Art. 20 
 
 
                     Emissioni di gas di scarico 
 
  1. Riguardo all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), il fabbricante del  motore
applica le procedure  relative  ai  pertinenti  moduli  di  cui  agli
allegati del presente decreto: 
    a) se le prove sono effettuate applicando la  norma  armonizzata,
uno dei seguenti moduli: 
      1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F; 
      2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 
      3)  modulo  H  (conformita'  basata  sulla  garanzia   qualita'
totale). 
    b)  se  le  prove  sono  effettuate  senza  applicare  la   norma
armonizzata, uno dei seguenti moduli: 
      1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al modulo C1 di  cui
all'allegato XVII del presente decreto; 
      2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'). 
  2. Nella valutazione di  conformita'  il  fabbricante  si  attiene,
altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.