Art. 13 
 
 
                     Presunzione di conformita' 
 
  1. I prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di  esse  i
cui  riferimenti  sono  stati  pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione europea, si presumono conformi ai  requisiti  oggetto  di
dette norme o parti di  esse  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  e
all'allegato  II  del  decreto  legislativo  n.  171  del  2005  come
sostituito dall'allegato I del presente decreto.