Art. 20 Emissioni di gas di scarico 1. Riguardo all'emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), il fabbricante del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto: a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli: 1) modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F; 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale). b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, uno dei seguenti moduli: 1) modulo B (esame UE per tipo) unitamente al modulo C1 di cui all'allegato XVII del presente decreto; 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'). 2. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.