Art. 11 
 
 
                 Obblighi degli importatori privati 
 
  1. Se il fabbricante non ottempera  alle  responsabilita'  ai  fini
della conformita' del prodotto al presente  decreto,  un  importatore
privato, prima di mettere il prodotto in  servizio,  si  accerta  che
esso sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti  di
cui  all'articolo  4,  comma  1,  e  all'allegato  II   del   decreto
legislativo n. 171 del  2005  come  sostituito  dall'allegato  I  del
presente  decreto  e  assolve  o  fa  assolvere  gli   obblighi   del
fabbricante di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 7 e 9. 
  2. Se la documentazione tecnica necessaria non e' resa  disponibile
da parte del  fabbricante,  l'importatore  privato  la  fa  elaborare
ricorrendo a competenze adeguate. 
  3. L'importatore privato provvede affinche' il nome  e  l'indirizzo
dell'organismo notificato che  ha  effettuato  la  valutazione  della
conformita' del prodotto siano indicati sul prodotto. 
 
          Note all'art. 11: 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  18
          luglio 2005, n. 171 si veda nelle note alle premesse.