Art. 12 
 
 
              Identificazione degli operatori economici 
 
  1. Su  richiesta,  gli  operatori  economici  identificano  per  le
autorita' di vigilanza del mercato: 
      a) qualsiasi operatore economico  che  abbia  fornito  loro  un
prodotto; 
      b) qualsiasi operatore economico cui essi  abbiano  fornito  un
prodotto. 
  2.  Gli  operatori  economici  sono  in  grado  di  presentare   le
informazioni di cui al comma 1 per  un  periodo  di  dieci  anni  dal
momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di
dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto. 
  3. Gli importatori privati, su richiesta, indicano  alle  autorita'
di vigilanza del mercato l'operatore economico che ha fornito loro il
prodotto. 
  4.  Gli  importatori  privati  sono  in  grado  di  presentare   le
informazioni di cui al comma 3, per un  periodo  di  dieci  anni  dal
momento che sia stato loro fornito il prodotto.