Art. 10 
 
 
Casi  in  cui  gli  obblighi  dei  fabbricanti  si   applicano   agli
                   importatori ed ai distributori 
 
  1. Un importatore o un distributore che  immette  un  prodotto  sul
mercato con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica un
prodotto gia' immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare
la  conformita'  ai  requisiti  di  cui  al  presente   decreto,   e'
considerato un  fabbricante  ai  fini  del  presente  decreto  ed  e'
soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6.