Art. 3 Importo di diritto di ciascuno Specialista Dopo il primo comma dell'art. 12 del decreto di massima e' inserito il seguente: «Per i buoni del tesoro poliennali con vita residua superiore ai 10 anni, nel caso in cui s'intenda ricorrere alla facolta' d'incrementarne l'importo al 20 per cento, la percentuale spettante nel collocamento supplementare e' determinata con i criteri di cui al comma precedente, ciascuno per l'importo del 10 per cento». Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2016 p. Il direttore generale del Tesoro Cannata