Art. 17 
 
 
       Norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE 
 
  1. La marcatura CE  e'  apposta,  nelle  forme  e  misure  previste
dall'Allegato II del regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  del  9  luglio  2008,  in  modo  visibile,
leggibile e indelebile sui prodotti di cui all'articolo 16, comma  1.
Nel caso di componenti, laddove cio' non sia possibile o giustificato
a causa delle dimensioni o della natura del prodotto, la marcatura CE
e' apposta sull'imballaggio e sui documenti di  accompagnamento.  Nel
caso di unita' da diporto, la marcatura CE e' apposta sulla targhetta
del  costruttore  dell'unita'  da  diporto,   separata   dal   numero
d'identificazione dell'unita' da diporto. Nel caso di  un  motore  di
propulsione, la marcatura CE e' apposta sul motore. 
  2. La marcatura CE e' apposta prima che il prodotto sia immesso sul
mercato o  messo  in  servizio.  La  marcatura  CE  e  il  numero  di
identificazione di cui al  comma  3  possono  essere  seguiti  da  un
pittogramma o da qualsiasi altro marchio indicante un  rischio  o  un
impiego particolare. 
  3. La  marcatura  CE  e'  seguita  dal  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato, qualora tale  organismo  intervenga  nella
fase   di   controllo   della   produzione   o   nella    valutazione
post-costruzione.  Il  numero   di   identificazione   dell'organismo
notificato e' apposto dall'organismo  stesso  o,  in  base  alle  sue
istruzioni, dal fabbricante o  dal  suo  rappresentante  autorizzato,
oppure dalla persona di cui all'articolo 18, commi 2, 3 o 4. 
 
          Note all'art. 17: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (CE)  n.
          765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  si  veda
          nelle note alle premesse.