Art. 28 Prescrizioni relative agli Organismi notificati 1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformita' di cui agli articoli da 18 a 23 gli organismi per la valutazione della conformita' che soddisfano le seguenti prescrizioni: a) hanno personalita' giuridica di diritto privato; b) sono organismi terzi e indipendenti dall'organizzazione o dal prodotto che valuta. 2. Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti le imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti che esso valuta puo' essere considerato un organismo di tale tipo, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 3. L'organismo, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di valutazione della conformita', non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti che essi valutano ne' il rappresentante di uno di tali soggetti. Cio' non preclude l'uso dei prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso di tali prodotti per scopi privati. 4. L'organismo, i suoi alti dirigenti e il personale incaricato di svolgere le funzioni di conformita' non intervengono direttamente nella progettazione o fabbricazione, nella commercializzazione, nella installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali prodotti, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Essi non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le loro attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. 5. L'organismo garantisce che le attivita' delle affiliate o dei propri subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' e sull'imparzialita' delle proprie attivita' di valutazione della conformita'. 6. L'organismo ed il proprio personale svolge le attivita' di valutazione della conformita' con il massimo grado di integrita' professionale e competenza tecnica richiesta nel campo specifico ed e' libero da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il proprio giudizio o i risultati della propria attivita' di valutazione della conformita', in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'. 7. L'organismo e' in grado di svolgere le funzioni di valutazione della conformita' a esso conferite dalle disposizioni degli articoli da 18 a 23, e per i quali e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali funzioni siano svolte dall'organismo di valutazione della conformita' stesso oppure per suo conto e sotto la sua responsabilita'. 8. L'organismo di valutazione della conformita', per ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali e' stato notificato, dispone di: a) personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente ed appropriata per svolgere le funzioni di valutazione della conformita'; b) descrizioni adeguate delle procedure secondo le quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la trasparenza e la riproducibilita' di tali procedure; c) di una politica e procedure appropriate che distinguono le funzioni svolte in qualita' di organismo notificato dalle altre attivita'; d) procedure interne per svolgere le attivita' che tengano debitamente conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo; e) mezzi necessari per svolgere le funzioni tecniche ed amministrative connesse alle attivita' di valutazione della conformita' in modo appropriato ed accesso a tutti gli strumenti o impianti necessari. 9. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attivita' di valutazione della conformita' risponde ai seguenti requisiti: a) solida formazione tecnica e professionale per tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato; b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali valutazioni; c) conoscenza e comprensione adeguate dei requisiti essenziali, delle norme armonizzate applicabili, della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione europea e della normativa nazionale applicabile; d) capacita' di redigere certificati, verbali e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 10. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita', dei suoi alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni. 11. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni dell'organismo non puo' dipendere dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni. 12. L'organismo sottoscrive un contratto di assicurazione di responsabilita' civile, a meno che non sia un Ente pubblico. 13. Il personale dell'organismo e' tenuto al segreto professionale su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni a norma degli articoli da 18 a 23, o di qualsiasi disposizione di diritto interno che vi da' effetto, tranne nei confronti delle Amministrazioni dello Stato in cui esercita le sue attivita', fermo restando le vigenti disposizioni in materia di tutela della proprieta' intellettuale. 14. L'organismo partecipa alle attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell'articolo 38 o garantisce che il proprio personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come orientamenti generali le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. 15. Gli organismi di valutazione di conformita' in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo rispettano quanto disposto dagli articoli da 31 a 38.