Art. 21 
 
 
                         Emissioni acustiche 
 
  1. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle imbarcazioni  e
natanti da diporto dotati  di  motore  di  propulsione  entrobordo  o
entrobordo con comando  a  poppa  senza  scarico  integrato  e  delle
imbarcazioni e natanti da diporto dotati  di  motore  di  propulsione
entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza  scarico  integrato
oggetto di una trasformazione rilevante e successivamente immessi sul
mercato  entro  cinque  anni  dalla  trasformazione,  il  fabbricante
applica le procedure  relative  ai  pertinenti  moduli  di  cui  agli
allegati del presente decreto: 
    a) se le prove sono effettuate applicando  la  norma  armonizzata
per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli: 
      1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a  prove
ufficiali del prodotto); 
      2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 
      3)  modulo  H  (conformita'  basata  sulla  garanzia   qualita'
totale); 
    b)  se  le  prove  sono  effettuate  senza  applicare  la   norma
armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo  G  (conformita'
basata sulla verifica dell'unita'); 
    c) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude  e  il
rapporto potenza/dislocamento, uno dei seguenti moduli: 
      1) modulo A (controllo interno della produzione); 
      2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 
      3)  modulo  H  (conformita'  basata  sulla  garanzia   qualita'
totale). 
  2. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle  moto  d'acqua,
dei motori di propulsione fuoribordo  e  dei  motori  di  propulsione
entrobordo con  comando  a  poppa  con  scarico  integrato  destinati
all'installazione  su  imbarcazioni  e   natanti   da   diporto,   il
fabbricante della moto d'acqua o  del  motore  applica  le  procedure
relative ai pertinenti moduli  di  cui  agli  allegati  del  presente
decreto: 
    a) se le prove sono effettuate applicando  la  norma  armonizzata
per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli: 
      1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a  prove
ufficiali del prodotto); 
      2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 
      3)  modulo  H  (conformita'  basata  sulla  garanzia   qualita'
totale); 
    b)  se  le  prove  sono  effettuate  senza  applicare  la   norma
armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo  G  (conformita'
basata sulla verifica dell'unita'). 
  3. Nella valutazione di  conformita'  il  fabbricante  si  attiene,
altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.