Art. 16 Prodotti soggetti alla marcatura CE 1. I seguenti prodotti sono soggetti alla marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio: a) unita' da diporto; b) componenti; c) motori di propulsione. 2. I prodotti di cui al comma 1 che recano la marcatura CE si presumono che siano conformi al presente decreto.