Art. 15 Principi generali della marcatura CE 1. La marcatura CE, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento CE n. 765/2008, e' soggetta ai seguenti principi generali: a) la marcatura CE puo' essere apposta solo dal fabbricante, dal suo mandatario nonche' dai soggetti identificati agli articoli 10, 11, comma 1, e 18, commi 3 e 4, del presente decreto; b) la marcatura CE e' apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione e' prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non e' apposta su altri prodotti; c) apponendo o avendo apposto la marcatura CE, i soggetti di cui alla lettera a) accettano di assumersi la responsabilita' della conformita' del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione; d) la marcatura CE e' l'unica marcatura che attesta la conformita' del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione; e) e' vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa.
Note all'art. 15: Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda nelle note alle premesse.