Art. 21 Emissioni acustiche 1. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante e successivamente immessi sul mercato entro cinque anni dalla trasformazione, il fabbricante applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto: a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli: 1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto); 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale); b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); c) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento, uno dei seguenti moduli: 1) modulo A (controllo interno della produzione); 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale). 2. Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle moto d'acqua, dei motori di propulsione fuoribordo e dei motori di propulsione entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati all'installazione su imbarcazioni e natanti da diporto, il fabbricante della moto d'acqua o del motore applica le procedure relative ai pertinenti moduli di cui agli allegati del presente decreto: a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata per la misurazione del rumore, uno dei seguenti moduli: 1) modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto); 2) modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'); 3) modulo H (conformita' basata sulla garanzia qualita' totale); b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata per la misurazione del rumore, il modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'unita'). 3. Nella valutazione di conformita' il fabbricante si attiene, altresi', a quanto previsto nell'allegato XIII del presente decreto.