazione,   diserbo   e   difesa
fitosanitaria, queste devono essere  effettuate  nel  rispetto  delle
norme vigenti. 
    Le drupe da destinare alla produzione  dell'«Oliva  di  Gaeta»  a
Denominazione di origine protetta devono essere raccolte allo  stadio
di piena maturita', che viene raggiunto quando l'epicarpo si presenta
nero,  brillante  e  talora  ricoperto  da  una   velatura   pruinosa
localmente definita «panno», mentre la polpa vira dal  colore  bianco
verso il colore rosso vinoso scuro (insanguamento)  a  partire  dalla
periferia del frutto. 
    E' vietato l'impiego sulle piante di prodotti ad azione maturante
e/o cascolante, in qualsiasi fase del ciclo di coltivazione. 
    E' vietato l'uso di ormoni, siano essi di origine vegetale che di
origine sintetica. 
    La raccolta del prodotto dalle piante deve  essere  effettuata  a
mano  (brucatura)  o  con  altre  forme  di  raccolta  che  prevedono
l'impiego di macchine e/o attrezzature agevolatrici, a condizione che
la metodica utilizzata sia tale da non arrecare  danneggiamenti  alle
drupe ed alle piante. 
    L'epoca di raccolta delle olive ha inizio quando  almeno  il  60%
delle drupe recate dalle piante presenti lo stadio di maturazione  di
cui sopra. 
    Dopo la raccolta le drupe devono essere conservate e  trasportate
in contenitori inerti, provvisti di adeguate aperture o  fessurazioni
per consentire la circolazione dell'aria; in ogni caso lo strato  del
prodotto ivi contenuto non puo'  superare  l'altezza  di  25  cm.  E'
vietato il trasporto e la conservazione  delle  drupe  in  sacchi  di
qualsiasi tipo ovvero in contenitori chiusi a tenuta. 
    La quantita' di olive da destinare alla  lavorazione  dell'«Oliva
di Gaeta» non puo' superare la quantita'  di  7,0  t  per  ettaro  di
oliveto. Il prodotto,  una  volta  raccolto,  viene  sottoposto  alla
calibratura, allo scopo di eliminare drupe troppo piccole  (inferiore
al calibro 13 mm), ed alla cernita manuale, per allontanare le  olive
non sufficientemente mature, attaccate dai parassiti, danneggiate dal
gelo o durante il trasporto. 
      5.3 Metodo di lavorazione dell'«Oliva di Gaeta»: 
    Le partite di  olive  destinate  alla  Denominazione  di  origine
protetta «Oliva di Gaeta» entro 24 ore dalla raccolta  devono  essere
avviate al processo di lavorazione secondo il «sistema alla Itrana». 
    Tale sistema prevede l'avvio naturale della fermentazione lattica
escludendo l'aggiunta immediata di sale e/o di sostanze  acidificanti
di sintesi. Allo scopo, le drupe vengono poste in recipienti  ad  uso
alimentare che, a seguire, saranno riempiti con acqua  potabile  fino
alla completa sommersione delle drupe stesse. 
    Il prodotto dovra' essere mantenuto in  tale  stato  al  fine  di
permettere  l'avvio  e  lo  sviluppo   naturale   del   processo   di
fermentazione, al termine del quale il pH diventa inferiore o  uguale
a 4,5. 
    Successivamente si procede all'aggiunta al liquido di governo del
sale da cucina (cloruro di sodio) in quantita' non superiore  ai  7,0
kg di sale per ogni 100 kg di drupe allo stato  fresco,  in  modo  da
ottenere la salamoia. 
    E'  assolutamente  vietata  in  ogni   fase   del   processo   di
trasformazione l'aggiunta di acidificanti di sintesi per  favorire  o
provocare  la  riduzione  del  pH,  il  cui  andamento  deve   essere
conseguente solo alla fermentazione lattica naturale. 
    La salamoia deve presentare caratteristiche quali:  colore  rosso
vinoso brillante, odore lattico con  leggero  spunto  acetico,  stato
liquido limpido e pH inferiore o uguale a 4,5. 
    Dopo almeno 5 mesi dalla  salatura,  le  olive  sono  pronte  per
essere confezionate ed avviate al  consumo  come  olive  da  mensa  a
Denominazione di origine protetta «Oliva di Gaeta». 
    Prima del confezionamento la salamoia deve essere  opportunamente
filtrata e, eventualmente, corretta nel tenore in sale per  riportare
il pH ad un valore inferiore o uguale a 4,5. 
    All'atto del confezionamento, e' consentito l'impiego di sostanze
acidificanti  e/o  conservanti,  quali  acido  L-ascorbico  e   acido
citrico, al fine di favorire  e  prolungare  la  conservabilita'  del
prodotto. 
    E' ammessa la pastorizzazione della salamoia. 
    E' tassativamente vietata la pastorizzazione delle olive.