Art. 28 
 
 
           Prescrizioni relative agli Organismi notificati 
 
  1.  Possono  essere  autorizzati  ad  espletare  le  procedure   di
valutazione di conformita' di cui  agli  articoli  da  18  a  23  gli
organismi per la valutazione  della  conformita'  che  soddisfano  le
seguenti prescrizioni: 
    a) hanno personalita' giuridica di diritto privato; 
    b) sono organismi terzi e indipendenti dall'organizzazione o  dal
prodotto che valuta. 
  2. Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o  a  una
federazione professionale che rappresenti le imprese coinvolte  nella
progettazione,     nella     fabbricazione,     nella      fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella  manutenzione  dei  prodotti
che esso valuta puo' essere considerato un organismo di tale tipo,  a
condizione che siano dimostrate la sua indipendenza  e  l'assenza  di
qualsiasi conflitto di interesse. 
  3. L'organismo, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato  di
svolgere le funzioni di valutazione della conformita', non  sono  ne'
il  progettista,  ne'  il  fabbricante,   ne'   il   fornitore,   ne'
l'installatore,  ne'   l'acquirente,   ne'   il   proprietario,   ne'
l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti  che
essi valutano ne' il rappresentante di uno di tali soggetti. Cio' non
preclude l'uso dei  prodotti  valutati  che  sono  necessari  per  il
funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso
di tali prodotti per scopi privati. 
  4. L'organismo, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato  di
svolgere le funzioni di  conformita'  non  intervengono  direttamente
nella progettazione o fabbricazione, nella commercializzazione, nella
installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di  tali  prodotti,
ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali  attivita'.  Essi  non
intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto  con  la
loro indipendenza  di  giudizio  o  la  loro  integrita'  per  quanto
riguarda le loro attivita' di valutazione della conformita'  per  cui
sono  notificati.  Cio'  vale  in  particolare  per  i   servizi   di
consulenza. 
  5. L'organismo garantisce che le attivita' delle  affiliate  o  dei
propri  subappaltatori  non  si  ripercuotano   sulla   riservatezza,
sull'obiettivita' e sull'imparzialita'  delle  proprie  attivita'  di
valutazione della conformita'. 
  6. L'organismo ed il  proprio  personale  svolge  le  attivita'  di
valutazione della conformita' con  il  massimo  grado  di  integrita'
professionale e competenza tecnica richiesta nel campo  specifico  ed
e' libero da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto  di  ordine
finanziario, che possa influenzare il proprio giudizio o i  risultati
della  propria  attivita'  di  valutazione  della   conformita',   in
particolare da parte di persone o gruppi di  persone  interessati  ai
risultati di tali attivita'. 
  7. L'organismo e' in grado di svolgere le funzioni  di  valutazione
della conformita' a esso conferite dalle disposizioni degli  articoli
da 18 a 23, e per i quali e' stato notificato, indipendentemente  dal
fatto che tali funzioni siano svolte  dall'organismo  di  valutazione
della conformita'  stesso  oppure  per  suo  conto  e  sotto  la  sua
responsabilita'. 
  8. L'organismo di valutazione della conformita', per ogni procedura
di valutazione della conformita' e  per  ogni  tipo  o  categoria  di
prodotti per i quali e' stato notificato, dispone di: 
    a) personale necessario con  conoscenze  tecniche  ed  esperienza
sufficiente ed appropriata per svolgere le  funzioni  di  valutazione
della conformita'; 
    b) descrizioni adeguate delle procedure secondo le quali  avviene
la valutazione della conformita',  garantendo  la  trasparenza  e  la
riproducibilita' di tali procedure; 
    c) di una politica e procedure  appropriate  che  distinguono  le
funzioni svolte in  qualita'  di  organismo  notificato  dalle  altre
attivita'; 
    d) procedure  interne  per  svolgere  le  attivita'  che  tengano
debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore  in  cui
opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di   complessita'   della
tecnologia del prodotto in questione e  della  natura  seriale  o  di
massa del processo produttivo; 
    e)  mezzi  necessari  per  svolgere  le  funzioni   tecniche   ed
amministrative  connesse  alle   attivita'   di   valutazione   della
conformita' in modo appropriato ed accesso a tutti  gli  strumenti  o
impianti necessari. 
  9. Il personale responsabile  dell'esecuzione  delle  attivita'  di
valutazione della conformita' risponde ai seguenti requisiti: 
    a)  solida  formazione  tecnica  e  professionale  per  tutte  le
attivita' di valutazione della conformita' in  relazione  alle  quali
l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato; 
    b) soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative  alle
valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali
valutazioni; 
    c) conoscenza e comprensione adeguate dei  requisiti  essenziali,
delle norme armonizzate applicabili, della  pertinente  normativa  di
armonizzazione  dell'Unione  europea  e  della  normativa   nazionale
applicabile; 
    d) capacita' di redigere certificati, verbali e relazioni atti  a
dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 
  10. E' garantita l'imparzialita'  degli  organismi  di  valutazione
della conformita', dei suoi alti dirigenti e  del  personale  addetto
alle valutazioni. 
  11. La remunerazione degli alti dirigenti e del  personale  addetto
alle valutazioni dell'organismo non  puo'  dipendere  dal  numero  di
valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni. 
  12.  L'organismo  sottoscrive  un  contratto  di  assicurazione  di
responsabilita' civile, a meno che non sia un Ente pubblico. 
  13. Il personale dell'organismo e' tenuto al segreto  professionale
su tutte le informazioni di cui  viene  a  conoscenza  nell'esercizio
delle proprie funzioni a norma degli  articoli  da  18  a  23,  o  di
qualsiasi disposizione di diritto interno che vi da' effetto,  tranne
nei confronti delle Amministrazioni dello Stato in  cui  esercita  le
sue attivita', fermo restando le vigenti disposizioni in  materia  di
tutela della proprieta' intellettuale. 
  14.  L'organismo  partecipa  alle  attivita'   di   normalizzazione
pertinenti  e  alle  attivita'  del  gruppo  di  coordinamento  degli
organismi notificati istituito a norma dell'articolo 38 o  garantisce
che il proprio personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e
applica come  orientamenti  generali  le  decisioni  ed  i  documenti
amministrativi prodotti da tale gruppo. 
  15. Gli organismi di valutazione di  conformita'  in  possesso  dei
requisiti previsti dal presente articolo rispettano  quanto  disposto
dagli articoli da 31 a 38.