Art. 3 
 
             Importo di diritto di ciascuno Specialista 
 
  Dopo il primo comma dell'art. 12 del decreto di massima e' inserito
il seguente: 
    «Per i buoni del tesoro poliennali con vita residua superiore  ai
10  anni,  nel  caso  in  cui  s'intenda  ricorrere   alla   facolta'
d'incrementarne l'importo al 20 per cento, la  percentuale  spettante
nel collocamento supplementare e' determinata con i criteri di cui al
comma precedente, ciascuno per l'importo del 10 per cento». 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 dicembre 2016 
 
                                             p. Il direttore generale 
                                                    del Tesoro        
                                                     Cannata