Art. 16 
 
 
                 Prodotti soggetti alla marcatura CE 
 
  1. I seguenti prodotti sono soggetti alla marcatura CE quando  sono
messi a disposizione sul mercato o messi in servizio: 
    a) unita' da diporto; 
    b) componenti; 
    c) motori di propulsione. 
  2. I prodotti di cui al comma 1  che  recano  la  marcatura  CE  si
presumono che siano conformi al presente decreto.