Art. 15 
 
 
                Principi generali della marcatura CE 
 
  1. La marcatura CE, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento CE n.
765/2008, e' soggetta ai seguenti principi generali: 
    a) la marcatura CE puo' essere apposta solo dal fabbricante,  dal
suo mandatario nonche' dai soggetti identificati  agli  articoli  10,
11, comma 1, e 18, commi 3 e 4, del presente decreto; 
    b) la marcatura CE e' apposta solo su prodotti per i quali la sua
apposizione e' prevista  dalla  specifica  normativa  comunitaria  di
armonizzazione e non e' apposta su altri prodotti; 
    c) apponendo o avendo apposto la marcatura CE, i soggetti di  cui
alla lettera a)  accettano  di  assumersi  la  responsabilita'  della
conformita'  del  prodotto  a  tutte  le   prescrizioni   applicabili
stabilite nella normativa comunitaria  di  armonizzazione  pertinente
che ne dispone l'apposizione; 
    d)  la  marcatura  CE  e'  l'unica  marcatura  che   attesta   la
conformita'  del  prodotto  alle   prescrizioni   applicabili   della
normativa comunitaria di armonizzazione  pertinente  che  ne  dispone
l'apposizione; 
    e) e' vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni  o
iscrizioni che possano indurre in errore terzi circa  il  significato
della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. 
 
          Note all'art. 15: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (CE)  n.
          765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  si  veda
          nelle note alle premesse.