Art. 13 Presunzione di conformita' 1. I prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all'articolo 4, comma 1, e all'allegato II del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.