Art. 10 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori ed ai distributori 1. Un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica un prodotto gia' immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformita' ai requisiti di cui al presente decreto, e' considerato un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6.